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Circolare

Circolare numero 120 del 06-08-2013

1. Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’art.1, comma 238, della legge 228/2012; recesso dalle istanze di ricongiunzioni ai sensi dll’art.1, comma 247, della medesima legge. 1.1 Disciplina. 1.2 Norma transitoria. Costituzione di posizione assicurativa e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979. 2. Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. 2.1 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, commi 239 e 241). 2.2 Decorrenza. 2.3 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239, 240 e 242). 2.3.1 Determinazione della misura della pensione di inabilità 2.3.2 Decorrenza. 2.3.3 Rinvio alle norme di carattere generale per la pensione di inabilità. 2.4 Cumulo ai fini del diritto alla pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 242). 2.4.1 Decorrenza. 2.4.2 Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335: cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario. 3. Calcolo del “PRO-QUOTA” dei trattamenti pensionistici liquidati in regime di cumulo e determinazione dell’anzianità contributiva per l’individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico 3.1. Conversione dei periodi di iscrizione 4. Individuazione dell’Ente istruttore per le domande in regime di cumulo e modalità di presentazione delle domande 5. Pagamento dei trattamenti pensionistici 6. Norma transitoria. Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui gli artt. 1 e 2 della legge 29/1979. 7. Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione 8. Perequazione automatica 9. Trattamento minimo, art. 6 della legge 638 dell’11/11/1983 e s.m.i. 10.Disciplina delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503 del 1992: articolo 1, commi 6 e 8; articolo 2, comma 3, 11. Somma aggiuntiva (quattordicesima) articolo 5, commi da 1 a 4, legge 127/2007 12. Maggiorazione sociale 13. Trattamenti di famiglia 14. Supplementi 15. Pensione supplementare 16. Titolarità di assegno ordinario di invalidità 17. Ricorsi 18.Procedura di liquidazione dei trattamenti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dei commi 238-248 dell’art. 1 della legge n. 228/2012. Vengono disciplinati: la possibilità per alcuni iscritti ex Inpdap di costituire la posizione assicurativa nel FPLD; il recesso da ricongiunzioni presentate in un arco temporale definito; la rinuncia alle domande di pensione in totalizzazione; e soprattutto il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti. Sono inoltre chiarite modalità di domanda, istruttoria, pagamento, decorrenze, criteri di calcolo pro quota e riflessi su istituti collegati come perequazione, minimo, deroghe, 14ª, maggiorazioni sociali, trattamenti di famiglia, supplementi e ricorsi.

Istruzioni applicative sulla Legge di stabilità 2013 per costituzione posizione assicurativa, recesso da ricongiunzione, rinuncia alla totalizzazione e cumulo contributivo

Legge di stabilità 2013: costituzione della posizione assicurativa, recesso da ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi

La circolare fornisce le istruzioni applicative dei commi da 238 a 248 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con riferimento a quattro profili principali: la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD per alcuni iscritti ex Inpdap; la facoltà di recesso da ricongiunzioni già richieste; la rinuncia alle domande di pensione in totalizzazione; e il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti.

Ambito normativo e finalità

Il provvedimento chiarisce la portata delle innovazioni introdotte dalla legge n. 228/2012 in materia previdenziale, precisando i soggetti interessati, le condizioni di accesso, i rapporti con la ricongiunzione e con la totalizzazione, nonché gli effetti sul calcolo e sulla decorrenza delle prestazioni. La circolare è stata condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Costituzione della posizione assicurativa ai sensi del comma 238

La legge reintroduce la possibilità di costituire, a domanda, la posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia cessata, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alla cassa senza il diritto a pensione.

La circolare precisa che:

  • il trasferimento della contribuzione avviene secondo le modalità già previste dagli articoli da 37 a 42 della legge n. 1646/1962 e dall’art. 19 della legge n. 274/1991;
  • l’esercizio della facoltà non comporta il riconoscimento di ratei arretrati di pensione;
  • in sede di prima liquidazione o di ricostituzione non possono essere riconosciuti arretrati per periodi anteriori alla domanda;
  • in caso di decesso, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta.

La disciplina è distinta da quella applicabile ai cessati dalla CTPS, per i quali la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel FPLD continua a trovare applicazione nei limiti indicati dalla normativa previgente, salvo opzioni diverse dell’interessato.

Recesso dalla ricongiunzione ex legge n. 29/1979

Il comma 247 introduce una specifica facoltà di recesso dalle domande di ricongiunzione presentate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979. La circolare chiarisce che tale facoltà riguarda i soggetti cessati entro il 30 luglio 2010 dalle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG senza diritto a pensione, i quali, non potendo accedere alla costituzione della posizione assicurativa per effetto della disciplina previgente, abbiano già presentato domanda di ricongiunzione.

Il recesso è subordinato a condizioni precise:

  • deve essere esercitato entro un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012;
  • deve accompagnarsi alla contestuale domanda di costituzione della posizione assicurativa ai sensi del comma 238;
  • è ammesso anche il recesso limitato alla sola quota di contribuzione CPDEL, CPS, CPI e CPUG, se la ricongiunzione comprendeva anche periodi presso altre gestioni, con conseguente rideterminazione dell’onere;
  • non è possibile se la ricongiunzione ha già comportato la liquidazione di una pensione.

La facoltà è estesa, alle medesime condizioni, anche ai superstiti nei casi di decesso, con il medesimo limite di inammissibilità quando l’operazione di ricongiunzione abbia già prodotto una prestazione pensionistica diretta o indiretta.

Nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Dal 1° gennaio 2013 la legge n. 228/2012 consente agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, della gestione separata e delle forme sostitutive ed esclusive di cumulare i periodi non coincidenti per ottenere un’unica pensione.

La facoltà è esercitabile solo se il richiedente:

  • non è già titolare di trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate;
  • non ha già maturato il diritto autonomo a pensione in alcuna delle forme assicurative oggetto di cumulo.

La circolare sottolinea che il cumulo non sostituisce integralmente gli altri istituti già vigenti, poiché restano ferme le discipline sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione. Il cumulo deve riguardare tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni richiamate dalla norma, senza possibilità di selezione parziale, salvo il caso in cui siano presenti periodi in gestioni non ricomprese dalla disposizione.

Sono richiamati anche i rapporti con la gestione ex Enpals, per la quale resta ferma la disciplina specifica, ma è ammesso il cumulo con contribuzione INPS/AGO/FPLD secondo le regole vigenti.

Pensione di vecchiaia in regime di cumulo

Per la pensione di vecchiaia, il cumulo è utilizzabile per conseguire il trattamento con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011. Il diritto sorge solo se il soggetto non è già pensionato e non ha maturato autonomamente il diritto in una delle gestioni coinvolte.

Il requisito si perfeziona con i parametri più elevati tra quelli previsti dai singoli ordinamenti, fermo restando che devono sussistere anche gli ulteriori requisiti previsti dall’ultima gestione di iscrizione, diversi da età e anzianità contributiva, come ad esempio la cessazione dell’attività lavorativa alla decorrenza della pensione.

La decorrenza segue la disciplina generale della legge n. 214/2011:

  • dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti;
  • oppure, su domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Poiché la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2013.

Pensione di inabilità e trattamento ai superstiti

Il cumulo può essere utilizzato anche per la pensione di inabilità e per la pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per la pensione di inabilità la circolare precisa che:

  • non è previsto l’accesso all’assegno ordinario di invalidità in regime di cumulo;
  • il trattamento è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate;
  • il diritto è conseguito secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2006, con applicazione dei requisiti della forma pensionistica in cui l’interessato è iscritto al momento dello stato inabilitante;
  • l’accertamento sanitario spetta alla gestione di ultima iscrizione.

La misura del trattamento di inabilità è composta da:

  • una quota riferita all’anzianità contributiva maturata fino alla decorrenza della pensione;
  • una quota aggiuntiva costituita dalla maggiorazione convenzionale, calcolata secondo il sistema contributivo.

È inoltre precisato che:

  • la maggiorazione si calcola secondo le istruzioni già richiamate nelle precedenti circolari;
  • non può essere considerata un’anzianità complessiva superiore a 40 anni;
  • per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici la pensione non può superare l’80% della base pensionabile né il trattamento privilegiato, ove spettante.

Per i superstiti, il diritto si determina sommando i periodi non coincidenti presenti nelle gestioni interessate e tenendo conto dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica in cui il dante causa era iscritto al momento del decesso. La facoltà è esercitabile per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2013. La decorrenza della pensione ai superstiti resta ancorata al primo giorno del mese successivo al decesso, ma non può essere anteriore al 1° febbraio 2013.

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili secondo le regole di ciascuna gestione; la titolarità di una pensione diretta da parte del superstite non impedisce il riconoscimento della pensione indiretta in cumulo.

Calcolo pro quota e anzianità contributiva rilevante

Il comma 245 stabilisce che ciascuna gestione determina la propria quota di pensione in rapporto ai periodi di iscrizione maturati e secondo le regole di calcolo del proprio ordinamento, sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.

Il comma 246 chiarisce che, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo, occorre considerare l’anzianità contributiva complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nelle gestioni interessate, purché i periodi non siano sovrapposti temporalmente. Inoltre, per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, la quota corrispondente è calcolata sempre con il sistema contributivo.

La circolare specifica anche che, ai fini della misura pro quota, si considerano tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, anche se coincidono con periodi di altre gestioni.

Conversione dei periodi di iscrizione e regole di competenza delle singole gestioni

Per rendere omogenei i periodi di iscrizione, la circolare indica i seguenti parametri di conversione:

  • 6 giorni = 1 settimana;
  • 26 giorni = 1 mese;
  • 78 giorni = 1 trimestre;
  • 312 giorni = 1 anno.

Tali conversioni servono solo a uniformare le unità temporali, senza incidere sul diritto o sulla misura della prestazione. Ogni gestione, nel determinare l’anzianità contributiva, applica comunque le proprie regole vigenti alla data della domanda, con autonoma valutazione di maggiorazioni, accrediti figurativi e eventuali contrazioni della contribuzione utile.

Domanda, ente istruttore e procedimento amministrativo

La domanda di cumulo va presentata all’ente gestore della forma assicurativa presso cui il lavoratore risulta da ultimo iscritto, intesa come gestione in cui è accreditata l’ultima contribuzione. Se il lavoratore è iscritto a più gestioni al momento della domanda, può scegliere quella cui rivolgersi.

L’ente ricevente assume il ruolo di ente istruttore e deve:

  • contattare tutte le gestioni presso cui l’interessato è stato iscritto;
  • acquisire i dati contributivi e i periodi utili;
  • verificare la sussistenza del diritto sommando solo i periodi non coincidenti;
  • comunicare alle altre gestioni l’esito dell’accertamento affinché ciascuna determini la propria quota di pensione.

La contribuzione coincidente va conteggiata una sola volta ai fini del diritto.

Pagamento dei trattamenti

Il pagamento delle prestazioni liquidate in regime di cumulo è effettuato dall’INPS secondo le disposizioni del d.lgs. n. 42/2006, anche mediante apposite convenzioni con gli enti interessati. L’onere resta a carico delle singole gestioni per la quota di rispettiva competenza.

Recesso dalla ricongiunzione in funzione del cumulo

La circolare ribadisce che la facoltà di recesso dalle ricongiunzioni ex legge n. 29/1979 opera non solo per i soggetti già considerati al punto iniziale, ma anche per coloro che, per effetto dell’annullamento della ricongiunzione, verrebbero a trovarsi nelle condizioni per accedere al cumulo. Restano invariati i limiti temporali: istanze presentate tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013, recesso entro un anno dall’entrata in vigore della legge, e preclusione in caso di pensione già liquidata.

Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione

I soggetti che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2013 e il cui procedimento non sia ancora concluso possono rinunciare alla domanda e accedere al trattamento pensionistico in cumulo. La facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato.

Effetti accessori della pensione in cumulo

La pensione liquidata in regime di cumulo costituisce un’unica pensione, con conseguenze su istituti collegati:

  • Perequazione automatica: gli aumenti sono liquidati sul trattamento unico e ripartiti tra le quote in proporzione al loro importo;
  • Trattamento minimo: spetta, in presenza delle condizioni reddituali, alle pensioni retributive o miste, se almeno una quota è a carico di una gestione che riconosce il beneficio;
  • Deroghe del d.lgs. n. 503/1992: continuano a operare per il requisito anagrafico e contributivo nei casi e nei limiti previsti, se le gestioni interessate riconoscono tali deroghe;
  • Somma aggiuntiva (14ª): applicabile, in presenza dei requisiti, se almeno una quota è a carico di una gestione che prevede il beneficio;
  • Maggiorazioni sociali: riconoscibili alle condizioni di legge, con il medesimo criterio della presenza di almeno una quota “abilitante”;
  • Trattamenti di famiglia: si applica la disciplina propria dei lavoratori dipendenti se vi è almeno una quota a carico di una forma assicurativa per lavoratori dipendenti, altrimenti quella delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Supplementi: i contributi successivi alla pensione danno luogo a supplemento se previsto dalla gestione presso cui sono accreditati;
  • Pensione supplementare: può spettare a chi, dopo la pensione in cumulo, si iscriva per la prima volta all’AGO o alla gestione separata senza perfezionare un diritto autonomo.

Assegno ordinario di invalidità e tutela giurisdizionale/amministrativa

Il cumulo è precluso ai titolari di assegno ordinario di invalidità, poiché la norma lo esclude per i titolari di trattamento pensionistico. Tuttavia, se il trattamento di invalidità si trasforma per aggravamento in pensione di inabilità, il cumulo può essere richiesto, trattandosi di nuova prestazione conseguente alla revoca del precedente assegno.

I provvedimenti dell’ente istruttore sono impugnabili con ricorso amministrativo secondo le regole ordinarie della gestione liquidatrice; le altre gestioni devono partecipare all’istruttoria del ricorso e la decisione è adottata previo parere di tutte le gestioni coinvolte.

Procedura informatica

La circolare chiude segnalando l’imminente predisposizione di una procedura informatica per accelerare la lavorazione delle domande, consentire l’acquisizione in tempo reale dei dati contributivi e assicurativi e restituire l’esito della domanda con l’indicazione del trattamento spettante.

Punti principali

Costituzione della posizione assicurativa per iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG

È reintrodotta, solo per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la facoltà di chiedere la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD. Il trasferimento della contribuzione segue le regole già previste dalla normativa richiamata e non dà diritto ad arretrati di pensione. In caso di decesso, la facoltà può essere esercitata dai superstiti ai fini della pensione indiretta o di reversibilità.

Recesso dalla ricongiunzione ex legge n. 29/1979

Per chi, tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013, abbia presentato domanda di ricongiunzione e non abbia ancora ottenuto la pensione, è possibile recedere entro un anno dall’entrata in vigore della legge n. 228/2012, con restituzione dell’onere, a condizione di chiedere contestualmente la costituzione della posizione assicurativa o il cumulo. Se la ricongiunzione riguarda anche altri periodi, il recesso può essere limitato alla sola quota CPDEL/CPS/CPI/CPUG con rideterminazione dell’onere.

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria indicate dalla norma possono cumulare tutti i periodi non coincidenti per ottenere un’unica pensione, purché non siano già titolari di trattamento pensionistico e non abbiano già maturato il diritto autonomo in una delle gestioni interessate. Il cumulo riguarda vecchiaia, inabilità e superstiti; non è previsto per l’assegno ordinario di invalidità.

Pensione di vecchiaia in cumulo

La pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate, nel rispetto anche degli ulteriori requisiti richiesti dalla gestione di ultima iscrizione. La decorrenza segue le regole della legge n. 214/2011: dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o, su domanda, dal mese successivo alla presentazione, comunque non prima del 1° febbraio 2013.

Pensione di inabilità e superstiti in cumulo

Per la pensione di inabilità e per quella ai superstiti il diritto è determinato secondo il d.lgs. n. 42/2006 e tenendo conto della contribuzione complessiva non coincidente presente nelle gestioni interessate. La misura della pensione di inabilità è composta da quota contributiva e maggiorazione convenzionale, calcolata secondo il sistema contributivo; la decorrenza e gli aspetti sanitari, incompatibilità, revisione e rendita INAIL restano disciplinati dalla gestione di ultima iscrizione.

Calcolo pro quota, istruttoria e pagamento

Ogni gestione liquida la propria quota in proporzione ai periodi di iscrizione maturati, applicando le proprie regole di calcolo. Ai fini dell’anzianità contributiva si considerano tutti i periodi non coincidenti, con conversione tecnica delle unità temporali secondo i parametri indicati. La domanda si presenta all’ente presso cui risulta l’ultima iscrizione, che svolge l’istruttoria coinvolgendo le altre gestioni. Il pagamento è effettuato dall’INPS, con onere a carico delle singole gestioni per la propria quota.

Effetti accessori: perequazione, minimo, deroghe e prestazioni collegate

La pensione liquidata in cumulo è considerata un’unica pensione ai fini della perequazione automatica, della quattordicesima, delle maggiorazioni sociali, del trattamento minimo e dei trattamenti di famiglia, se ricorrono le condizioni e se almeno una quota è a carico di una gestione che riconosce il beneficio. La circolare chiarisce inoltre l’applicazione delle deroghe di cui al d.lgs. n. 503/1992 nei casi compatibili e il regime di supplementi e pensione supplementare.

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