Circolare numero 60 del 16-03-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. Vengono chiariti ambito soggettivo, decorrenze e requisiti per pensione di vecchiaia, anticipata, indiretta ai superstiti e inabilità, nonché le regole su contribuzione estera, gestione delle domande pendenti, rinuncia alla totalizzazione, recesso dalla ricongiunzione e termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
Prime istruzioni sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti dopo la legge n. 232/2016
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti dopo la legge n. 232/2016
La circolare interviene sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 alla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, fornendo le prime istruzioni operative per le gestioni interessate. L’intervento si applica, in questa fase, ai casi relativi alle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e forme sostitutive/esclusive, rinviando a una successiva circolare la disciplina delle Casse professionali.
Quadro normativo e ambito soggettivo
L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016 ha modificato l’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, ampliando la facoltà di cumulo anche agli iscritti agli enti di previdenza di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996. Dal 1° gennaio 2017 possono quindi cumulare i periodi assicurativi non coincidenti i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti e autonomi, alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle Casse professionali, purché non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate.
La stessa disposizione ha ridefinito anche le condizioni di esercizio della facoltà, prevedendo che il cumulo possa essere utilizzato per la liquidazione della pensione quando ricorrano i requisiti anagrafici e contributivi della pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201/2011, oppure, indipendentemente dall’età, quando sia maturata l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 dello stesso articolo, adeguata agli incrementi della speranza di vita. La facoltà resta inoltre utilizzabile per i trattamenti di inabilità e ai superstiti.
Pensione di vecchiaia in cumulo
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo può essere esercitato anche da soggetti che abbiano già maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni coinvolte. In tali ipotesi la pensione di vecchiaia non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017. Resta fermo che la titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni interessate, comprese le Casse professionali, preclude l’accesso al cumulo.
Pensione anticipata in cumulo
La facoltà può essere esercitata per ottenere la pensione anticipata con il requisito contributivo previsto dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011, come adeguato alla speranza di vita. La circolare riporta i requisiti per uomini e donne per il periodo 2017-2018 e per il periodo 2019-2020, evidenziando che il requisito per il secondo biennio resta soggetto all’ulteriore adeguamento alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva ciascuna gestione considera le proprie regole vigenti alla data della domanda. Per il conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione in cumulo, comunque non prima del 1° febbraio 2017.
Pensione indiretta ai superstiti e trattamenti di inabilità
Per la pensione indiretta ai superstiti il cumulo è ammesso dal 1° gennaio 2017 anche se, al momento del decesso, il dante causa fosse in possesso dei requisiti autonomi per il trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate. La facoltà riguarda i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Anche in questo caso la titolarità da parte del dante causa di un trattamento pensionistico diretto preclude l’utilizzo del cumulo da parte dei superstiti.
Per i trattamenti di inabilità, dal 1° gennaio 2017 il cumulo può essere utilizzato anche da soggetti che abbiano maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni. La decorrenza è determinata secondo i criteri vigenti nella gestione presso cui l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La circolare precisa inoltre che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel FPLD e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l’interessato può comunque conseguire la pensione di inabilità in cumulo, non operando il preclusivo effetto del diritto autonomo in una gestione ai sensi della legge n. 613/1966.
Se non viene esercitata la facoltà di cumulo, resta applicabile il comma 240 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 secondo le istruzioni del messaggio n. 7145/2015. Rimane inoltre possibile, ove ne ricorrano i presupposti, richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata, secondo la relativa disciplina.
Contribuzione estera e titolarità di pensione estera
Per la valutazione della contribuzione estera ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in regime di cumulo, nonché per il tema della titolarità di una pensione estera, la circolare rinvia alle istruzioni del messaggio n. 1094/2016, ove compatibili.
La contribuzione estera può essere utile se maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale oppure in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia che prevedano la totalizzazione internazionale. In tali casi il cumulo è possibile solo se in Italia risulti perfezionato il minimale contributivo richiesto per la totalizzazione, pari a 52 settimane nella disciplina comunitaria o quello previsto dalle singole convenzioni bilaterali. Gli effetti della contribuzione estera devono essere valutati una sola volta con riferimento alle singole gestioni italiane; se il diritto matura in più gestioni, va riconosciuto il trattamento più favorevole.
La contribuzione estera rileva anche se ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, e la titolarità di una pensione estera non impedisce l’accesso al cumulo.
Gestione delle domande di pensione in cumulo
Le domande presentate entro il 31 dicembre 2016 e non ancora definite devono essere trattate in modo diverso a seconda della posizione del richiedente:
- se il soggetto era già in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, la domanda va esaminata secondo tale disciplina;
- se i requisiti non erano maturati al 31 dicembre 2016, la domanda va valutata secondo la disciplina vigente dal 1° gennaio 2017 e i chiarimenti della circolare.
Le domande presentate dal 1° gennaio 2017 devono essere esaminate esclusivamente alla luce della nuova disciplina. In ogni caso, le istanze riguardanti soggetti con periodi assicurativi presso Casse professionali non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza in attesa delle istruzioni specifiche.
Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione
L’art. 1, comma 198, della legge n. 232/2016 consente ai soggetti titolari di più periodi assicurativi che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, e il cui procedimento non sia ancora concluso, di rinunciare alla domanda di totalizzazione per accedere al trattamento in cumulo. La rinuncia può essere effettuata anche dai superstiti dell’assicurato.
Recesso dalla ricongiunzione ex legge n. 29/1979
Il comma 197 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 introduce una disciplina transitoria per chi abbia esercitato la ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 e abbia perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti per il cumulo. In tali casi, su richiesta dell’interessato, è possibile recedere dalla ricongiunzione e ottenere la restituzione di quanto già versato solo se non è stato effettuato il pagamento integrale dell’onere.
Il rimborso delle somme versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla richiesta, in quattro rate annuali senza interessi. Il recesso non può comunque essere esercitato oltre un anno dall’entrata in vigore della legge e non è ammesso quando la ricongiunzione abbia già dato titolo alla liquidazione della pensione.
La circolare precisa che il recesso può essere espresso in forma esplicita o desunto dal comportamento omissivo nel pagamento delle rate, che il rimborso avviene a domanda degli assicurati, e che la disciplina si applica solo alle ricongiunzioni ex lege n. 29/1979, restando escluse quelle ex lege n. 45/1990. Non si applica inoltre ai recessi successivi al 1° gennaio 2018, ai soggetti che non avevano maturato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti per il cumulo e ai recessi intervenuti entro il 31 dicembre 2016, per i quali continua a valere la disciplina ordinaria.
Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
Il comma 196 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, per il personale dipendente delle amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalga del cumulo per il pensionamento.
In tali casi il TFS/TFR segue il termine ordinario dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997: la prestazione è corrisposta non prima di dodici mesi dal compimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dall’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011, e quindi non dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento avviene poi entro i successivi novanta giorni.
Punti principali
Ampliamento del cumulo dei periodi assicurativi
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è esteso anche agli iscritti agli enti di previdenza ex d.lgs. 509/1994 e 103/1996, oltre che ai soggetti iscritti a più forme obbligatorie, gestione separata e forme sostitutive/esclusive. La facoltà può essere esercitata per ottenere un’unica pensione, purché l’interessato non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate.
Pensioni conseguibili in cumulo
La facoltà di cumulo può essere utilizzata per pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione indiretta ai superstiti e trattamenti di inabilità. Per la vecchiaia e l’anticipata si applicano i requisiti dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011; per i superstiti il cumulo è ammesso anche se il dante causa era in possesso dei requisiti autonomi, ma solo per decessi dal 1° gennaio 2017; per l’inabilità valgono i criteri della gestione di iscrizione al verificarsi dello stato inabilitante.
Contribuzione estera e pensione estera
Ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo può essere valorizzata anche la contribuzione estera maturata in Paesi UE/SEE o in Paesi convenzionati che prevedano totalizzazione internazionale, purché sia perfezionato in Italia il minimale richiesto. La contribuzione estera va considerata una sola volta e, se utile in più gestioni, spetta il trattamento più favorevole. La titolarità di una pensione estera non impedisce l’accesso al cumulo.
Domande pendenti e nuove domande
Le domande presentate entro il 31 dicembre 2016 vanno esaminate secondo la disciplina vigente a tale data se già perfezionate, oppure secondo la disciplina dal 1° gennaio 2017 se i requisiti allora non erano maturati. Le domande presentate dal 1° gennaio 2017 seguono la nuova disciplina. Le istanze con periodi presso Casse professionali non devono essere respinte ma tenute in evidenza in attesa di istruzioni successive.
Rinuncia alla totalizzazione
Chi aveva presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2017 e non ha ancora concluso il procedimento può rinunciare alla domanda e accedere al cumulo. La rinuncia può essere effettuata anche dai superstiti dell’assicurato.
Recesso dalla ricongiunzione ex legge n. 29/1979
Per i soggetti che avevano perfezionato entro il 1° gennaio 2017 i requisiti per il cumulo e avevano aderito alla ricongiunzione, è ammesso il recesso con restituzione di quanto versato solo se non è stato pagato integralmente l’onere. Il rimborso avviene dal dodicesimo mese dalla richiesta, in quattro rate annuali senza interessi, e la facoltà di recesso è esercitabile entro il 1° gennaio 2018. Sono esclusi i casi di ricongiunzione già liquidata o i recessi successivi al 1° gennaio 2018.
Indennità di fine servizio
Per il personale pubblico e degli enti pubblici di ricerca che accede al cumulo, il pagamento del TFS/TFR segue il termine ordinario dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79/1997: la prestazione è esigibile non prima di dodici mesi dal raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, e poi entro i successivi novanta giorni.
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