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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26052/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2009. Il primo, notificato a una società a ristretta base partecipativa, recuperava maggiori ricavi, maggiore IVA e maggiore base imponibile IRAP; il secondo, notificato al socio al 75% della stessa società, imputava a questi per trasparenza maggiori redditi di partecipazione derivanti dagli utili extracontabili accertati in capo alla società. Entrambi gli atti furono impugnati davanti ai giudici tributari, che confermarono in larga parte gli accertamenti. In Cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme della Carta dei diritti fondamentali UE, assumendo che anche per l'accertamento a tavolino e per i tributi armonizzati dovesse essere sempre instaurato un preventivo contraddittorio; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto comunque redigere un PVC e attendere il termine dilatorio di 60 giorni; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR trascurato che l'Ufficio avrebbe riconosciuto la fondatezza di alcune giustificazioni relative a specifiche operazioni contabili, con conseguente violazione del principio di non contestazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, deducendo che la differenza tra quanto rimborsato al socio e la variazione del conto corrente trovava giustificazione nel libro giornale. Il socio riproponeva, sostanzialmente, gli stessi motivi diretti contro l'accertamento presupposto societario, contestando anche il fondamento dell'imputazione dei maggiori redditi da partecipazione.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi per connessione. Nel ricorso della società rigetta i primi due motivi, ritenendo non applicabile l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente agli accertamenti a tavolino e, comunque, non assolto l'onere di indicare in concreto le difese che sarebbero state svolte in contraddittorio; accoglie invece parzialmente il terzo motivo, limitatamente alle due operazioni contabili per le quali l'Ufficio aveva effettivamente prestato acquiescenza, ravvisando una violazione del principio di non contestazione; dichiara inammissibile il quarto motivo perché diretto a una rivalutazione del merito. Nel ricorso del socio dichiara tutti i motivi inammissibili, perché rivolti contro l'accertamento societario e non contro l'oggetto del giudizio, cioè l'accertamento del reddito di partecipazione. Ne segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto nel ricorso della società, mentre il ricorso del socio è integralmente dichiarato inammissibile. Le spese sono rimesse al giudice di rinvio per la parte cassata; per il socio viene posto il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    base normativa dell'accertamento induttivo di maggiori ricavi nei confronti della società

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    base normativa del recupero a tassazione del maggior imponibile IVA

  • artt. 24, 30 e 32 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    base normativa per la rideterminazione del valore della produzione imponibile IRAP

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica

    si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente; non opera negli accertamenti a tavolino, salvo il diverso profilo dei tributi armonizzati, per i quali il contribuente deve comunque indicare in concreto le difese che avrebbe svolto

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del PVC, ma non accolto come fondamento dell'obbligo nei casi esaminati

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato in relazione al diritto a un contraddittorio preventivo effettivo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato insieme alle garanzie partecipative nel procedimento tributario

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle garanzie del procedimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per dedurre omessa pronuncia sia per censurare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di principio di non contestazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente nel ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    indicato quale base della trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale base della trattazione camerale

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti presso i locali del contribuente; negli accertamenti a tavolino non opera, salvo il particolare regime dei tributi armonizzati, rispetto ai quali la parte che deduce la violazione del contraddittorio deve indicare specificamente quali difese avrebbe potuto svolgere.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale, quando richiesto, non è soggetto a forme sacramentali: è sufficiente che sia garantita l'effettiva interlocuzione preventiva tra ufficio e contribuente.
  • La deduzione di un vizio per violazione del contraddittorio non può essere meramente astratta, ma deve essere accompagnata dall'indicazione concreta e specifica delle questioni difensive precluse dalla mancata interlocuzione.
  • Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario: se l'Ufficio non contesta specifiche giustificazioni documentali del contribuente, il giudice non può porre a base della decisione quei fatti come se fossero rimasti controversi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Nei giudizi relativi all'imputazione al socio di utili extracontabili, i motivi di ricorso devono investire il titolo effettivamente oggetto del giudizio; censure rivolte soltanto contro l'accertamento societario presupposto sono inammissibili se non attaccano il diverso accertamento del reddito di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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