LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge reca la manovra per il 2017 e modifica numerose agevolazioni fiscali e regimi tributari: bonus energia e ristrutturazioni, sisma bonus, credito alberghi/terme, credito R&S, super e iper ammortamento, nuova contabilità semplificata e introduzione del gruppo IVA. Molte misure operano solo per periodi d’imposta e spese effettuati tra il 2017 e il 2021/2020, secondo le singole previsioni.
Legge di bilancio 2017: proroghe fiscali, sisma bonus, investimenti Industria 4.0 e gruppo IVA
Manovra 2017 e principali interventi fiscali
La legge interviene su più ambiti della finanza pubblica e della fiscalità, prorogando o rimodulando numerose agevolazioni e introducendo nuovi regimi, tra cui il gruppo IVA. Le misure hanno in larga parte efficacia temporanea, con finestre applicative diverse a seconda dell’agevolazione.
Saldi di finanza pubblica e fondi speciali
Sono fissati i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2017, 2018 e 2019, secondo l’allegato n. 1 alla legge. Il ricorso al mercato è considerato al netto delle operazioni effettuate per rimborsare anticipatamente o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Detrazioni per efficientamento energetico
Le detrazioni per interventi di efficienza energetica sono prorogate, in via generale, fino al 31 dicembre 2017. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali che incidono sull’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda, la detrazione spetta nella misura del 70% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La misura sale al 75% per interventi sulle parti comuni finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal decreto 26 giugno 2015. Le detrazioni sono calcolate su un tetto di spesa pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Le condizioni sono asseverate da professionisti abilitati mediante attestazione di prestazione energetica; ENEA effettua controlli anche a campione e la falsità dell’attestazione comporta decadenza dal beneficio. Dal 1º gennaio 2017 è ammessa, in alternativa alla detrazione, la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, con esclusione di banche e intermediari finanziari. La disciplina si estende anche agli IACP per immobili di edilizia residenziale pubblica.
Interventi di ristrutturazione, sisma bonus e acquisto mobili
La detrazione per ristrutturazioni edilizie è prorogata fino al 31 dicembre 2017. Per gli interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’entrata in vigore della norma, spetta dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 una detrazione del 50% su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e per anno, ripartita in cinque quote annuali. La disciplina si estende dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 anche agli edifici in zona sismica 3. Se gli interventi riducono il rischio sismico di una classe, la detrazione sale al 70%; se la riduzione è di due classi, all’80%. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, le aliquote sono rispettivamente del 75% e dell’85%, sempre entro il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. È ammessa la cessione del credito ai fornitori o ad altri privati, con esclusione di banche e intermediari. Le spese di classificazione e verifica sismica sono detraibili. Le detrazioni antisismiche non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per aree colpite da eventi sismici. È inoltre prorogato il c.d. bonus mobili: per le spese sostenute nel 2017 è riconosciuta una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili ristrutturati, entro il limite di 10.000 euro e in dieci quote annuali.
Credito d’imposta per alberghi, strutture termali e agrituristiche
Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive è riconosciuto anche per i periodi d’imposta 2017 e 2018 nella misura del 65%, a condizione che gli interventi perseguano anche le finalità previste per il bonus mobili/ristrutturazioni richiamato dalla legge. Tra i beneficiari rientrano anche le strutture agrituristiche e quelle termali, comprese piscine termali e attrezzature necessarie per l’attività termale. Il credito è ripartito in due quote annuali e utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, entro i limiti di spesa fissati per il 2018, 2019 e 2020.
Investimenti in beni strumentali, super e iper ammortamento Industria 4.0
La disciplina agevolativa per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi è estesa agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 se entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulta accettato e sia stato versato almeno il 20% di acconto. Per i beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’allegato A, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, o entro il 30 settembre 2018 alle medesime condizioni di ordine e acconto. Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, gli investimenti in beni immateriali strumentali dell’allegato B effettuati nel medesimo periodo godono di una maggiorazione del 40%. Per accedere ai benefici è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante oppure, per beni di costo superiore a 500.000 euro, una perizia giurata o attestazione di conformità che certifichi le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale. Gli acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo si determinano senza considerare gli effetti delle maggiorazioni.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e la misura è elevata al 50% delle spese. La platea dei beneficiari è ampliata ai soggetti residenti o alle stabili organizzazioni di non residenti che svolgono le attività di R&S in forza di contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, SEE o in Stati “white list”. Il limite massimo annuale del credito è elevato a 20 milioni di euro. È inoltre modificata la tipologia di spese ammissibili, con abrogazione di una delle precedenti disposizioni. Le modifiche producono effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Regime di contabilità semplificata e determinazione del reddito delle imprese minori
È riscritto il regime di contabilità semplificata per le imprese minori: il reddito è determinato per cassa, come differenza tra ricavi e altri proventi percepiti e spese sostenute, con alcune componenti positive e negative specificamente richiamate. Sono fissati i limiti di ricavi per l’accesso al regime: 400.000 euro per prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività. Sono disciplinati gli obblighi di annotazione dei ricavi e delle spese, l’uso dei registri IVA in sostituzione di quelli specifici, l’opzione per la tenuta dei registri IVA senza annotazioni di incassi e pagamenti, la facoltà di optare per il regime ordinario e l’estensione del regime in mancanza di superamento dei limiti. Sono previste regole particolari per i rivenditori in conto estimatorio e per i distributori di carburante. Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, con possibili decreti attuativi. Sono inoltre coordinate le regole IRAP per i soggetti che adottano il nuovo criterio di determinazione del reddito, nonché le disposizioni transitorie per evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio tra regime semplificato e ordinario.
Gruppo IVA
È introdotto il gruppo IVA come unico soggetto passivo per soggetti stabiliti nel territorio dello Stato che presentino congiuntamente vincoli finanziari, economici e organizzativi. Sono esclusi dall’adesione soggetti con sedi o stabili organizzazioni all’estero, aziende sottoposte a sequestro, soggetti in procedura concorsuale e soggetti in liquidazione ordinaria. L’opzione è esercitata dal rappresentante di gruppo tramite dichiarazione telematica contenente denominazione, dati dei partecipanti, attestazione dei vincoli, attività svolte ed elezione di domicilio presso il rappresentante. Se la dichiarazione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’efficacia decorre dall’anno successivo; se presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, dal secondo anno successivo. L’opzione vincola per un triennio e poi si rinnova automaticamente, salvo revoca. Sono disciplinati ingresso successivo di soggetti, uscita dal gruppo per venir meno dei requisiti, responsabilità del rappresentante e dei partecipanti, regime delle operazioni infragruppo, trattamento delle eccedenze pregresse, controlli e adempimenti speciali. Dal 1º gennaio 2018 si applicano le nuove norme sul gruppo IVA e le correlate modifiche in materia di bollo, registro e controlli; dal 1º gennaio 2017 si applicano invece le modifiche in materia di opzioni e versamenti IVA di gruppo.
Imposta di bollo, registro e IVA di gruppo
Sono esentati dal bollo alcuni documenti relativi a operazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. Il testo unico dell’imposta di registro è adeguato per ricondurre a disciplina fissa o proporzionale taluni atti relativi a operazioni IVA, comprese le operazioni infragruppo, con alcune eccezioni per operazioni esenti e locazioni di immobili. Sono inoltre aggiornate le norme sull’IVA di gruppo ex articolo 73 del DPR 633/1972, con rinomina del Ministro competente e precisazione delle modalità di versamento per ente o società controllante e controllate. Le disposizioni su questi ultimi profili decorrono dal 1º gennaio 2017.
Regime deprecato
La legge non appare deprecata: contiene misure fiscali e ordinamentali rilevanti, sebbene molte siano a efficacia limitata nel tempo.
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