Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 89 del 10-07-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per la pensione di anzianità, la ripresa del lavoro subordinato deve avvenire dopo la decorrenza della pensione e non può coincidere con essa. Per verificare la cessazione del precedente rapporto di lavoro non è richiesto un intervallo minimo di inattività: è sufficiente che risultino adempiute le formalità di cessazione. Le istruzioni valgono anche per la pensione di vecchiaia in caso di rioccupazione presso lo stesso datore di lavoro, mentre restano ferme le indicazioni già fornite per il reimpiego presso diverso datore. Le domande pendenti, le controversie in corso e le istanze respinte devono essere riesaminate secondo i nuovi criteri, salvo giudicato.

Pensione di anzianità e di vecchiaia: chiarimenti sulla cessazione dell’attività lavorativa e la successiva rioccupazione

Pensione di anzianità e di vecchiaia: cessazione dell’attività lavorativa e successiva rioccupazione

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla disciplina che subordina il riconoscimento della pensione di anzianità, e in parte anche della pensione di vecchiaia, alla cessazione dell’attività lavorativa subordinata. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle sedi INPS nei casi in cui il pensionando si rioccupi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama anzitutto l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui la pensione di anzianità presuppone che l’assicurato non svolga attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda. Viene poi richiamato il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ribadisce la necessità della cessazione del lavoro dipendente per la pensione di anzianità (art. 10, comma 6) e estende tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7).

La circolare è emanata a seguito dei quesiti provenienti dalle sedi territoriali e tiene conto della risposta ad interpello del Ministero del Lavoro prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009, nonché dei precedenti giurisprudenziali richiamati nel testo.

Regola generale sulla decorrenza della pensione e la rioccupazione

Il principio affermato è che, per la pensione di anzianità, la ripresa dell’attività lavorativa subordinata non può coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico. La ratio è evitare che il soggetto percepisca la pensione mentre svolge contemporaneamente lavoro dipendente.

Ne consegue che non possono essere concesse, oppure devono essere revocate, le pensioni di anzianità nei casi in cui vi sia coincidenza temporale tra:

  • la data di rioccupazione, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
  • la decorrenza della pensione.

Il Ministero del Lavoro ha confermato che, anche in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, è necessaria una soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro cessato e quello successivo, sia al momento della domanda sia alla decorrenza della pensione.

Estensione ai trattamenti di vecchiaia

La circolare precisa che considerazioni analoghe valgono anche per la pensione di vecchiaia quando la rioccupazione avviene presso il medesimo datore di lavoro. In tale ipotesi, il diritto alla prestazione deve intendersi verificato nel momento in cui viene meno la preclusione derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.

Resta comunque fermo quanto già chiarito dalla circolare n. 97 del 05/04/1995, secondo cui il diritto alla pensione di vecchiaia sussiste anche quando il lavoratore, in possesso dei requisiti di età, assicurazione e contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore di lavoro.

Rioccupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro

La circolare ribadisce che il trattamento pensionistico può essere liquidato, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività, sia quando il soggetto si rioccupa presso un datore di lavoro diverso da quello con cui aveva cessato il rapporto, sia quando la rioccupazione avviene con il medesimo datore di lavoro.

Ai fini dell’accertamento della cessazione del precedente rapporto, l’INPS deve verificare esclusivamente l’avvenuto espletamento delle formalità di rito, e in particolare:

  • le dimissioni del lavoratore;
  • le comunicazioni e le scritture previste dalla legge;
  • la liquidazione di tutte le competenze economiche;
  • gli altri adempimenti connessi alla cessazione.

Il Dicastero del Lavoro, in linea con la giurisprudenza e con le decisioni del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha ritenuto opportuno subordinare la pensione alla sussistenza di un periodo minimo di inattività tra la cessazione e il successivo reimpiego.

Effetti sulle pratiche pendenti e sui giudizi in corso

Le istruzioni hanno effetto anche sulle pratiche già aperte alla data della circolare. In particolare:

  • le domande di pensione pendenti devono essere definite secondo i nuovi criteri applicativi;
  • le controversie giudiziarie pendenti devono essere trattate coerentemente con le nuove indicazioni, con richiesta di cessazione della materia del contendere;
  • le domande già respinte devono essere riesaminate alla luce dei nuovi criteri, anche se vi sia stata una precedente decisione sfavorevole in sede di contenzioso amministrativo.

L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda i casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Punti principali

Premessa normativa

La circolare richiama l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge n. 153/1969, che subordina la pensione di anzianità alla non prestazione di attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda. Richiama inoltre il D.lgs. n. 503/1992, che conferma il requisito della cessazione del lavoro dipendente per la pensione di anzianità (art. 10, comma 6) e lo estende anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, comma 7). Il documento nasce per uniformare l’applicazione della normativa a seguito di chiarimenti richiesti dalle sedi INPS e della risposta a interpello del Ministero del Lavoro del 20/03/2009.

Decorrenza della pensione e nuova occupazione

Per la pensione di anzianità, la ripresa dell’attività lavorativa non può coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico. La logica della disciplina è evitare la contemporanea percezione della pensione e lo svolgimento di lavoro subordinato. Se vi è coincidenza temporale tra la rioccupazione, risultante dalle comunicazioni obbligatorie, e la decorrenza della pensione, la prestazione non può essere concessa o deve essere revocata.

Soluzione di continuità tra i rapporti di lavoro

Il Ministero del Lavoro ha confermato che, in caso di riassunzione presso lo stesso o diverso datore di lavoro, è necessaria una soluzione di continuità tra il rapporto cessato e quello successivo al momento della domanda e alla decorrenza della pensione di anzianità. Per la pensione di vecchiaia, la circolare precisa che analoghe considerazioni valgono quando la rioccupazione avviene presso il medesimo datore di lavoro, poiché il diritto matura quando viene meno la preclusione derivante dallo svolgimento di attività lavorativa dipendente.

Rioccupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro

La liquidazione del trattamento pensionistico è possibile sia se il soggetto si rioccupa presso un datore diverso, sia se torna a lavorare per lo stesso datore, purché sia cessato correttamente il precedente rapporto. In questi casi non rileva la durata del periodo di inattività tra i due rapporti.

Verifica della cessazione del precedente rapporto

Per accertare l’interruzione del rapporto di lavoro è sufficiente verificare l’avvenuto espletamento delle formalità di cessazione: dimissioni, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione delle competenze economiche e altri adempimenti connessi. Non è richiesto un termine minimo di inattività tra cessazione e nuovo impiego.

Trattamento delle domande e dei contenziosi pendenti

Le domande di pensione ancora pendenti alla data della circolare devono essere definite secondo i nuovi criteri applicativi. Devono essere adeguate anche le controversie giudiziarie pendenti, per le quali va richiesta la cessazione della materia del contendere. Le domande già respinte devono essere riesaminate in base alle nuove istruzioni, anche se vi sia stata una decisione sfavorevole nel contenzioso amministrativo, salvo il caso di sentenza passata in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.