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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Normativa italiana011G0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge n. 201/2011 introduce misure fiscali, assistenziali, finanziarie e bancarie per il consolidamento dei conti pubblici e la crescita. Prevede agevolazioni sul costo del lavoro, detrazioni edilizie, riforma dell’ISEE, abrogazione di equo indennizzo e pensioni privilegiate (salvo eccezioni), garanzie statali alle banche, disciplina delle imposte anticipate e regimi premiali fiscali. L’articolo 1 è abrogato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, con esaurimento degli effetti residui.

Misure urgenti per crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici

Misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici e la crescita

Il decreto-legge n. 201/2011 reca un insieme articolato di interventi fiscali, assistenziali, finanziari e creditizi, adottati nel contesto della crisi economico-finanziaria internazionale. Diverse disposizioni hanno avuto efficacia limitata nel tempo o sono state successivamente modificate, abrogate o sostituite.

Incentivi fiscali sul costo del lavoro

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammessa in deduzione dal reddito l’IRAP riferibile alla quota imponibile delle spese per personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997.

La disciplina è coordinata con le precedenti disposizioni sui rimborsi dell’IRES e dell’IRPEF derivanti dalla deducibilità dell’IRAP. Per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, l’Agenzia delle entrate deve stabilire le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, limitatamente ai periodi per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973 era ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto.

Sono inoltre incrementate le deduzioni IRAP relative ai lavoratori dipendenti:

  • fino a 10.600 euro per lavoratrici e lavoratori di età inferiore a 35 anni;
  • fino a 15.200 euro per tali categorie nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le maggiorazioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Programmi regionali e strumenti di sostegno alle imprese

Per gli anni 2012, 2013 e 2014 era prevista l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, entro il limite complessivo di 1.000 milioni di euro annui. La disposizione relativa all’introduzione di tale esclusione risulta successivamente soppressa dalla legge n. 214/2011; resta la previsione dei criteri di riparto regionale ove applicabile.

È istituito un Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, con dotazione di cassa pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Il riparto tra le Regioni avviene secondo la chiave di distribuzione dei fondi strutturali 2007-2013. L’utilizzo è disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’amministrazione interessata, secondo l’ordine cronologico delle richieste e nei limiti assegnati a ciascuna Regione.

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata di 400 milioni di euro annui per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Per il sostegno alle esportazioni, 300 milioni di euro giacenti su un conto di tesoreria sono destinati al fondo per il credito all’esportazione, mediante versamenti di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico

Dal 1° gennaio 2012 viene introdotta nel Testo unico delle imposte sui redditi la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione ordinaria è pari al 36% delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino a 48.000 euro per unità immobiliare. Sono agevolabili, tra gli altri:

  • interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su unità residenziali e pertinenze;
  • ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche e interventi per favorire la mobilità delle persone con disabilità grave;
  • misure contro il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere per il risparmio energetico e installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
  • interventi antisismici e di messa in sicurezza statica;
  • bonifica dell’amianto e opere per prevenire gli infortuni domestici.

Sono comprese anche le spese di progettazione e le prestazioni professionali connesse ai lavori e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione spetta anche agli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione, imprese di ristrutturazione o cooperative edilizie, purché l’alienazione o assegnazione avvenga entro sei mesi dalla fine dei lavori. In tale ipotesi la detrazione è calcolata sul 25% del prezzo risultante dall’atto, entro il limite massimo di 48.000 euro.

Il limite di spesa deve comprendere anche le spese sostenute negli anni precedenti quando i lavori costituiscono la prosecuzione di interventi già iniziati. Se l’immobile è adibito promiscuamente ad attività professionale o commerciale, la detrazione è ridotta al 50%. È ammesso il cumulo con le agevolazioni relative agli immobili vincolati, ma queste ultime sono ridotte del 50%.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti. In caso di vendita, le quote non utilizzate sono trasferite all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo delle parti. In caso di decesso, il beneficio passa integralmente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Restano applicabili le procedure di controllo previste dal decreto ministeriale n. 41/1998.

Per l’efficientamento energetico, il termine previsto dalla normativa previgente è stato esteso al 31 dicembre 2012 anche agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore; il relativo periodo finanziario risulta successivamente soppresso dal decreto-legge n. 83/2012.

ISEE e accesso alle prestazioni agevolate

È prevista la revisione dell’ISEE mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di rendere l’indicatore più selettivo e rappresentativo della situazione economica familiare.

La revisione deve considerare:

  • un concetto di reddito disponibile comprensivo anche di somme esenti da imposizione;
  • il patrimonio e il reddito dei diversi componenti della famiglia;
  • il peso dei carichi familiari, con particolare riguardo ai figli successivi al secondo e alle persone disabili a carico;
  • il patrimonio situato in Italia e all’estero, comprese giacenze in valuta estera, criptovalute e rimesse in denaro, al netto del debito residuo per l’acquisto del patrimonio e delle imposte relative;
  • la differenziazione dell’indicatore in relazione alle diverse tipologie di prestazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto deve individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e le prestazioni assistenziali non più riconoscibili ai soggetti il cui ISEE superi la soglia stabilita.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevedeva che il decreto fosse emanato d’intesa con la Conferenza unificata.

A decorrere da trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, sono abrogati il decreto legislativo n. 109/1998 e il DPCM 7 maggio 1999, n. 221.

È previsto il rafforzamento dei controlli attraverso la condivisione degli archivi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e la costituzione presso l’INPS di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate. Gli enti erogatori devono trasmettere telematicamente le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

I risparmi derivanti dalla riforma devono essere versati al bilancio dello Stato e riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per politiche sociali e assistenziali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Equo indennizzo e pensioni privilegiate

Sono abrogati, in via generale, gli istituti relativi a:

  • accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  • rimborso delle spese di degenza per causa di servizio;
  • equo indennizzo;
  • pensione privilegiata.

L’abrogazione non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Sono inoltre salvaguardati:

  • i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i procedimenti per i quali non era ancora scaduto il termine per presentare la domanda;
  • i procedimenti instaurabili d’ufficio relativi a eventi verificatisi anteriormente alla medesima data.

Resta ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Commissioni su affidamenti e sconfinamenti bancari

Per i contratti di apertura di credito possono essere previsti esclusivamente:

  • una commissione onnicomprensiva, proporzionale alla somma messa a disposizione e alla durata dell’affidamento;
  • un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.

La commissione non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione.

In caso di sconfinamento in assenza di affidamento o oltre il limite del fido, possono essere applicati soltanto una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa e commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull’importo dello sconfinamento.

Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi sono nulle, senza determinare la nullità del contratto. Il CICR è incaricato di adottare le disposizioni attuative e di individuare i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta.

Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali

È autorizzata l’accettazione degli emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo adottati nel 2011.

Per adempiere agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali sono autorizzate spese pari a:

  • 87,642 milioni di euro nel 2012;
  • 125,061 milioni di euro nel 2013;
  • 121,726 milioni di euro nel 2014.

Sono inoltre destinati 226 milioni di euro alla partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, con versamenti distribuiti tra il 2012 e il 2017.

Garanzie statali per la stabilità del sistema bancario

Fino al 30 giugno 2012 il Ministro dell’economia e delle finanze può concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi a cinque anni e, per le obbligazioni bancarie garantite, fino a sette anni dal 1° gennaio 2012. Il termine poteva essere prorogato con DPCM nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

La garanzia è subordinata alla valutazione positiva della Banca d’Italia sull’adeguatezza patrimoniale della banca e sulla capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. È incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

Le banche italiane sono quelle aventi sede legale in Italia. L’importo delle garanzie deve essere limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine e, di norma, non può eccedere il patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello.

Gli strumenti garantibili devono, tra l’altro:

  • essere emessi dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • avere durata residua compresa tra tre mesi e cinque anni, o sette anni per le obbligazioni bancarie garantite;
  • prevedere il rimborso integrale alla scadenza;
  • essere a tasso fisso e denominati in euro;
  • rappresentare debito non subordinato;
  • non essere titoli strutturati, prodotti complessi o strumenti con componente derivata.

Non possono essere garantite le passività computabili nel patrimonio di vigilanza. Gli oneri a carico delle banche sono determinati mediante commissioni annuali parametrate alla durata, al rating e al rischio dell’emittente, da versare trimestralmente all’entrata del bilancio dello Stato.

Le richieste di ammissione devono essere presentate contestualmente alla Banca d’Italia e al Dipartimento del Tesoro, secondo un modello uniforme. La Banca d’Italia valuta i coefficienti patrimoniali, la capacità reddituale, la congruità dell’intervento e l’importo della garanzia, comunicando normalmente il proprio esito entro tre giorni. Il Dipartimento del Tesoro decide, di norma, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di mancato pagamento dell’obbligazione garantita, la banca deve presentare una richiesta motivata, normalmente almeno 30 giorni prima della scadenza. Dopo l’intervento dello Stato, la banca deve rimborsare le somme pagate, maggiorate degli interessi legali, e presentare un piano di ristrutturazione alla Commissione europea entro sei mesi.

Le banche beneficiarie non possono abusare del sostegno né conseguire indebiti vantaggi, anche nelle comunicazioni commerciali. La violazione può comportare l’esclusione dalle future garanzie, ferme le operazioni già in essere.

Il regime speciale relativo alle garanzie finanziarie prestate a favore della Banca d’Italia è stato prorogato nel tempo fino al 31 dicembre 2015. Le autorizzazioni originarie alla concessione di garanzie sulle passività bancarie e sull’emergency liquidity assistance erano invece riferite al 30 giugno 2012.

Imposte anticipate trasformabili in crediti d’imposta

La disciplina delle attività per imposte anticipate consente, in determinate condizioni, la trasformazione in crediti d’imposta delle attività iscritte in bilancio derivanti da componenti negativi di reddito rilevanti ai fini fiscali.

La quota relativa alle perdite fiscali, derivante dalla deduzione dei componenti negativi considerati dalla disciplina, è trasformata integralmente in credito d’imposta dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è rilevata la perdita.

La perdita fiscale deve essere ridotta dei componenti negativi che hanno generato la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta. Non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate.

La disciplina si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria e a quelli di società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, inclusi amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Se il bilancio finale per cessazione dell’attività evidenzia un patrimonio netto positivo, può essere trasformato in credito d’imposta l’intero ammontare delle attività per imposte anticipate rilevanti.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione e ceduti al valore nominale secondo la disciplina prevista per i crediti d’imposta. L’eventuale residuo dopo le compensazioni è rimborsabile.

Regime premiale per la trasparenza fiscale

Dal 1° gennaio 2013 è previsto un regime premiale per persone fisiche esercenti arti o professioni, imprese individuali e soggetti che esercitano attività d’impresa nelle forme associative previste dall’articolo 5 del TUIR.

A condizione del rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina, sono riconosciuti:

  • semplificazione degli adempimenti amministrativi;
  • assistenza dell’amministrazione finanziaria negli adempimenti;
  • accelerazione dei rimborsi o delle compensazioni dei crediti IVA;
  • per i soggetti non sottoposti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti fondati sulle presunzioni semplici;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

La disciplina è finalizzata a favorire la trasparenza, l’emersione della base imponibile e la collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria.

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