Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 88 del 02-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 alle pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a prepensionamenti, prestazioni speciali non contributive e prestazioni orfanili. Vengono spiegati i nuovi principi di totalizzazione, calcolo della pensione autonoma e pro-rata, gestione dei periodi inferiori ad un anno, periodi di cura dei figli, integrazione al minimo, clausole anticumulo, domande e comunicazioni tra istituzioni, accertamenti sanitari e regole transitorie per le pratiche in corso o già definite al 1° maggio 2010. La circolare ribadisce che la disciplina italiana, in quanto legislazione di tipo B, richiede in molti casi il doppio calcolo e l’erogazione del trattamento più favorevole all’assicurato.

Coordinamento UE delle prestazioni pensionistiche dal 1° maggio 2010

Coordinamento UE delle prestazioni pensionistiche dal 1° maggio 2010

La circolare disciplina l’applicazione, per l’INPS, dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 in materia di prestazioni pensionistiche, sostitutivi dal 1° maggio 2010 dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, salvo i casi in cui questi ultimi continuano ad applicarsi. Il testo si concentra su vecchiaia, superstiti, invalidità, prepensionamenti, prestazioni speciali non contributive e orfanili, con particolare attenzione ai rapporti tra legislazioni nazionali, totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni.

Quadro generale e principi di coordinamento

La circolare ricorda che i regolamenti comunitari non sostituiscono le legislazioni nazionali, ma ne coordinano l’applicazione per i lavoratori che esercitano la libera circolazione. Restano fermi i principi di:

  • parità di trattamento;
  • unicità della legislazione applicabile;
  • esportabilità delle prestazioni;
  • divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo;
  • totalizzazione dei periodi assicurativi, di residenza e assimilati.

Viene valorizzato il nuovo principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti di cui all’articolo 5 del regolamento di base, precisando però che esso non può alterare il sistema della totalizzazione né produrre effetti incompatibili con la competenza degli Stati membri o con il divieto di cumulo.

La circolare affronta anche il rapporto tra prestazione estera e totalizzazione nazionale ex d.lgs. n. 42/2006: la titolarità di una prestazione estera non impedisce, secondo l’interpretazione dell’Istituto e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria, il ricorso alla totalizzazione prevista dalla normativa italiana, anche a favore del titolare di una pensione estera.

Legislazioni di tipo A e di tipo B

Nel settore dell’invalidità il regolamento introduce la distinzione tra legislazioni di tipo A e di tipo B. Le prime prevedono prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi assicurativi o di residenza; le seconde, tra cui l’Italia, sono quelle che determinano l’importo in funzione della durata dei periodi.

Poiché l’Italia rientra nel tipo B, per le pensioni italiane di vecchiaia, superstiti e invalidità si applicano le regole del capitolo 5 del regolamento di base, cioè quelle relative a prestazione autonoma e pro-rata. La circolare chiarisce che la pensione di invalidità italiana, proprio perché appartenente a una legislazione di tipo B, va trattata con le stesse regole delle pensioni di vecchiaia e superstiti.

Domanda di pensione, differimento e criteri di calcolo

Il regolamento prevede, in via generale, la liquidazione simultanea della prestazione nei confronti di tutti gli Stati membri competenti. Il richiedente può tuttavia chiedere espressamente di differire la liquidazione delle pensioni di vecchiaia maturate in uno o più Stati membri.

L’istituzione competente, quando il diritto è perfezionato solo in uno Stato, deve determinare:

  • la prestazione autonoma, sulla sola base della propria legislazione;
  • il pro-rata, cioè la prestazione proporzionata al rapporto tra i periodi maturati sotto la propria legislazione e i periodi complessivi maturati negli Stati interessati.

L’interessato ha diritto all’importo più elevato tra i due. Per l’INPS ciò implica che, nei casi con periodi in più Stati, le Sedi debbano effettuare entrambi i calcoli, includendo o escludendo i periodi esteri a seconda che essi siano o meno necessari per perfezionare il diritto alla pensione italiana e tenendo conto di quale soluzione sia più favorevole.

La circolare sottolinea che la pensione italiana calcolata escludendo i periodi esteri di Stati che non liquidano la prestazione è erogata a titolo provvisorio, poiché la prestazione comunitaria può dirsi definitiva solo quando tutti gli Stati hanno definito le rispettive quote.

Ricalcolo, ricostituzione e nuova decorrenza

Quando uno Stato membro successivamente liquida una prestazione o quando viene chiesto il differimento e poi la liquidazione, l’istituzione che ha già concesso la pensione deve procedere a nuovo calcolo. La Decisione P1 della Commissione amministrativa è richiamata per affermare che il nuovo calcolo va eseguito d’ufficio appena l’istituzione viene informata della maturazione delle condizioni presso un altro Stato membro.

Se i periodi esteri erano già stati utilizzati ai fini del diritto e non vi sono periodi successivi alla decorrenza originaria, non occorre un nuovo calcolo, salvo il solo aggiornamento dell’importo estero ai fini dell’eventuale integrazione al minimo. In tali casi l’INPS effettua una ricostituzione limitata all’inserimento del dato relativo alla pensione estera.

Per il ricalcolo della pensione italiana, i conguagli tra importo già erogato e nuovo importo decorrono dalla data di decorrenza della prestazione estera.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

L’articolo 6 del regolamento di base impone di considerare, come se fossero stati compiuti secondo la propria legislazione, i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza maturati in altri Stati membri, purché non sovrapposti. Le modalità di trattamento dei periodi sovrapposti e di conversione dei periodi espressi in unità diverse sono contenute nel regolamento di applicazione.

Per l’ordinamento italiano la circolare ribadisce che:

  • i periodi di contribuzione volontaria sovrapposti a periodi esteri obbligatori vanno comunque utilizzati sia per la pensione autonoma sia per il pro-rata, escludendo i corrispondenti periodi esteri;
  • nella contribuzione estera rileva la qualificazione che emerge dall’estratto contributivo estero;
  • i contributi esteri versati in regimi generali per dipendenti sono utili all’AGO dei lavoratori dipendenti anche se relativi a attività autonoma nello Stato estero;
  • nei regimi speciali italiani e nella gestione separata la contribuzione estera può essere utilizzata secondo i criteri già indicati, compreso il requisito dei 15 anni per l’opzione al sistema contributivo.

Per i regimi speciali, la circolare precisa che il cumulo dei periodi esteri è possibile solo se riferiti a fondi esteri corrispondenti o, in mancanza, a periodi che avrebbero determinato l’iscrizione al fondo speciale italiano corrispondente. Per il Fondo elettrici si rinvia alla disciplina specifica già emanata.

Periodi inferiori ad un anno

L’articolo 57 del regolamento di base conferma che i periodi assicurativi inferiori a un anno non danno diritto a prestazione autonoma nello Stato interessato, se da soli non consentono alcun diritto. Tali periodi devono però essere presi in considerazione dagli altri Stati membri presso i quali l’assicurato vanta almeno un anno di assicurazione, sia ai fini del diritto sia per il calcolo della pensione teorica.

Se tutte le contribuzioni nei vari Stati sono inferiori a un anno, la prestazione è dovuta unicamente dall’ultimo Stato nel quale il lavoratore era assicurato e nel quale risultano soddisfatte le condizioni, come se tutti i periodi fossero stati compiuti sotto la sua legislazione.

Per l’ordinamento italiano la circolare conferma la disciplina già esistente e precisa che, ai fini del calcolo, vanno considerati sia i periodi esteri utili solo per il diritto sia quelli utili solo per la misura; se l’estratto estero indica valori diversi, si assume quello più elevato.

Periodi di cura dei figli

L’articolo 44 del regolamento di applicazione introduce una definizione autonoma di periodo di cura dei figli e stabilisce quale Stato debba valorizzarlo se la legislazione competente non lo considera utile a pensione. Il periodo rilevante è quello accreditato secondo la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che attribuisce un’integrazione pensionistica per il fatto di aver cresciuto un figlio.

Per l’Italia la circolare chiarisce che possono essere considerati utili solo i periodi previsti dalla legislazione nazionale, in particolare:

  • congedo parentale ex articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001;
  • periodi riscattati corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro ex articolo 35, comma 5, del medesimo decreto;
  • congedo per malattia del figlio ex articolo 47 del d.lgs. n. 151/2001.

È richiamato anche il PAPER SED P1000 per lo scambio delle informazioni.

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e integrazione al minimo

L’articolo 70 del regolamento di base disciplina le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che sono erogate esclusivamente nello Stato di residenza e a carico dell’istituzione di residenza. Per l’Italia, la circolare conferma che tra le prestazioni incluse nell’allegato X vi sono, tra le altre:

  • pensioni sociali;
  • pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili;
  • pensioni e indennità ai sordomuti;
  • pensioni e indennità ai ciechi civili;
  • integrazione della pensione minima;
  • integrazione dell’assegno di invalidità;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale.

L’integrazione al trattamento minimo può essere concessa solo al pensionato residente in Italia, tenendo conto anche delle pensioni estere. Essa non va inclusa nella determinazione della pensione teorica.

Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

L’articolo 59 del regolamento di base distingue tra:

  • semplici rivalutazioni automatiche, da applicare direttamente alle prestazioni già liquidate;
  • modifiche derivanti da mutamenti delle regole o degli elementi di calcolo, che impongono un nuovo calcolo ai sensi dell’articolo 52.

La circolare precisa che tali regole non innovano sostanzialmente rispetto alla disciplina precedente e conferma le indicazioni già fornite dall’Istituto.

Clausole anticumulo

La circolare dedica ampio spazio alle clausole di riduzione, sospensione e soppressione. Il regolamento comunitario limita l’applicazione delle norme nazionali anticumulo ai soli casi previsti espressamente e solo se la normativa interna include clausole con rilevanza esterna, cioè che considerano prestazioni o redditi esteri.

Le prestazioni derivanti da contribuzione volontaria o facoltativa non devono essere considerate ai fini dell’anticumulo. Quando opera il cumulo di prestazioni della stessa natura, la pensione pro-rata non può essere ridotta, sospesa o soppressa, mentre una pensione autonoma può essere assoggettata a clausole anticumulo in certe ipotesi, soprattutto se il suo importo è indipendente dalla durata assicurativa o dipende da periodi fittizi.

Nel cumulo di prestazioni di natura diversa o altri redditi, il regolamento stabilisce criteri di ripartizione dell’importo da ridurre tra gli Stati coinvolti. La circolare ricorda inoltre che le pensioni pro-rata possono essere ridotte se cumulate con prestazioni di natura diversa o altri redditi, e conferma le regole già applicate per la compatibilità tra prestazioni pensionistiche e disoccupazione.

Domande di invalidità, concordanza delle condizioni e accertamenti sanitari

Per le prestazioni di invalidità, la circolare distingue il regime delle legislazioni di tipo A da quello delle legislazioni di tipo B. Se il richiedente è soggetto solo a legislazioni di tipo A, la prestazione è concessa dall’istituzione competente dello Stato di appartenenza al momento dell’insorgenza dell’invalidità, con possibile ricorso a periodi esteri solo se maturati in regimi corrispondenti. Se invece intervengono legislazioni di tipo B, si applicano le regole del capitolo 5.

Particolare rilievo assume l’articolo 46, paragrafo 3, sul riconoscimento vincolante del giudizio di invalidità tra Stati le cui legislazioni siano concordanti secondo le tabelle dell’allegato VII. Per l’Italia ciò vale, nei limiti indicati, nei rapporti con Francia e Belgio, ma solo per giudizi positivi e non emessi su ricorso, e solo ai fini dell’assegno ordinario di invalidità, non della pensione di inabilità.

La circolare disciplina inoltre:

  • aggravamento dell’invalidità;
  • trasformazione dell’invalidità in vecchiaia;
  • presentazione delle domande e istruttoria per persone soggette a legislazioni di tipo A;
  • ruolo dell’istituzione di contatto;
  • utilizzabilità di documenti, referti medici e informazioni amministrative scambiate tra istituzioni.

È anche previsto che l’INPS possa effettuare accertamenti sanitari per conto di istituzioni estere, con costi a carico dell’ente richiedente e con utilizzo dei formulari SED indicati. Le richieste di rimborso devono essere inviate, di regola, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Presentazione delle domande e istituzione di contatto

Per pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità delle persone soggette a legislazioni di tipo B, la domanda va presentata all’istituzione del luogo di residenza o a quella dello Stato alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto da ultimo. Se la persona non è mai stata soggetta alla legislazione del luogo di residenza, l’istituzione di residenza deve inoltrare la domanda all’istituzione competente.

L’istituzione di contatto riceve e trasmette i formulari relativi alla domanda, ai periodi assicurativi, alla carriera assicurativa e alle decisioni. Le istituzioni interessate devono comunicare tra loro i periodi maturati, calcolare la prestazione, trasmettere le decisioni e segnalare eventuali applicazioni dell’articolo 57 o delle norme sull’invalidità di tipo A.

Liquidazione provvisoria e comunicazione delle decisioni

Se mancano elementi sufficienti per il calcolo definitivo, l’istituzione competente deve comunque procedere, ove possibile, a una liquidazione provvisoria o a un ricalcolo provvisorio. L’interessato deve essere informato del carattere provvisorio della prestazione e dei rimedi esperibili secondo il diritto nazionale.

Ogni istituzione comunica al richiedente la propria decisione con indicazione di mezzi e termini di impugnazione. L’istituzione di contatto trasmette poi una nota riepilogativa delle decisioni assunte da tutte le istituzioni coinvolte, che può essere oggetto di riesame da parte delle istituzioni direttamente interessate entro i termini nazionali, decorrenza compresa dalla ricezione della nota.

Prepensionamenti e prestazioni orfanili

I prepensionamenti rientrano nel campo di applicazione del regolamento 883/2004, ma non beneficiano della totalizzazione dei periodi ex articolo 6. La circolare spiega che tali prestazioni hanno natura e configurazioni diverse nei vari ordinamenti e richiama la definizione comunitaria di prestazione di pensionamento anticipato.

Per le prestazioni orfanili, dal 1° maggio 2010 si applicano le regole pensionistiche del capitolo 5 del regolamento di base per i decessi avvenuti dopo il 31 marzo 2010. La disciplina precedente continua invece a valere in alcuni casi connessi a periodi assicurativi maturati in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera o in presenza di cittadini di Paesi terzi, secondo i rinvii richiamati dalla circolare.

Disposizioni transitorie e riesame delle pratiche già definite

Il regolamento 883/2004 non attribuisce diritti per il periodo anteriore al 1° maggio 2010, ma consente di valorizzare periodi precedenti per determinare diritti secondo la nuova disciplina. La circolare chiarisce che si possono chiedere concessione, ripristino o revisione di prestazioni già trattate in base alla normativa precedente, se le nuove norme risultano più favorevoli e se non vi sia stata liquidazione in capitale.

Per le domande presentate entro due anni dal 1° maggio 2010, la decorrenza dei diritti è fissata a tale data; oltre questo termine, i diritti decorrono dalla domanda, fatte salve regole nazionali più favorevoli. Per le pratiche di pensione ancora pendenti al 30 aprile 2010, si procede a doppia liquidazione: fino a tale data secondo i vecchi regolamenti, dal 1° maggio 2010 secondo il nuovo regolamento. Se la prestazione già liquidata in base alla vecchia normativa è più favorevole, l’interessato conserva quell’importo.

La circolare prevede infine che, quando dopo il 1° maggio 2010 il titolare di una pensione italiana ottenga una prestazione da un altro Stato membro, l’INPS debba procedere d’ufficio alla revisione della pensione, fermo restando che l’importo italiano non può in alcun caso risultare inferiore a quello già in godimento.

Punti principali

Entrata in vigore dei nuovi regolamenti UE

Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72 sono sostituiti, salvo casi particolari, dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. La circolare richiama il quadro generale già fornito con precedente istruzione e concentra l’attenzione sulle prestazioni pensionistiche, sui prepensionamenti e sulle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.

Principi generali e assimilazione di prestazioni e periodi

Rimangono fermi i principi di parità di trattamento, unicità della legislazione applicabile, esportabilità delle prestazioni, divieto di cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo, e totalizzazione dei periodi assicurativi, di residenza ed equiparati. La circolare evidenzia il nuovo principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti, chiarendo che esso non interferisce con la totalizzazione e non può produrre risultati oggettivamente ingiustificabili né rendere competente uno Stato diverso da quello individuato dalle norme applicabili. In tale ambito, viene chiarito che la titolarità di una prestazione estera non impedisce la totalizzazione ex d.lgs. n. 42/2006, anche per effetto delle norme nazionali più favorevoli.

Legislazioni di tipo A e di tipo B

La circolare distingue le legislazioni di tipo A, in cui l’importo dell’invalidità è indipendente dalla durata dei periodi, da quelle di tipo B, che tengono conto della durata assicurativa. L’Italia è qualificata come legislazione di tipo B. Perciò, le pensioni di vecchiaia, superstiti e le prestazioni di invalidità italiane (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità) devono essere trattate secondo le regole del capitolo 5 del regolamento di base, con applicazione del sistema autonoma/pro-rata.

Domanda, differimento e calcolo della prestazione

La domanda di pensione produce, in generale, la liquidazione contemporanea presso tutti gli Stati interessati, salvo richiesta espressa di differimento della pensione di vecchiaia. Se il richiedente soddisfa i requisiti solo in uno Stato, l’istituzione competente calcola la prestazione solo con i periodi nazionali se ciò risulta più favorevole, altrimenti effettua il calcolo con i periodi esteri necessari. Le Sedi devono effettuare entrambi i calcoli e porre in pagamento l’importo più elevato. La pensione italiana calcolata escludendo i periodi esteri degli Stati che non liquidano la prestazione ha natura provvisoria finché tutti gli Stati non abbiano definito le rispettive quote.

Ricalcolo, ricostituzione e decorrenze

Quando un altro Stato liquida successivamente la prestazione o quando il pensionato chiede il differimento e poi la liquidazione, l’istituzione che ha già concesso la pensione deve procedere d’ufficio al nuovo calcolo. Se i periodi esteri erano già stati considerati e non vi sono periodi successivi, non è richiesto un nuovo calcolo, salvo effetti sull’integrazione al minimo: in questi casi si procede a ricostituzione limitatamente all’inserimento dell’importo estero. Per il ricalcolo della pensione italiana, i conguagli tra importo erogato e nuovo importo decorrono dalla data di decorrenza della prestazione estera.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

L’articolo 6 del regolamento di base impone di considerare come nazionali i periodi analoghi maturati negli altri Stati membri per il diritto, la durata, l’iscrizione o l’accesso a benefici, purché non sovrapposti. La circolare richiama anche le regole di sovrapposizione e conversione dei periodi del regolamento di applicazione. Per l’Italia, i periodi di contribuzione volontaria sovrapposti a periodi esteri obbligatori devono essere utilizzati sia per la pensione autonoma sia per il pro-rata, escludendo i corrispondenti periodi esteri.

Regole specifiche per AGO, gestioni speciali e gestione separata

Nell’AGO dei lavoratori dipendenti si computa tutta la contribuzione estera accreditata nei regimi generali dei lavoratori dipendenti, anche se estera di matrice autonoma ma classificata come regime generale nel Paese estero. Per i regimi speciali esteri, i periodi sono utili se corrispondenti a un regime speciale italiano o, in mancanza, se riferiti alla stessa professione o attività. Nelle gestioni speciali italiane per autonomi e nella gestione separata, la contribuzione estera può essere utilizzata per il diritto e il calcolo secondo le regole indicate, compreso il requisito dei 15 anni per l’opzione contributiva nella gestione separata.

Periodi inferiori ad un anno e periodi di cura dei figli

L’articolo 57 conferma che i periodi assicurativi inferiori ad un anno non danno luogo a prestazione autonoma nello Stato interessato, ma vanno considerati dagli altri Stati ai fini della totalizzazione. Se tutti i periodi in più Stati sono inferiori ad un anno, la prestazione è posta a carico dell’ultimo Stato che soddisfa le condizioni, come se tutti i periodi fossero stati compiuti in quello Stato. L’articolo 44 del regolamento di applicazione introduce la definizione di periodi di cura dei figli e individua lo Stato tenuto a considerarli, con riferimento per l’Italia ai periodi di congedo parentale, riscatto dei periodi corrispondenti e congedo per malattia del figlio.

Liquidazione, pensione teorica e pro-rata

Per il calcolo del pro-rata occorre prima determinare la pensione teorica, cioè l’importo che sarebbe spettato se tutti i periodi esteri fossero stati maturati sotto la legislazione dello Stato che liquida la prestazione. Su questa base si applica il coefficiente di riduzione dato dal rapporto tra i periodi nazionali e quelli complessivi. Per l’Italia, la circolare ribadisce che la contribuzione estera rileva anche per determinare se il sistema di calcolo sia retributivo, misto o contributivo e che l’anzianità contributiva massima è pari a 2080 settimane, oltre le quali le settimane estere devono essere ridotte entro il limite.

Clausole anticumulo e prestazioni al minimo

Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione operano solo nei casi espressamente previsti dal regolamento di base e solo se la normativa nazionale contiene clausole con rilevanza esterna. Le prestazioni volontarie o facoltative continuate non devono essere considerate ai fini anticumulo. La pensione pro-rata non può essere ridotta per cumulo con prestazioni della stessa natura, mentre può esserlo in presenza di prestazioni di natura diversa o altri redditi nei limiti previsti dagli articoli 54 e 55. L’integrazione al trattamento minimo italiana è qualificata come prestazione speciale non contributiva e spetta solo al pensionato residente in Italia.

Invalidità: regole speciali e tabelle di concordanza

Per le prestazioni di invalidità la circolare distingue il regime applicabile alle legislazioni di tipo A e di tipo B. Per l’Italia, essendo legislazione di tipo B, si applicano le regole del capitolo 5. Nei casi di concordanza delle condizioni di invalidità tra alcune legislazioni, i giudizi di Francia e Belgio possono vincolare l’INPS nei limiti delle tabelle dell’allegato VII e solo per l’assegno ordinario di invalidità, non per la pensione di inabilità. Sono inoltre disciplinati aggravamento dell’invalidità, trasformazione in vecchiaia, presentazione e istruttoria delle domande, nonché gli accertamenti sanitari richiesti da istituzioni estere e il relativo rimborso.

Procedure, istituzione di contatto e scambio di formulari

La circolare definisce il ruolo dell’istituzione di contatto nella trasmissione delle domande, delle informazioni contributive e delle decisioni tra gli Stati interessati. Sono indicati i principali formulari SED da utilizzare per domanda, periodi assicurativi, carriera assicurativa, decisioni, richieste di informazioni, richieste di riesame e comunicazioni sull’invalidità. Sono disciplinate anche le tempistiche per il rimborso degli accertamenti sanitari richiesti dall’estero, con invio delle richieste entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Prestazioni orfanili, prepensionamenti e prestazioni non contributive

Dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate come pensione seguono esclusivamente le regole pensionistiche del capitolo 5, per i decessi avvenuti dopo il 31 marzo 2010 e con decorrenza dal 1° maggio 2010, salvo i casi ancora soggetti alla disciplina precedente per Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e cittadini di Paesi terzi secondo i regolamenti richiamati. I prepensionamenti rientrano nel campo di applicazione del regolamento, ma non beneficiano della totalizzazione dei periodi. Le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo restano erogate nello Stato di residenza e l’elenco delle prestazioni italiane è confermato.

Disposizioni transitorie e riesame delle pratiche

Il regolamento 883/2004 non attribuisce diritti per il periodo anteriore al 1° maggio 2010, ma consente di valorizzare periodi anteriori per diritti acquisiti e di chiedere la concessione, il ripristino o la revisione di prestazioni già definite se la nuova disciplina è più favorevole. Per le domande presentate entro due anni dal 1° maggio 2010, la decorrenza può partire da tale data; oltre tale termine, opera la decorrenza dalla domanda, salvo prescrizione o decadenza nazionali. Le domande di pensione ancora in istruttoria al 30 aprile 2010 sono definite con doppia liquidazione, e le pensioni già liquidate possono essere riesaminate d’ufficio se, dopo il 1° maggio 2010, viene riconosciuta un’altra pensione in uno Stato membro interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.