Circolare numero 140 del 12-10-2017
Sommario: 1. Trattamenti pensionistici in regime di cumulo 1.1 Pensione di vecchiaia in cumulo 1.2 Pensione anticipata in cumulo 1.3 Pensione di inabilità in cumulo 1.4 Pensione ai superstiti in cumulo 2. Ente competente alla gestione della domanda di trattamento pensionistico in cumulo 3. Calcolo del pro quota a carico dell’INPS 4. Conversione dei periodi di iscrizione 5. Istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico 5.1 Perequazione automatica 5.2 Integrazione al trattamento minimo di cui all’articolo 6, della legge n. 638 del 1983 e successive modifiche 5.3 Somma aggiuntiva (c.d. Quattordicesima) 5.4 Maggiorazione sociale 6. Pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo 7. Ricorsi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le prime istruzioni sul cumulo dei periodi assicurativi, estendendo l’istituto anche ai periodi maturati presso gli enti di previdenza privatizzati ex d.lgs. 509/1994 e 103/1996. Vengono chiariti requisiti, decorrenza, modalità di domanda, criteri di calcolo delle quote, conversione dei periodi e applicazione degli istituti collegati alla pensione (perequazione, minimo, quattordicesima, maggiorazioni sociali), oltre alle regole per il pagamento e per i ricorsi.
Istruzioni sul cumulo dei periodi assicurativi con le Casse professionali e i trattamenti pensionistici correlati
Cumulo dei periodi assicurativi con le Casse professionali
La circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, a seguito del nulla osta del Ministero del lavoro, estendendo l’istituto anche ai contributi versati presso gli enti di previdenza privati di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996. L’intervento si pone in continuità con la circolare n. 60/2017 e rinvia, per quanto non disciplinato, alle istruzioni della circolare n. 120/2012, in attesa delle convenzioni con le Casse professionali.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Dal 1° gennaio 2017 la facoltà di cumulo può essere esercitata dai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, comprese le forme sostitutive ed esclusive, la gestione separata e, ora, anche gli enti di previdenza privati. Resta fermo che non devono essere già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni ricomprese nel regime di cumulo, pur potendo aver maturato il diritto autonomo in una di esse.
Pensione di vecchiaia in cumulo
Per la pensione di vecchiaia in cumulo, l’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge n. 232/2016, richiede il possesso dei requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, della legge n. 214/2011, adeguati alla speranza di vita, e del requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo. La facoltà deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate.
La circolare evidenzia, sulla base del chiarimento ministeriale, che la pensione di vecchiaia in cumulo ha natura di fattispecie a formazione progressiva: ai fini del diritto è sufficiente il raggiungimento dei requisiti minimi con la somma di tutti i periodi accreditati; ai fini della misura, la liquidazione pro quota avviene solo quando siano maturati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dai singoli ordinamenti.
La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2017. Il trattamento pro quota a carico delle gestioni INPS decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti più elevati previsti dal cumulo oppure, su domanda dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che risultino soddisfatti anche gli ulteriori requisiti previsti dall’ordinamento della gestione di ultima iscrizione. Per il personale del comparto scuola, in caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, continua ad applicarsi l’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.
Pensione anticipata in cumulo
Anche la pensione anticipata può essere conseguita con il cumulo dei periodi assicurativi presso le Casse professionali. Il requisito contributivo è quello previsto dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 122/2010.
Ai fini del perfezionamento del requisito, ciascuna gestione applica la propria disciplina. Restano inoltre necessari gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dai singoli ordinamenti delle forme interessate, come la cessazione dell’attività lavorativa dipendente o la cancellazione dagli albi professionali.
La circolare riporta i requisiti contributivi:
- dal 2017 al 2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne;
- dal 2019 al 2020: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, con adeguamento alla speranza di vita.
La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017. Anche in questo caso, per il personale della scuola resta ferma la disciplina speciale dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997.
Pensione di inabilità e pensione ai superstiti
Il cumulo è ammesso anche per i trattamenti di inabilità in presenza di contribuzione presso gli enti di previdenza privati. La circolare precisa però che la facoltà non può essere esercitata ai fini dell’assegno di invalidità.
Il diritto alla pensione di inabilità in cumulo si consegue secondo i requisiti di assicurazione e contribuzione e gli ulteriori requisiti previsti nella forma assicurativa in cui il soggetto è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Se al momento dell’evento invalidante l’interessato risulta iscritto alle gestioni INPS, si applica l’articolo 2 della legge n. 222/1984; per la gestione esclusiva, il diritto può essere riconosciuto anche in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a), della legge n. 379/1955, ovvero per il personale statale ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.
Per la concessione e per l’eventuale quota di maggiorazione convenzionale si applica la disciplina dell’ordinamento della forma assicurativa di iscrizione al momento dell’evento. La ripartizione dell’onere tra le diverse forme segue il rapporto tra anzianità contributiva utile posseduta in ciascuna e anzianità complessiva utile al calcolo della misura.
Per le pensioni ai superstiti, il cumulo è esercitabile per i decessi dal 1° gennaio 2017 anche con periodi presso le Casse professionali. Il diritto alla pensione indiretta si determina secondo i requisiti della forma di iscrizione del dante causa al momento della morte, tenendo conto della somma dei periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni.
Le pensioni dirette liquidate in cumulo sono reversibili secondo le modalità e i limiti previsti da ciascuna forma pensionistica. Ai fini della reversibilità occorre verificare, per ogni gestione, l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo e la quota spettante. Se al momento del decesso il dante causa era titolare di una quota di pensione di vecchiaia in cumulo maturata anche con la Cassa, questa deve considerare nella reversibilità anche la propria quota, secondo il proprio ordinamento; se invece i requisiti minimi ex articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011 erano stati raggiunti solo con contribuzione INPS, la Cassa liquida comunque l’eventuale quota a suo carico secondo la propria disciplina.
Presentazione della domanda e istruttoria
Chi intende avvalersi del cumulo deve presentare la domanda all’ente previdenziale di ultima iscrizione, cioè alla forma in cui risulta accreditata l’ultima contribuzione. Se l’interessato è da ultimo iscritto a più forme assicurative, può scegliere quella cui indirizzare la domanda.
Per la pensione di vecchiaia, se risultano già perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi dell’INPS ma non quelli previsti dall’ordinamento della Cassa, la domanda va presentata all’INPS, che la trasmette all’ente di ultima iscrizione per l’istruttoria.
L’ente istruttore acquisisce dalle forme interessate i dati relativi all’anzianità contributiva utile al diritto, ai periodi di riferimento dei contributi e, per la vecchiaia in cumulo, anche la data di maturazione dei requisiti previsti dagli ordinamenti delle Casse, se diversi da quelli di legge. Accertato il diritto, l’ente istruttore acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme coinvolte; nella vecchiaia in pro quota la Cassa comunica successivamente all’INPS il proprio importo al perfezionamento dei requisiti previsti dal proprio ordinamento.
Criteri di calcolo del pro quota e anzianità contributiva
L’articolo 1, comma 245, della legge n. 228/2012 stabilisce che ciascuna gestione determini il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le proprie regole di calcolo e le proprie retribuzioni di riferimento.
Per stabilire l’anzianità contributiva rilevante ai fini del sistema di calcolo, la circolare richiama le regole dell’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335/1995 e dell’articolo 24, comma 2, della legge n. 214/2011, come integrato dalla legge n. 190/2014. Per l’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995 si considerano solo i contributi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive e la gestione separata, purché non sovrapposti temporalmente.
Ai fini della misura del trattamento pro quota devono essere considerati tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, anche se coincidenti con periodi presenti in altre gestioni. Resta ferma l’applicazione delle regole proprie di ciascun ordinamento per la liquidazione della rispettiva quota. Se per la vecchiaia in cumulo è richiesto anche un importo soglia ex articolo 24, comma 7, della legge n. 214/2011, la verifica va effettuata considerando le quote di pensione a carico delle gestioni nelle quali risultano perfezionati i requisiti di vecchiaia.
Conversione dei periodi di iscrizione
Per consentire il cumulo, i periodi di iscrizione sono convertiti nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione secondo criteri convenzionali:
- 6 giorni equivalgono a 1 settimana;
- 26 giorni equivalgono a 1 mese;
- 78 giorni equivalgono a 1 trimestre;
- 312 giorni equivalgono a 1 anno.
La circolare precisa che tali parametri servono solo a ricondurre i diversi periodi a un’unica unità temporale e non incidono sul diritto né sulla misura della prestazione. Ne consegue che maggiorazioni contributive, accrediti figurativi e riduzioni della contribuzione utile per il diritto a pensione devono essere riconosciuti secondo le regole della gestione in cui il soggetto possiede contribuzione da cumulare, senza applicare discipline analoghe previste da altre gestioni.
Istituti collegati alla pensione unica in cumulo
La pensione in regime di cumulo è considerata un’unica pensione. Di conseguenza, gli istituti giuridici collegati al trattamento, quali perequazione automatica, integrazione al minimo, maggiorazione sociale e somma aggiuntiva, si applicano con riferimento al trattamento complessivo, secondo la legge vigente.
La circolare richiama il chiarimento ministeriale secondo cui tali istituti possono essere applicati una sola volta, in ragione dell’unicità giuridica dell’erogazione, e operano solo in caso di verificato stato di necessità e dopo il perfezionamento dei requisiti previsti dalle singole gestioni.
Perequazione automatica
Gli aumenti per rivalutazione automatica sono liquidati sul trattamento unico complessivamente considerato e ripartiti tra le singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle forme assicurative interessate.
Integrazione al trattamento minimo
Ai titolari di pensione in cumulo liquidata nel sistema misto è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638/1983, purché tra le quote vi sia almeno una quota a carico di una forma che prevede tale beneficio. L’onere dell’integrazione è ripartito tra le forme che riconoscono il trattamento minimo.
Somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima
La somma aggiuntiva prevista dall’articolo 5 della legge n. 127/2007, come modificata dalla legge n. 232/2016, spetta ai pensionati ultrasessantaquattrenni in possesso delle condizioni reddituali di legge titolari di uno o più trattamenti a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative. Il beneficio si applica anche alla pensione in cumulo, se almeno una delle quote è a carico di una gestione per la quale il beneficio è previsto.
Maggiorazione sociale
Le maggiorazioni sociali di cui all’articolo 1 della legge n. 544/1988 e all’articolo 38 della legge n. 448/2001 spettano anche ai titolari di pensione in cumulo, in presenza delle condizioni reddituali di legge, sempre che almeno una quota sia a carico di una gestione che riconosce tale beneficio.
Pagamento dei trattamenti e ricorsi
Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato dall’INPS, che stipula apposite convenzioni con gli enti di previdenza privati interessati. L’onere del trattamento resta a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna per la propria quota; l’INPS svolge comunque il ruolo di ente pagatore anche se non è tenuto a corrispondere alcuna quota.
I ricorsi contro i provvedimenti relativi ai trattamenti pensionistici in cumulo, sia per profili amministrativi sia sanitari, devono essere esaminati e decisi secondo la disciplina e le modalità previste dalla forma assicurativa che ha istruito la domanda.
Punti principali
Estensione del cumulo alle Casse professionali
La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2017, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitato anche in presenza di contribuzione presso gli enti di previdenza privati di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996, oltre che nelle gestioni INPS già previste. Restano ferme, per quanto compatibili, le istruzioni della circolare n. 120/2012, mentre ulteriori indicazioni saranno emanate dopo la stipula delle convenzioni con le Casse professionali.
Pensione di vecchiaia in cumulo
Per la pensione di vecchiaia in cumulo occorre il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, adeguati alla speranza di vita. Il diritto si perfeziona con i requisiti minimi usando tutti i periodi assicurativi non coincidenti; la misura, invece, viene liquidata pro quota solo al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi di ciascun ordinamento. La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2017.
Pensione anticipata in cumulo
La facoltà di cumulo è riconosciuta anche per la pensione anticipata, con il requisito contributivo di cui all’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, adeguato alla speranza di vita. Devono inoltre sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti, come la cessazione del lavoro dipendente o la cancellazione dagli albi professionali. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
Pensione di inabilità e pensione ai superstiti
Il cumulo può essere utilizzato anche per conseguire la pensione di inabilità e quella ai superstiti, sempre in presenza di periodi presso le Casse professionali. Per l’inabilità la circolare esclude l’assegno di invalidità e richiama i requisiti della forma in cui il soggetto è iscritto al verificarsi dello stato inabilitante. Per i superstiti, il cumulo vale per i decessi dal 1° gennaio 2017 e il diritto si determina secondo i requisiti della forma di iscrizione del dante causa, considerando tutti i periodi non coincidenti.
Domanda e gestione istruttoria
La domanda va presentata all’ente previdenziale di ultima iscrizione, cioè alla forma presso cui risulta l’ultima contribuzione; se l’ultima iscrizione è a più forme, l’interessato può scegliere a quale presentarla. Per la vecchiaia, se sono maturati i requisiti Inps ma non quelli della Cassa, la domanda va presentata all’INPS, che la inoltra all’ente di ultima iscrizione. L’ente istruttore acquisisce i dati contributivi necessari e, se del caso, le date di maturazione dei requisiti delle Casse.
Calcolo delle quote e istituti collegati
Ogni gestione liquida il proprio pro quota secondo le regole del proprio ordinamento e sulla base delle proprie retribuzioni di riferimento. Ai fini del sistema di calcolo si considerano solo i periodi utili presso AGO, gestioni esclusive e sostitutive e gestione separata per l’anzianità al 31 dicembre 1995, se non sovrapposti. La pensione in cumulo è un’unica pensione: perequazione, minimo, somma aggiuntiva e maggiorazioni sociali si applicano sul trattamento complessivo, purché almeno una quota sia a carico di una gestione che prevede il relativo beneficio.
Pagamento e ricorsi
Il pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo è effettuato dall’INPS, che stipula apposite convenzioni con gli enti di previdenza privati. L’onere resta a carico delle singole gestioni per la rispettiva quota. I ricorsi amministrativi e sanitari contro i provvedimenti relativi ai trattamenti in cumulo sono decisi secondo la disciplina della forma assicurativa che ha istruito la domanda.
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