Circolare numero 107 del 20-10-2026
Con la presente circolare si riepilogano i criteri per la valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Si forniscono altresì ulteriori chiarimenti applicativi, con particolare riferimento alla verifica del requisito dell’importo soglia per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto, con ultima iscrizione nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga e integra le istruzioni per liquidare in regime internazionale le pensioni in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012. Definisce quando i periodi esteri sono utili per il diritto e per individuare il sistema di calcolo, chiarisce il computo dell’importo soglia e dell’integrazione al minimo, precisa che l’ultima contribuzione estera non determina l’Ente istruttore e disciplina la presentazione e l’istruttoria delle domande in relazione alla residenza.
Chiarimenti sulla pensione in regime di cumulo internazionale: periodi esteri, calcolo, requisiti, integrazione al minimo, competenza e domanda.
Pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale
La circolare riepiloga le istruzioni e fornisce chiarimenti sull’istruttoria delle pensioni in cumulo previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quando siano presenti periodi assicurativi esteri. I chiarimenti riguardano il diritto, il calcolo, l’importo soglia, l’integrazione al trattamento minimo, l’ente competente e le modalità di domanda.
Valutazione dei periodi assicurativi esteri
Ai fini del diritto alla pensione in cumulo internazionale si considerano i periodi assicurativi maturati negli Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale. I periodi esteri possono essere utili anche quando abbiano già dato luogo a una pensione estera; se coincidono con periodi italiani sono computati una sola volta. La titolarità di una pensione estera non impedisce di esercitare la facoltà di cumulo.
La totalizzazione internazionale è possibile quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- in Italia è perfezionato il periodo contributivo minimo richiesto dalla normativa europea — 52 settimane o un anno — o dal singolo accordo o convenzione. Per raggiungerlo è utile tutta la contribuzione non coincidente, comunque versata o accreditata nelle gestioni italiane interessate dal cumulo;
- tra le gestioni italiane coinvolte ve n’è almeno una che, secondo le regole della totalizzazione internazionale, può riconoscere i periodi esteri da valorizzare;
- la totalizzazione è necessaria per conseguire il diritto oppure consente un trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione in regime nazionale, secondo il principio del doppio calcolo.
Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, i periodi esteri sono considerati per il diritto come periodi analoghi maturati secondo la legislazione italiana. In base alla maggior parte degli accordi e delle convenzioni bilaterali, quando il diritto è già raggiunto esclusivamente con periodi italiani, anche in cumulo, la totalizzazione estera non è necessaria. Fanno eccezione gli accordi e le convenzioni con l’Isola di Jersey e le Isole del Canale, con gli Stati neo-formatisi della ex Jugoslavia e con l’Uruguay.
I periodi esteri non sovrapposti a quelli italiani rilevano secondo misura e collocazione temporale certificate dall’istituzione estera. Se anteriori al 1° gennaio 1996, concorrono a determinare l’anzianità contributiva maturata a quella data, dato necessario per individuare requisiti di accesso, istituti applicabili e sistema di calcolo dei pro-quota INPS.
Misura della pensione e sistema di calcolo
La misura della pensione italiana in cumulo è determinata sulla base dei periodi assicurativi maturati nelle gestioni italiane interessate. I periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 non costituiscono, in sé, contribuzione per il calcolo della quota italiana, ma rilevano per individuare il sistema di calcolo applicabile ai pro-quota INPS. Quando il cumulo internazionale coinvolge più gestioni previdenziali rientranti nel regime convenzionale, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione che assicura il trattamento più favorevole.
Importo soglia per la pensione di vecchiaia
Ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228/2012, la pensione di vecchiaia in cumulo richiede anche gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione alla quale l’interessato risulta da ultimo iscritto. Il requisito dell’importo soglia va verificato quando la pensione è liquidata nel sistema misto, l’interessato ha meno di 71 anni ed è iscritto da ultimo alla Gestione separata. Il limite di età è da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027.
Per la pensione liquidata in regime internazionale, alla pensione italiana in liquidazione si somma l’importo della pensione e/o del pro-rata estero derivante da contribuzione maturata in Paesi soggetti ai regolamenti UE o legati all’Italia da accordi o convenzioni che prevedono la totalizzazione internazionale. L’importo complessivo deve essere almeno pari alla soglia. Il requisito può essere raggiunto anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione o del pro-rata estero: in tal caso la decorrenza della pensione italiana è fissata al primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.
Ultima contribuzione italiana nella Gestione separata e periodi esteri successivi
Quando la pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema misto riguarda un soggetto con ultima contribuzione italiana nella Gestione separata, la verifica dell’importo soglia non è necessaria se, dopo tale contribuzione, l’interessato può far valere periodi esteri valorizzabili per il diritto in una gestione per la quale il requisito non opera.
Per i Fondi speciali italiani gestiti dall’INPS, la totalizzazione internazionale richiede condizioni specifiche: i periodi devono provenire da fondi esteri che tutelano la medesima categoria di lavoratori oppure, in assenza di un fondo corrispondente, riferirsi ad attività che in Italia avrebbe comportato l’iscrizione al Fondo speciale. Se il cumulo riguarda esclusivamente un Fondo speciale e, da ultimo, la Gestione separata, occorre quindi valutare la natura del lavoro svolto all’estero sulla base della certificazione dell’istituzione estera. Se l’attività non è assimilabile a quella che comporterebbe l’iscrizione a un Fondo speciale, l’importo soglia deve essere verificato. La verifica non è invece necessaria quando partecipano anche altre forme assicurative nelle quali i periodi esteri possono essere valorizzati senza vincoli di qualificazione. Per accedere alla pensione resta necessario aver cessato il lavoro dipendente, anche all’estero, alla data di decorrenza.
Integrazione al trattamento minimo
La pensione in cumulo liquidata nel sistema misto può essere integrata al trattamento minimo, in presenza delle condizioni reddituali previste dall’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, quando almeno una delle quote è a carico di una forma assicurativa che riconosce il beneficio.
L’integrazione può essere riconosciuta anche se il sistema misto deriva dalla presenza di periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996. L’onere resta a carico delle gestioni italiane che prevedono l’istituto, anche qualora i singoli pro-quota siano calcolati con il sistema contributivo. La circolare esemplifica il caso di 15 anni di assicurazione estera anteriori al 1° gennaio 1996, seguiti da iscrizione italiana al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dell’AGO: la pensione può essere integrata, ricorrendone le condizioni, anche se tutta la contribuzione italiana è successiva al 31 dicembre 1995. Per valutare i requisiti reddituali si considerano anche le prestazioni percepite da altri Stati, inclusi pensione e pro-rata estero, e gli eventuali redditi conseguiti all’estero.
Ente istruttore
Per individuare l’ente competente a istruire la domanda di pensione in cumulo si considera esclusivamente la gestione previdenziale italiana nella quale risulta versata l’ultima contribuzione italiana. La contribuzione estera versata da ultimo non incide sull’individuazione dell’ente istruttore.
Presentazione e istruttoria della domanda
Il residente in Italia presenta di regola la domanda tramite la procedura telematica e può selezionare la tipologia di prestazione richiesta. Il residente in uno Stato che applica i regolamenti UE o un accordo o una convenzione bilaterale presenta normalmente la domanda all’istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste da quello Stato. L’istituzione estera trasmette la modulistica di collegamento alla sede Polo INPS competente e può allegare la domanda presentata dall’interessato o dal patronato, con l’indicazione della prestazione richiesta, oppure segnalare eventuali manifestazioni di volontà nelle note.
Poiché le indicazioni sulla prestazione scelta possono non essere trasmesse, l’INPS non deve limitarsi alla denominazione generica di pensione di vecchiaia o anticipata eventualmente riportata nei documenti esteri. La struttura territorialmente competente deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa e verificare tutte le possibilità di accesso previste dalla normativa, in modo da individuare il trattamento più favorevole e salvaguardarne la decorrenza. Prima della liquidazione deve informare l’interessato sulle opzioni emerse e sui rispettivi effetti, così che possa scegliere consapevolmente la prestazione da conseguire.
Punti principali
Utilizzo dei periodi assicurativi esteri
I periodi maturati in UE, SEE, Svizzera, Regno Unito e negli Stati convenzionati con l’Italia possono concorrere al diritto alla pensione in cumulo internazionale, anche se hanno già dato luogo a una pensione estera; i periodi coincidenti con quelli italiani si computano una sola volta. La totalizzazione richiede il minimo contributivo italiano previsto dalle regole europee o dall’accordo applicabile, una gestione italiana che possa valorizzare quei periodi e che la totalizzazione sia necessaria o produca un trattamento più favorevole, secondo il principio del doppio calcolo.
Misura e sistema di calcolo
La quota italiana è calcolata sulla contribuzione maturata nelle gestioni italiane interessate dal cumulo. I periodi esteri non sovrapposti, collocati prima del 1° gennaio 1996, rilevano per determinare l’anzianità contributiva a tale data e quindi il sistema di calcolo dei pro-quota. Se sono coinvolte più gestioni convenzionali, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione che assicura il trattamento più favorevole.
Importo soglia per la pensione di vecchiaia
Il requisito si verifica per la pensione di vecchiaia in cumulo liquidata nel sistema misto quando l’interessato ha meno di 71 anni (età soggetta agli adeguamenti alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) ed è iscritto da ultimo alla Gestione separata. Nel regime internazionale si somma alla pensione italiana l’importo della pensione o del pro-rata estero; il totale deve raggiungere la soglia. Il requisito può perfezionarsi dopo la liquidazione della prestazione estera, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Periodi esteri successivi all’ultima contribuzione nella Gestione separata
La verifica dell’importo soglia non è necessaria se, dopo l’ultima contribuzione italiana nella Gestione separata, esistono periodi esteri valorizzabili in una gestione per la quale il requisito non opera. Per i Fondi speciali occorre verificare la natura dell’attività estera e la sua corrispondenza al fondo italiano o a un fondo estero equivalente. Se l’attività non è assimilabile, l’importo soglia va verificato; non è invece necessario verificarlo se partecipano al cumulo anche altre forme che consentono la valorizzazione dei periodi esteri senza vincoli di qualificazione. Resta necessario cessare il lavoro dipendente, anche all’estero, alla decorrenza della pensione.
Integrazione al trattamento minimo
La pensione in cumulo liquidata nel sistema misto può essere integrata, in presenza dei requisiti reddituali, se almeno una quota è a carico di una gestione che riconosce il beneficio. La possibilità sussiste anche quando periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 determinano il sistema misto e i pro-quota italiani sono calcolati con il sistema contributivo. Per i requisiti reddituali si considerano anche pensioni o pro-rata esteri e redditi conseguiti all’estero.
Individuazione dell’Ente istruttore
La competenza istruttoria è individuata esclusivamente sulla base della gestione previdenziale italiana nella quale è stata versata l’ultima contribuzione; l’ultima contribuzione estera è irrilevante.
Presentazione e istruttoria della domanda
Il residente in Italia presenta di regola la domanda tramite procedura telematica, selezionando la tipologia di prestazione. Il residente in uno Stato UE o convenzionato presenta normalmente la domanda all’istituzione previdenziale dello Stato di residenza, che trasmette all’INPS la modulistica di collegamento e, se disponibili, la domanda e le indicazioni sulla prestazione richiesta. L’INPS deve comunque esaminare tutte le possibilità pensionistiche applicabili, informare l’interessato prima della liquidazione e consentirgli una scelta consapevole.
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