Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 123 del 12-6-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni applicative della riforma pensionistica del 1995 per le pensioni in regime internazionale. Chiarisce l’attribuzione dell’importo minimale, il nuovo sistema di calcolo per periodi assicurativi esteri ante 1.1.1996, il regime di incumulabilità con redditi o rendite estere, i periodi figurativi non riconoscibili per lavoro all’estero e gli anticipi di età per le lavoratrici. In allegato sono riportati anche i criteri operativi e informatici per il rinnovo e la prima liquidazione delle pensioni nel 1996, con indicazioni su cristallizzazioni, aggiornamento della quota estera, arretrati, stampe e gestione dei dati nelle procedure INPS.

Precisazioni INPS sulle pensioni in regime internazionale dopo la legge n. 335/1995

Precisazioni INPS sulle pensioni in regime internazionale dopo la legge n. 335/1995

La circolare integra e chiarisce l’applicazione della legge n. 335/1995 alle pensioni in regime internazionale, richiamando le istruzioni già impartite con la circolare n. 271 del 7 novembre 1995. L’intervento riguarda sia i criteri giuridici di calcolo e cumulabilità, sia le modalità operative per il rinnovo e la prima liquidazione delle prestazioni nel 1996.

Ambito delle precisazioni

Il documento precisa che restano fermi i criteri comuni già previsti per la generalità delle pensioni, ma vengono fornite ulteriori indicazioni per le pensioni coinvolte in rapporti assicurativi con l’estero. In particolare, si chiariscono i profili relativi a:

  • importo minimale;
  • nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge n. 335/1995;
  • regime di incumulabilità con redditi e rendite;
  • periodi figurativi;
  • anticipo di età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici.

Importo minimale nelle pensioni in regime internazionale

Con riferimento agli artt. 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/1995, la circolare chiarisce che l’importo minimale può essere attribuito solo ad alcune pensioni in regime internazionale cristallizzate per cause diverse da quelle reddituali. Le pensioni cristallizzate per motivi reddituali devono invece restare confermate nell’importo in pagamento.

Sono richiamate due ipotesi in cui il minimale può essere riconosciuto:

  • pensioni cristallizzate ai sensi della delibera consiliare n. 143/81, nell’importo risultante all’1.4.1981, cioè quelle che hanno beneficiato di aumenti fissi sulla base del cumulo tra pensione italiana ed estera;
  • pensioni cristallizzate ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella misura risultante al 31.1.1991, cioè pensioni liquidate sulla base di anzianità contributiva inferiore a un anno in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.

Ai fini del minimale, l’anzianità da considerare è esclusivamente quella contributiva italiana, inclusi i contributi utilizzati per supplementi, con limite massimo di 2.080 settimane. In fase di rinnovo 1996, per prudenza, gli incrementi contributivi attribuiti alle pensioni di inabilità e ai prepensionamenti sono stati esclusi dal computo, salvo successivi approfondimenti; tali periodi, ai fini del minimale, devono essere comunque ridotti con il coefficiente usato per il prorata.

Nuovo sistema di calcolo delle pensioni e rilevanza dei periodi esteri

L’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 è interpretato nel senso che il diritto a pensione per i soggetti già iscritti al 1.1.1996 si conserva anche per chi alla stessa data risulta iscritto a forme previdenziali di Paesi legati all’Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale.

La circolare precisa che:

  • la pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo se al 31.12.1995 l’interessato vanta almeno 18 anni di anzianità contributiva, anche per cumulo dei contributi esteri;
  • se l’anzianità è inferiore a 18 anni, la pensione va calcolata con sistema misto, con quota retributiva per il periodo fino al 31.12.1995 e quota contributiva per il periodo successivo.

Per i lavoratori iscritti prima del 1.1.1996 solo a forme previdenziali estere e solo da tale data a forme obbligatorie italiane, il prorata italiano deve essere determinato sulla base di una pensione virtuale calcolata secondo i criteri appena richiamati. Se i periodi esteri anteriori al 1.1.1996 raggiungono o superano 18 anni, la pensione virtuale è retributiva; se sono inferiori, la pensione virtuale è mista. La circolare rinvia a istruzioni successive per le modalità di calcolo della pensione virtuale mista.

Regime di incumulabilità: redditi esteri e rendite estere

La legge n. 335/1995 introduce un sistema di incumulabilità tra pensioni e redditi o altre prestazioni. La circolare afferma, in linea generale, che tali clausole sono applicabili anche in presenza di redditi prodotti in Stati diversi dall’Italia, pur con riserva di ulteriori istruzioni sui redditi prodotti in Stati dell’Unione Europea.

Il documento richiama l’art. 46-bis, comma 3, lett. a), del regolamento n. 1408/71, che condiziona la considerazione di redditi o prestazioni estere alla previsione della legislazione del primo Stato membro. In attesa di chiarimenti definitivi, le sedi devono considerare provvisoriamente i redditi prodotti negli Stati UE e mantenere le relative pratiche in evidenza.

Pensione ai superstiti e redditi del beneficiario

In relazione all’art. 1, comma 41, la circolare stabilisce che, per verificare la cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, devono essere computati anche i redditi esteri che, se prodotti in Italia, sarebbero soggetti a IRPEF. Restano esclusi i redditi derivanti da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri o da organismi esteri.

Assegno ordinario di invalidità e redditi da lavoro

Per l’art. 1, comma 42, devono essere inclusi anche i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti all’estero. La circolare motiva tale scelta richiamando la continuità con l’orientamento già seguito dal legislatore in materia di limiti di reddito da lavoro per le prestazioni di invalidità e con l’estensione del 1990 ai lavoratori all’estero.

Pensioni e rendite vitalizie da infortunio

Per l’art. 1, comma 43, le rendite vitalizie liquidate ai sensi di legislazioni estere non rientrano nell’ambito della norma, che si riferisce espressamente alle rendite attribuite in base al T.U. italiano approvato con D.P.R. n. 1124/1965. Ne consegue che tali rendite estere sono cumulabili con le prestazioni pensionistiche interessate.

Periodi di accreditamento figurativo

La legge n. 335/1995 riconosce, per i trattamenti calcolati esclusivamente con il sistema contributivo, alcuni periodi figurativi legati all’assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età, nonché per assistenza a figli, coniuge o genitore conviventi portatori di handicap.

La circolare chiarisce però che tale disciplina non si applica quando l’assenza dal lavoro riguarda attività svolta all’estero presso datori di lavoro esteri. Il legislatore, secondo il Ministero del Lavoro, avrebbe inteso tutelare l’interruzione di rapporti di lavoro instaurati in Italia. L’unica eccezione riguarda i lavoratori distaccati all’estero da imprese italiane.

Anticipo di età per la nuova pensione di vecchiaia delle lavoratrici

L’art. 1, comma 40, lett. c), prevede per le lavoratrici, in presenza di figli, un anticipo di età rispetto ai requisiti anagrafici per la nuova pensione di vecchiaia, oppure, in alternativa, maggiorazioni del coefficiente di trasformazione del montante contributivo.

La circolare, sulla base dei chiarimenti ministeriali, afferma che il beneficio si applica senza condizioni di cittadinanza o residenza. Pertanto, non sussistono motivi ostativi al riconoscimento dell’anticipo anche alle lavoratrici che abbiano prestato attività lavorativa all’estero.

Indicazioni operative per il rinnovo 1996 delle pensioni internazionali

Gli allegati contengono una parte ampia di istruzioni tecniche e informatiche per il rinnovo e la liquidazione delle pensioni in regime internazionale nell’esercizio 1996. Vengono richiamate le procedure già avviate in conformità alla circolare n. 271/95 e alle successive comunicazioni applicative.

Attribuzione del minimale in procedura

Per il minimale, la procedura confronta, a ogni decorrenza, il trattamento calcolato secondo le regole ordinarie con l’importo minimale, attribuendo il valore più favorevole. L’operazione riguarda le pensioni per le quali in archivio sono presenti i dati sull’anzianità contributiva, con esclusione dei casi in cui il dato è convenzionale (780 contributi).

Sono inoltre previste:

  • una lista dei casi esclusi, da trattare con ricostituzione;
  • la possibilità di attribuire il minimale anche su domanda dell’interessato;
  • la gestione separata dei casi interessati a cristallizzazione;
  • l’accredito degli arretrati dall’1.9.1995 sulla prima cedola 1996, salvo conguagli che richiedano ricostituzione centralizzata.

Aggiornamento della quota estera e cristallizzazioni

Per le pensioni con prestazione estera ante 1.1.1996, il programma cristallizza l’importo al 31.12.1995, indipendentemente dall’acquisizione del dato aggiornato al 1996. Se non è stato acquisito l’importo estero aggiornato, il sistema memorizza l’anno 1996 nel campo dedicato.

La circolare indica ulteriori casi di cristallizzazione al 31.12.1995 per limitare gli indebiti, tra cui:

  • pensioni integrate al trattamento minimo con prestazione estera, salvo quelle in convenzione con Argentina, San Marino e Tunisia per residenti in Italia;
  • pensioni in convenzione con Argentina, San Marino e Tunisia quando esiste anche una pensione a carico di un diverso Stato;
  • pensioni interessate alla Decisione CEE 105 in assenza di aggiornamento della quota estera o con presenza di pensione extra-CEE soggetta al comma 14.

È inoltre disciplinato il ricalcolo in caso di successiva prestazione estera ulteriore o di cessazione del diritto di un contitolare nelle pensioni ai superstiti.

Sospensione dell’integrazione al minimo per età pensionabile estera

La sospensione dell’integrazione al trattamento minimo viene estesa, in sede di rinnovo 1996, a tutti i Paesi indicati, inclusi quelli precedentemente esclusi dalla procedura. La sospensione decorre dal raggiungimento dell’età pensionabile estera; se tale età è stata raggiunta prima dell’1.1.1996, gli effetti decorrono da quella data, con recupero delle somme erogate in più. In prima liquidazione e in ricostituzione, la sospensione è applicata dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età pensionabile estera.

Pensioni ai residenti all’estero che svolgono attività lavorativa

Per le pensioni da liquidare a residenti all’estero che lavorano, l’attuale versione del programma non consente ancora la scissione della pensione per la parte soggetta a trattenuta giornaliera. In tali casi la sede, se procede comunque alla liquidazione, deve segnalare il valore appropriato nel campo dedicato e gestire la pensione tramite la procedura dei pagamenti vari.

Arretrati, recuperi e trattamento fiscale

La circolare disciplina in dettaglio il codice da indicare nel campo degli arretrati e le conseguenze sulla corresponsione delle somme. Sono previsti diversi codici a seconda che il pensionato abbia o meno lavorato nel periodo rilevante e a seconda che vi siano quote incumulabili con retribuzioni o redditi da lavoro autonomo.

Le quote non cumulabili vengono rese disponibili al lordo di IRPEF e SSN, così da consentire la corretta contabilizzazione e, se del caso, la loro successiva corresponsione con il corretto trattamento fiscale. Analoghe regole sono previste per i recuperi sugli arretrati, distinguendo tra importi deducibili e non deducibili ai fini IRPEF. Se i recuperi superano gli arretrati, il sistema predispone il modello di pagamento fino a concorrenza degli arretrati e un modello di recupero per il residuo.

Gestione dei dati informatici e codici di non cumulabilità

L’aggiornamento della procedura ha richiesto nuove memorizzazioni nel data base pensioni. In particolare, sono stati introdotti campi per:

  • importo lordo e netto delle quote non cumulabili;
  • codice della causa di non cumulabilità, con valori distinti per rendite da infortunio, pensione ai superstiti e assegno di invalidità;
  • gestione delle rendite INAIL e dell’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità;
  • acquisizione dei dati reddituali e della situazione coniugale.

Per il pannello CNV11, la circolare prevede che il reddito non dichiarato non debba più essere usato, a partire dal 1995, nelle liquidazioni di assegni di invalidità e pensioni ai superstiti, perché la nuova procedura richiede obbligatoriamente i dati reddituali.

Altre istruzioni tecniche: opzioni internazionali, lavoro autonomo e trasformazioni

Il testo contiene anche istruzioni specifiche per altri casi operativi, tra cui:

  • domande in convenzione con Austria, Finlandia e Liechtenstein per i quali, in determinate date di decorrenza, occorre una doppia liquidazione in regime convenzionale e CEE;
  • cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo, con utilizzo di un campo dedicato per indicare il possesso dei requisiti al 31.12.1994 e gestione automatica dell’accantonamento delle quote non cumulabili;
  • trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, con prelievo automatico di alcuni dati dal database pensioni invece della loro reimmissione manuale.

Aggiornamento archivio 1996 e pratiche "incomplete"

Per l’allineamento all’anno 1996, il programma richiede l’esecuzione di una specifica opzione. Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte, alcune pensioni già acquisite vengono classificate come "incomplete" se presentano particolari carenze o situazioni da integrare, tra cui:

  • codici virtuali specifici;
  • necessità di acquisire il requisito al 31.12.1994;
  • redditi 1995 o 1996 non dichiarati per pensioni ai superstiti o assegni di invalidità;
  • redditi eccedenti i limiti per gli assegni di invalidità;
  • presenza di trattenute o acconti;
  • casi soggetti a prescrizione.

Nel complesso, la circolare mira a uniformare il trattamento delle pensioni internazionali alla riforma del 1995, riducendo le disomogeneità applicative e fornendo alle sedi indicazioni sia giuridiche sia procedurali per il periodo di transizione.

Punti principali

Importo minimale nelle pensioni internazionali

L’importo minimale ex art. 3, commi 15 e 16, L. 335/1995 è attribuibile solo a determinate pensioni "cristallizzate" per ragioni non reddituali. Restano escluse le pensioni cristallizzate per motivi reddituali, che devono essere confermate nell’importo in pagamento. Ai fini del minimale rileva esclusivamente l’anzianità contributiva italiana, compresi i contributi utilizzati per supplementi, entro il limite massimo di 2.080 settimane. Per le pensioni di inabilità e i prepensionamenti, in via cautelativa, gli incrementi contributivi sono stati inizialmente esclusi dal computo, con applicazione del coefficiente usato per il prorata.

Nuovo sistema di calcolo e periodi esteri ante 1.1.1996

Per i lavoratori già iscritti al 1.1.1996 a forme previdenziali di Paesi convenzionati, il diritto a pensione matura secondo la normativa previgente, e la prestazione è calcolata con sistema retributivo se al 31.12.1995 risultano almeno 18 anni di anzianità contributiva, anche per cumulo di contributi esteri. Se l’anzianità è inferiore a 18 anni, la pensione va determinata con sistema misto: quota retributiva per il periodo fino al 31.12.1995 e quota contributiva per il periodo successivo. Per chi era iscritto solo a forme estere prima del 1996 e solo dopo tale data a previdenza italiana, il prorata italiano si determina sulla base di una pensione virtuale calcolata secondo tali criteri.

Regime di incumulabilità con redditi e rendite

La circolare ritiene applicabili, in generale, le clausole anticumulo anche ai redditi prodotti in Stati diversi dall’Italia, con riserva di ulteriori chiarimenti per i redditi provenienti da Stati dell’Unione Europea. Per la pensione ai superstiti, tra i redditi computabili vanno compresi anche quelli esteri che sarebbero assoggettati a IRPEF se prodotti in Italia, ma non le pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri. Per l’assegno ordinario di invalidità, vanno considerati anche i redditi da lavoro estero. Le rendite vitalizie da infortunio liquidate secondo legislazioni estere sono cumulabili con pensione di inabilità, reversibilità o assegno ordinario di invalidità, perché la norma riguarda solo le rendite erogate secondo il T.U. italiano.

Periodi figurativi e anticipi di età per le lavoratrici

I periodi figurativi per assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli o per assistenza a familiari disabili non si applicano al lavoro prestato all’estero presso datori di lavoro esteri, salvo il caso dei lavoratori distaccati da imprese italiane. Invece l’anticipo di età per la nuova pensione di vecchiaia previsto per le lavoratrici con figli si applica anche a chi abbia lavorato all’estero, poiché la legge non pone limiti di cittadinanza o residenza.

Istruzioni operative INPS per rinnovo, liquidazione e dati di procedura

Gli allegati disciplinano il rinnovo 1996 e la prima liquidazione delle pensioni internazionali: cristallizzazione delle pensioni con prestazione estera ante 1.1.1996, gestione dell’aggiornamento della quota estera, sospensione dell’integrazione al minimo al raggiungimento dell’età pensionabile estera, trattamento degli arretrati e recuperi, compilazione dei pannelli informatici CNV01, CNV09, CNV11 e CNV12, gestione delle rendite INAIL, dell’assegno di assistenza personale continuativa, delle opzioni Convenzione/CEE per Austria, Finlandia e Liechtenstein, e dei casi di pensioni da liquidare a residenti all’estero che lavorano. Sono inoltre descritte le modalità di memorizzazione nel data base pensioni, i codici di non cumulabilità e le condizioni per classificare le pratiche come "incomplete".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.