Cassazione Civile, Ordinanza n. 26050/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio, a seguito dell’esame di documentazione bancaria prodotta da una società, emetteva prima un avviso di accertamento nei confronti della società di persone, contestando un maggior reddito d’impresa derivante dalla plusvalenza su vendita di un immobile. Successivamente, in applicazione dell’art. 5 t.u.i.r., emetteva nei confronti del socio defunto un avviso di accertamento IRPEF, imputandogli pro quota il maggior reddito societario. Gli eredi del socio impugnavano l’atto deducendo: la nullità/illegittimità dell’accertamento societario perché notificato oltre cinque anni e mezzo dopo la cessazione della società; la violazione del termine dilatorio di 60 giorni; la mancata allegazione degli atti richiamati per relationem; l’inidoneità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Ufficio; l’efficacia favorevole di giudicati intervenuti nei confronti degli altri soci; errori di calcolo nella quantificazione del reddito; la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale anche in relazione all’IVA; oltre a vizi motivazionali della sentenza d’appello. In memoria, i ricorrenti hanno anche invocato l’estensione di un sopravvenuto giudicato favorevole ad altro socio e la condanna dell’Ufficio ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte non decide nel merito dei motivi di ricorso e non ne effettua la valutazione definitiva. Rilevata l’assenza nel fascicolo dei precedenti gradi dei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado, e ritenuta tale acquisizione necessaria per esaminare le plurime censure sollevate, incluse quelle che sembrano investire direttamente l’accertamento societario e la prospettata estensione del giudicato, dispone il rinvio a nuovo ruolo e incarica la cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. L’ordinanza è dunque interlocutoria e non definisce la controversia.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
viene richiamato come base per l’imputazione per trasparenza al socio del reddito accertato alla società di persone
art. 2495 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità dell’atto notificato dopo l’estinzione della società
art. 2312 c.c.
invocato dai ricorrenti connessamente alla tesi sull’effetto dell’estinzione della società
art. 12, comma 7, L. 212/2000
invocato per denunciare la violazione del termine dilatorio di 60 giorni
art. 24 L. 4/1929
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sulla motivazione/atti allegati
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul corretto esercizio dell’azione amministrativa
art. 41, comma 2, Carta dei diritti fondamentali UE
invocato in relazione al contraddittorio e alle garanzie procedimentali
art. 7, comma 1, L. 212/2000
invocato per la pretesa nullità dell’atto privo di allegazione degli atti richiamati
art. 10, comma 1, L. 212/2000
richiamato come parametro di correttezza dell’azione amministrativa
art. 2 D.P.R. 184/2006
richiamato nel contesto delle doglianze sulla documentazione e sull’accesso agli atti
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova circa gli addebiti fiscali
art. 2909 c.c.
invocato per l’efficacia del giudicato formatosi nei giudizi degli altri soci
art. 86, comma 2, d.P.R. 917/1986
richiamato in relazione alla dedotta erroneità del calcolo della plusvalenza/reddito
art. 267 TFUE
invocato per sostenere l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento anche all’IVA
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio
art. 96 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria
Massime di principio
- Quando la decisione richiede l’esame di atti e fascicoli dei gradi di merito non presenti nel fascicolo di legittimità, la Corte può disporre il rinvio a nuovo ruolo e l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio prima di esaminare i motivi.
- In presenza di censure che investono sia l’atto impositivo emesso nei confronti della società sia quello derivato emesso nei confronti del socio, la verifica del rapporto tra i due atti e dei presupposti dell’imputazione per trasparenza può rendere necessario l’esame degli atti del giudizio di merito.
- La deduzione di un giudicato favorevole formatosi in controversie parallele relative ad altri soci impone la verifica degli atti e del contenuto delle precedenti pronunce per stabilirne eventuale estensione al giudizio in corso.
- Le questioni sulla notificazione tardiva dell’accertamento societario, sul contraddittorio endoprocedimentale, sull’allegazione degli atti richiamati e sulla prova della maggiore base imponibile devono essere valutate alla luce del contenuto effettivo degli atti impositivi e dei documenti prodotti nei gradi di merito.
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