Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26053/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRES 2006 per un importo di circa euro 767.142, emessa in relazione a un avviso di accertamento notificato alla società consolidante di un gruppo fiscale, a seguito di rettifica del reddito della consolidata. Il contribuente, che aveva rivestito incarichi societari nella consolidante e nella consolidata, ha impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, la mancata notifica dell'atto presupposto, il difetto di motivazione, l'insussistenza della responsabilità solidale e l'inapplicabilità delle sanzioni. La CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla notifica della cartella anche alla società consolidante. Nelle more, il contribuente ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Ufficio ha negato l'istanza ritenendo che la cartella non fosse un atto impositivo e che la lite non fosse definibile. Il contribuente ha quindi impugnato il diniego con un unico motivo, sostenendo che la cartella, essendo il primo atto con cui la pretesa gli era stata portata a conoscenza, avesse natura di atto impositivo e fosse quindi condonabile. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente contro il diniego, affermando che la cartella, in assenza di previa notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato, ha natura di atto impositivo e rientra tra le controversie definibili; ha quindi accolto il ricorso sul diniego e dichiarato estinto il giudizio principale per intervenuta definizione della lite.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso del contribuente contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, ritenendo che la cartella impugnata avesse natura di atto impositivo e che la controversia fosse definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio principale relativo alla cartella di pagamento, per intervenuta definizione amministrativa della controversia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente. L'esito del ricorso dell'Agenzia sulle censure alla sentenza della CTR non ha avuto autonoma incidenza decisoria, poiché la definizione agevolata ha assorbito il contenzioso principale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento può assumere natura di atto impositivo, e quindi essere oggetto di definizione agevolata, quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente, in assenza di previa notifica dell'avviso di accertamento al medesimo soggetto.
  • Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie, non osta il fatto che il ruolo o la cartella riguardino anche posizioni di altri coobbligati, poiché la definizione può essere richiesta con riferimento alla sola posizione del singolo contribuente che impugna l'atto.
  • Quando la controversia è stata validamente definita in via agevolata, il giudizio principale va dichiarato estinto per intervenuta definizione della lite.
  • La qualificazione dell'atto come impugnabile e impositivo dipende dalla funzione sostanziale dell'atto nella sequenza procedimentale, non dalla sua sola denominazione formale.
  • Il diniego di definizione agevolata è illegittimo se fondato sull'erroneo presupposto che la cartella non sia atto impositivo, quando invece rappresenta il primo atto recante la pretesa nei confronti del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.