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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26051/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata da un agente della riscossione per tributi, interessi e sanzioni relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2000 e 2001, iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni. Il contribuente, già imprenditore sottoposto a procedura fallimentare, aveva proposto opposizione avverso l'intimazione; in primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché la cartella presupposta risultava notificata al curatore fallimentare e non impugnata. In appello, invece, la CTR aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal fallito tornato in bonis contro l'intimazione, ravvisando la nullità dell'atto conseguenziale per mancata notifica della cartella al contribuente e dichiarando altresì prescritti i crediti. Con ricorso principale per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha censurato la decisione lamentando: omessa o apparente motivazione sulla legittimazione del fallito a impugnare l'intimazione; violazione delle norme processuali sul convincimento del giudice e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR non avesse verificato se l'inerzia del curatore fosse effettiva; errata declaratoria di prescrizione, perché la cartella era stata notificata al curatore nel 2006, l'intimazione al contribuente nel 2015, e nel frattempo i crediti sarebbero stati ammessi al passivo fallimentare, con effetti interruttivi della prescrizione. L'agente della riscossione ha proposto un successivo ricorso, sostanzialmente adesivo e sovrapponibile, con due motivi identici nel contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le censure sulla motivazione, sulla legittimazione del fallito a impugnare e sulla prescrizione. Ha affermato che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e che, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza, il fallito tornato in bonis può impugnare l'atto successivo quando il curatore, destinatario dell'atto prodromico, sia rimasto inerte; la verifica richiesta è quella dell'inerzia oggettiva, già considerata dal giudice di merito. Quanto alla prescrizione, la notifica della cartella al solo curatore non interrompe i termini nei confronti del fallito, mentre la dedotta domanda di insinuazione al passivo non poteva essere valutata perché introdotta per la prima volta in cassazione e priva di riscontro negli atti richiamati. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia perché proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, evidenziando che un ricorso autonomamente proposto da chi avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale può convertirsi in tale solo se rispettato il relativo termine. La pronuncia ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese di legittimità in favore del resistente e ha dato atto dell'obbligo contributivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per l'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il vizio denunciato perché la decisione di merito aveva una motivazione esistente e intelligibile

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte d'ufficio fuori dai casi consentiti o attribuisce alle prove un valore legale diverso da quello previsto; non è ammissibile una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre omessa o apparente motivazione; la Corte ritiene invece la motivazione del giudice di merito materialmente esistente e superiore alla soglia del minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    limiti del sindacato di legittimità su motivazione e omesso esame di fatto decisivo; il vizio ex n. 5 richiede la specifica indicazione del fatto storico, del dato che lo prova, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività

  • art. 43 l.f.

    richiamato per affermare la legittimazione straordinaria del fallito tornato in bonis a impugnare l'atto successivo quando il curatore, destinatario dell'atto prodromico, sia rimasto inerte

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale termine di prescrizione decennale, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, sia stato utilmente interrotto nei confronti del fallito dalla sola notifica al curatore

  • artt. 2943 e 2945 c.c.

    la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura, ma il relativo fatto, se non dedotto nei gradi di merito, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 371, comma 1, c.p.c.

    il ricorso successivo proposto da Riscossione Sicilia è qualificato come ricorso incidentale perché notificato dopo quello principale e deve rispettarne i termini

  • artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c.

    richiamati per la tempestività del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile per tardività

  • artt. 333 e 371 c.p.c.

    esprimono il principio di unicità del processo di impugnazione e la necessità che l'impugnazione incidentale rispetti i termini propri

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato per chiarire che la tempestività/tardività rispetto al termine lungo rileva solo in ipotesi particolari e non sana la tardiva proposizione dell'incidentale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il raddoppio del contributo unificato; nella sentenza l'attestazione è resa solo nei confronti dell'agente della riscossione, non dell'Agenzia delle Entrate esentata per prenotazione a debito

  • art. 23-quater, comma 1, D.L. n. 95 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012

    richiamato per l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate

  • art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    fonte del controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo

  • art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972

    fonte del controllo automatizzato per i tributi IVA

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione della sentenza di merito deve raggiungere il minimo costituzionale

Massime di principio

  • Se i presupposti del rapporto tributario sono anteriori alla dichiarazione di fallimento, il fallito tornato in bonis può impugnare l'atto successivo notificatogli quando il curatore, destinatario dell'atto prodromico, sia rimasto oggettivamente inerte, senza che rilevi la consapevolezza o volontà che abbia determinato l'inerzia.
  • La notifica della cartella di pagamento eseguita esclusivamente al curatore fallimentare non produce effetti interruttivi della prescrizione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale può contestare anche la validità e la fondatezza dell'atto prodromico ricevuto solo dal curatore.
  • Il vizio di omessa motivazione è ravvisabile solo quando la sentenza sia priva di motivazione materiale o presenti un difetto radicale del "minimo costituzionale"; non è sufficiente una motivazione sintetica ma intelligibile.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione del fatto storico non esaminato, del dato da cui risulti, del momento e modo in cui è stato discusso e della sua decisività.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché è censurabile solo l'uso di prove non introdotte, l'acquisizione d'ufficio fuori dai casi consentiti o l'erronea attribuzione del valore legale della prova.
  • La domanda di insinuazione al passivo può avere effetto interruttivo della prescrizione del credito, ma il relativo fatto deve essere stato dedotto e provato nei gradi di merito; se introdotto per la prima volta in cassazione integra questione nuova non esaminabile.
  • Un ricorso per cassazione autonomamente proposto da chi avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale può convertirsi in incidentale solo se notificato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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