Cassazione Civile, Ordinanza n. 25988/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2009, recuperando maggiori ricavi sulla base di non giustificati versamenti mensili ai soci, ritenuti indici di ricavi non contabilizzati. La società aveva impugnato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso/appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) motivazione apparente o mancante della sentenza d’appello, perché la CTR avrebbe rigettato le censure con affermazioni apodittiche e senza reale percorso argomentativo; 2) difetto di delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; 3) omessa pronuncia sul difetto di motivazione in relazione al recupero IVA; 4) omessa pronuncia sulla legittimità delle sanzioni; 5) richiesta di applicazione del favor rei per riduzione delle sanzioni in base allo ius superveniens.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR apparente e quindi costituzionalmente inidonea, poiché la sentenza si era limitata a ribadire l’infondatezza delle difese della contribuente senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito e senza affrontare specificamente la censura relativa al recupero dell’IVA. Conseguentemente, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa dell’accertamento analitico-induttivo fondato sui versamenti ai soci ritenuti non giustificati.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra vizio di legittimità denunciabile in cassazione.
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo effettivo e intelligibile.
Norma richiamata a sostegno dell’obbligo di motivazione della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente sul tema della sottoscrizione dell’avviso di accertamento e della relativa delega.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla validità dell’accertamento IVA e alla motivazione dell’atto.
art. 20, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 266/1987
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della delega alla sottoscrizione.
Richiamato in relazione all’onere della prova della valida delega.
Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia su alcune questioni dedotte in appello.
Richiamato dalla ricorrente sul dovere di motivazione degli atti tributari.
Richiamato con riguardo alla disciplina delle sanzioni tributarie.
art. 1, comma 33, d.lgs. n. 158/2015
Richiamato per la richiesta di applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei vizi denunciabili in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è deducibile il vizio di motivazione solo quando la sentenza presenti un’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece rilevante il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando esiste solo in modo grafico, ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio e non permette alcun controllo sulla correttezza e logicità della decisione.
- La sentenza d’appello non può limitarsi a un’adesione acritica alla decisione di primo grado: deve dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame, oppure dell’identità tra le questioni già esaminate e quelle riproposte in appello.
- Se la decisione di secondo grado omette qualsiasi argomentazione su una censura specifica e decisiva, la motivazione è insufficiente sotto il profilo costituzionale e la sentenza va cassata con rinvio.
- L’accoglimento di un motivo che investe la nullità della motivazione o l’omessa considerazione di una censura comporta l’assorbimento dei motivi ulteriori non esaminati.
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