Circolare numero 117 del 09-08-2019
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, nonché chiarimenti relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando la "pensione quota 100" è incompatibile con redditi da lavoro, distinguendo tra lavoro dipendente, autonomo non occasionale e lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Precisa quali redditi non incidono sull’incumulabilità, come deve avvenire la sospensione del pagamento della pensione e quali dichiarazioni devono presentare i pensionati all’INPS. Fornisce inoltre indicazioni sulla valorizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero ai fini del requisito contributivo, sulla decorrenza della pensione in caso di differimento richiesto dall’interessato e invita le strutture territoriali a riesaminare i provvedimenti difformi.
Chiarimenti su pensione quota 100: incumulabilità con redditi da lavoro, periodi esteri, decorrenza e riesame dei provvedimenti
Pensione quota 100: incumulabilità, redditi da lavoro, periodi esteri e decorrenza
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di "pensione quota 100". In particolare, disciplina l’incumulabilità del trattamento con i redditi da lavoro, la valutazione dei periodi assicurativi maturati all’estero, le regole di decorrenza in caso di differimento richiesto dall’interessato e il riesame dei provvedimenti non conformi.
Quadro normativo di riferimento
La "pensione quota 100" è accessibile agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla Gestione separata, al perfezionamento, nel periodo 2019-2021, di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, una volta decorso il periodo di finestra previsto dai commi 4-7 dell’articolo 14.
Il comma 2 consente, al ricorrere delle condizioni previste, il cumulo dei periodi assicurativi presenti nelle diverse gestioni. Il comma 3 stabilisce invece che la pensione non è cumulabile, dalla decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
La circolare rinvia, per quanto compatibile e non espressamente disciplinato, alla circolare INPS n. 11 del 29 gennaio 2019.
Cessazione del lavoro e permanenza dell’attività autonoma
Per conseguire la pensione quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività autonoma, né formalmente né sotto il profilo dell’iscrizione ad albi, elenchi, CCIAA o della chiusura della partita IVA, poiché la norma prevede un’incumulabilità dei redditi e non un’incompatibilità con lo svolgimento dell’attività.
Resta fermo l’obbligo di versamento della contribuzione dovuta alla gestione previdenziale competente per l’attività autonoma svolta.
Redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità
Rilevano ai fini dell’incumulabilità i redditi percepiti nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, purché riferiti ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Per lavoro autonomo e impresa, i redditi sono considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la posizione previdenziale.
Tra i redditi da considerare rientrano, in via esemplificativa:
- compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro;
- partecipazioni agli utili da associazione in մասնակցazione quando l’apporto è costituito da prestazione di lavoro;
- diritti d’autore;
- brevetti.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alla gestione speciale, assume rilievo il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del TUIR, al netto dei contributi previdenziali dovuti ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990.
Redditi autonomi occasionali e soglia di 5.000 euro
La pensione quota 100 è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
Il superamento della soglia comporta l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del limite si considera l’intero reddito annuo da lavoro autonomo occasionale, compreso quello riferito a periodi precedenti la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Redditi esclusi dall’incumulabilità
La circolare elenca tassativamente i redditi che non incidono sull’incumulabilità. Tra questi:
- indennità degli amministratori locali e, più in generale, indennità connesse a cariche pubbliche elettive;
- redditi d’impresa non connessi ad attività di lavoro e utili da associazione in partecipazione quando l’apporto non è prestazione lavorativa, con conseguente qualificazione come reddito di capitale se il socio partecipa solo con capitale;
- compensi per l’esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità per la funzione di giudice di pace, di giudice onorario aggregato e di giudice tributario;
- indennità sostitutiva del preavviso, per la sua natura risarcitoria;
- redditi da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
- indennità e rimborsi per trasferte e missioni fuori del territorio comunale che non concorrono al reddito imponibile;
- indennizzo per cessazione dell’attività commerciale previsto dal decreto legislativo n. 207/1996.
Sospensione del pagamento della pensione e recupero dei ratei
Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti redditi da lavoro rilevanti ai sensi dei paragrafi precedenti e anche nei mesi dell’anno precedenti il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia in cui tali redditi siano stati percepiti.
I ratei relativi a tali periodi non devono essere erogati oppure, se già pagati, devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c.
La circolare fornisce inoltre un articolato esempio operativo per distinguere tra redditi percepiti prima della decorrenza della pensione, durante il periodo di incumulabilità e dopo il compimento dell’età per la vecchiaia, chiarendo quando la pensione resti cumulabile e quando no.
Dichiarazione del lavoratore e controlli dell’INPS
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità, il pensionato deve presentare all’INPS l’apposito modello "Quota 100", anche preventivamente, dichiarando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili.
Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i redditi da lavoro autonomo occasionale inferiori a 5.000 euro lordi annui.
Per le situazioni che riguardano frazioni d’anno, come l’anno di decorrenza della pensione o quello di maturazione dell’età per la vecchiaia, la dichiarazione deve indicare il reddito in modo mensilizzato e i periodi di svolgimento dell’attività. Il modello consente anche di segnalare le casistiche derogatorie che, pur fiscalmente assimilabili a redditi da lavoro, non rilevano ai fini dell’incumulabilità.
L’INPS può comunque verificare la percezione di redditi incumulabili anche tramite i dati reddituali dell’Agenzia delle Entrate e attraverso tutte le banche dati disponibili. In assenza della dichiarazione, l’Istituto imputa il reddito all’intero anno sulla base della documentazione fiscale presente in Anagrafe Tributaria, salvo prova contraria dell’interessato.
Periodi di lavoro svolto all’estero e totalizzazione internazionale
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo della quota 100, possono essere valorizzati anche periodi di contribuzione estera non coincidente maturati in Paesi UE o in Stati extra UE con i quali esistano convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione internazionale.
La possibilità di utilizzare tali periodi è subordinata al fatto che in Italia risulti perfezionato il minimale contributivo richiesto dalle regole applicabili, pari a 52 settimane per la normativa UE o secondo quanto previsto dalle singole convenzioni.
La stessa regola vale anche quando la pensione quota 100 sia richiesta tramite cumulo dei periodi assicurativi tra più gestioni, purché almeno una delle gestioni rientri nell’ambito del regime convenzionale applicabile. Se più gestioni sono coinvolte nel cumulo e rientrano nel regime convenzionale, i periodi esteri vengono valorizzati nella gestione che consente il calcolo più favorevole.
La contribuzione estera può essere considerata anche se ha già dato luogo a una pensione estera; non può invece essere utilizzata se ha già determinato una pensione italiana liquidata in regime di convenzione internazionale.
La titolarità di una pensione estera non impedisce quindi la quota 100, mentre la titolarità di una pensione italiana in convenzione internazionale la preclude.
La circolare ribadisce inoltre che la cessazione dell’attività lavorativa all’estero è equiparata alla cessazione dell’attività lavorativa svolta in Italia.
Decorrenza della pensione e differimento richiesto dall’interessato
Per gli iscritti alle Gestioni private, se nella domanda di pensione l’interessato ha chiesto di differire la decorrenza a una data certa successiva alla prima utile, deve essere rispettata la volontà espressa nella domanda.
In tal caso, i redditi da lavoro percepiti prima della data di decorrenza indicata, e riferiti ad attività svolta entro tale data, non rilevano ai fini dell’incumulabilità.
La circolare richiama il caso esemplificativo dell’agente di commercio che differisca la decorrenza per adempiere all’obbligo di preavviso previsto da accordi collettivi.
Riesame dei provvedimenti
Le strutture territoriali devono procedere d’ufficio al riesame dei provvedimenti adottati in difformità rispetto ai chiarimenti contenuti nella circolare, al fine di riallinearli ai criteri interpretativi forniti dall’Istituto.
Punti principali
Incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro
La pensione quota 100 richiede la cessazione del lavoro dipendente, mentre non richiede la cessazione dell’attività autonoma. Tuttavia, dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il trattamento non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo i redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.
Redditi rilevanti e redditi esclusi
Sono rilevanti i redditi da lavoro autonomo e d’impresa collegati ad attività lavorativa, i compensi per arti e professioni, i diritti d’autore e i brevetti, nonché, per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti/coloni/mezzadri, il reddito fondiario agrario nei limiti indicati. Non rilevano invece, tra gli altri, indennità per cariche pubbliche elettive, compensi per funzione sacerdotale, indennità di giudici, indennità sostitutiva del preavviso, redditi da programmi di reinserimento sociale, rimborsi spese non imponibili e l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale.
Sospensione del pagamento e recupero dei ratei
Se nel periodo di incumulabilità vengono percepiti redditi incompatibili, il pagamento della pensione è sospeso per l’anno interessato e, nei mesi precedenti il compimento dell’età per la vecchiaia, per i mesi corrispondenti. I ratei non dovuti non devono essere pagati o devono essere recuperati se già corrisposti, applicando l’articolo 2033 c.c.
Obblighi dichiarativi del pensionato
I titolari di pensione devono presentare all’INPS il modello "Quota 100" per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa da cui derivino redditi incumulabili, anche in via preventiva, salvo il caso di redditi autonomi occasionali sotto soglia. Per frazioni d’anno occorre una dichiarazione reddituale mensilizzata, utile a distinguere i redditi imputabili al periodo prima della decorrenza della pensione o successivo alla vecchiaia. In assenza di dichiarazione, l’INPS imputa il reddito all’intero anno sulla base dei dati fiscali disponibili.
Lavoro svolto all’estero e cumulo dei periodi assicurativi
Ai fini del requisito contributivo della quota 100 possono essere valorizzati periodi di contribuzione estera non coincidenti maturati in Paesi UE o in Stati con convenzioni bilaterali che prevedano totalizzazione internazionale, purché sia soddisfatto il minimale contributivo in Italia previsto dalle regole applicabili. Ciò vale anche nel caso di cumulo tra più gestioni, se almeno una rientra nel campo convenzionale. La pensione estera non impedisce la quota 100, mentre una pensione italiana liquidata in regime convenzionale sì.
Decorrenza differita della pensione
Per gli iscritti alle Gestioni private che abbiano chiesto di differire la decorrenza della pensione a una data successiva alla prima utile, conta la volontà espressa in domanda. In tal caso, i redditi da lavoro percepiti prima della decorrenza indicata e riferiti ad attività svolta entro quella data non incidono sull’incumulabilità.
Riesame dei provvedimenti
Le strutture territoriali devono riesaminare d’ufficio i provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti forniti dalla circolare.
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