Cassazione Civile, Ordinanza n. 26053/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRES 2006 per un importo di circa euro 767.142, emessa in relazione a un avviso di accertamento notificato alla società consolidante di un gruppo fiscale, a seguito di rettifica del reddito della consolidata. Il contribuente, che aveva rivestito incarichi societari nella consolidante e nella consolidata, ha impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, la mancata notifica dell'atto presupposto, il difetto di motivazione, l'insussistenza della responsabilità solidale e l'inapplicabilità delle sanzioni. La CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla notifica della cartella anche alla società consolidante. Nelle more, il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Ufficio ha negato l'istanza ritenendo che la cartella non fosse un atto impositivo e che la lite non fosse definibile. Il contribuente ha quindi impugnato il diniego con un unico motivo, sostenendo che la cartella, essendo il primo atto con cui la pretesa gli era stata portata a conoscenza, avesse natura di atto impositivo e fosse quindi condonabile. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente contro il diniego, affermando che la cartella, in assenza di previa notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato, ha natura di atto impositivo e rientra tra le controversie definibili; ha quindi accolto il ricorso sul diniego e dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione della lite.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso del contribuente contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, ritenendo che la cartella impugnata avesse natura di atto impositivo e che la controversia fosse definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio principale relativo alla cartella di pagamento, per intervenuta definizione amministrativa della controversia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. L'esito del ricorso dell'Agenzia sulle censure alla sentenza della CTR non ha avuto autonoma incidenza decisoria, poiché la definizione agevolata ha assorbito il contenzioso principale.
Norme richiamate
art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come base dell'opzione per il consolidato fiscale tra controllante e consolidata
invocato dall'Ufficio per denunciare motivazione omessa o apparente della sentenza impugnata
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro del vizio di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente
richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro per la dedotta violazione di legge
richiamato per censurare la ritenuta carenza di interesse dell'Ufficio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
ritenuto applicabile alla cartella, qualificata come atto impositivo, ai fini della definizione agevolata delle liti
art. 19 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per affermare l'impugnabilità della cartella come atto impositivo quando è il primo e unico atto della pretesa
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
citato come esempio di ipotesi in cui la cartella non è preceduta da avviso di accertamento e assume natura impositiva
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018
interpretato nel senso che la cartella può costituire atto impositivo definibile se primo atto della pretesa verso il contribuente
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018
richiamato in relazione al pagamento del 5% del valore della controversia ai fini della definizione agevolata
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018
richiamato per l'impugnazione del diniego di definizione agevolata
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può assumere natura di atto impositivo, e quindi essere oggetto di definizione agevolata, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, in assenza di previa notifica dell'avviso di accertamento al medesimo soggetto.
- Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie, non osta il fatto che il ruolo o la cartella riguardino anche posizioni di altri coobbligati, poiché la definizione può essere richiesta con riferimento alla sola posizione del singolo contribuente che impugna l'atto.
- Quando la controversia è stata validamente definita in via agevolata, il giudizio principale va dichiarato estinto per intervenuta definizione della lite.
- La qualificazione dell'atto come impugnabile e impositivo dipende dalla funzione sostanziale dell'atto nella sequenza procedimentale, non dalla sua sola denominazione formale.
- Il diniego di definizione agevolata è illegittimo se fondato sull'erroneo presupposto che la cartella non sia atto impositivo, quando invece rappresenta il primo atto recante la pretesa nei confronti del destinatario.
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