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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25992/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società immobiliare in liquidazione due avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, ritenendo applicabile la disciplina delle società non operative e recuperando a tassazione maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. La società aveva contestato gli avvisi, sostenendo l’esistenza di oggettive situazioni impeditive del conseguimento dei ricavi e quindi la disapplicazione della disciplina antielusiva. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata invece riformata a favore della società. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto: a) che le condizioni per la disapplicazione dovessero sussistere solo in sede di interpello disapplicativo; b) che la prova delle oggettive situazioni ostative potesse essere offerta anche in giudizio; c) che fossero sufficienti giustificazioni non qualificabili come vere e proprie oggettive situazioni impeditive. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l’interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità né preclude al contribuente di dimostrare in giudizio le circostanze oggettive e non imputabili che rendono impossibile il raggiungimento dei parametri di operatività; tuttavia, ha censurato la sentenza impugnata perché la CTR aveva applicato male tali principi, valorizzando circostanze che andavano rigorosamente sussunte nella nozione di oggettive situazioni indipendenti dalla volontà dell’imprenditore e idonee a rendere impossibile la produzione del reddito presunto. La Corte ha quindi cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame del merito e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte n. 189/2022 e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, della disciplina sulle società di comodo e sulla prova contraria richiesta al contribuente per ottenere la disapplicazione della presunzione di non operatività.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    «in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo [...] la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive»

    La norma contiene una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dal contribuente con prova di oggettive situazioni impeditive; tali situazioni possono essere fatte valere anche in giudizio, ma devono essere concrete, oggettive e indipendenti dalla volontà dell’imprenditore.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’interpello disapplicativo è il meccanismo previsto per chiedere la disapplicazione della norma antielusiva, ma non costituisce condizione di procedibilità né preclude la tutela giurisdizionale successiva.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare le condizioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito presunto.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione di non operatività è superabile mediante prova contraria idonea a vincere il dato presuntivo e a dimostrare l’erroneità dell’esito del test di operatività.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato a fondamento della possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio senza essere vincolato in via definitiva alla risposta negativa dell’interpello.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato a sostegno della tutela del contribuente nel sistema impositivo e della necessità che la presunzione sia superabile con prova contraria.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per evidenziare che il meccanismo dell’interpello non può comprimere irragionevolmente la tutela giurisdizionale e il buon andamento amministrativo.

  • art. 2086, secondo comma, c.c.

    È richiamato per ribadire che l’imprenditore deve predisporre mezzi e organizzazione in funzione della continuità aziendale e del lucro obiettivo.

  • art. 375 c.c.i.i.

    È richiamato nel collegamento con l’obbligo organizzativo dell’imprenditore e la continuità aziendale.

  • art. 41 Cost.

    È richiamato per sottolineare che l’attività d’impresa deve essere coerente con la prospettiva di lucro e organizzazione produttiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è inquadrato come denuncia di violazione/falsa applicazione di legge, cioè vizio di sussunzione.

Massime di principio

  • L’interpello disapplicativo in materia di società non operative non ha natura di condizione di procedibilità né preclude al contribuente di far valere in giudizio la disapplicazione della disciplina antielusiva.
  • Per superare la presunzione legale di non operatività, il contribuente deve provare circostanze oggettive, indipendenti dalla propria volontà, che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo richiesto.
  • La prova contraria non consiste in una mera giustificazione soggettiva o in scelte imprenditoriali non redditizie: occorre dimostrare una concreta impossibilità economica o operativa rapportata alle effettive condizioni di mercato.
  • Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso se i fatti allegati integrino davvero oggettive situazioni impeditive, senza trasformare il giudizio in un sindacato libero sulle scelte gestorie, ma anche senza ridurre la presunzione a un automatismo insuperabile.
  • In tema di società di comodo, la mancanza di operatività può essere esclusa solo quando gli elementi fattuali dimostrino l’effettiva operatività dell’impresa o l’erroneità del test presuntivo, non quando emerga soltanto un progetto imprenditoriale fallito per ragioni economiche non adeguatamente tipizzate come impeditive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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