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Circolare

Circolare numero 119 del 04-10-2012

dal 1° gennaio 2012 si applicano le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la presente circolare, che integra quella di carattere generale n. 35 del 14 marzo 2012, si forniscono disposizioni e chiarimenti con riferimento alle prestazioni in regime internazionale. Premessa Parte I - Regolamenti comunitari - Stati dell’Unione europea 1. Rivalutazioni periodiche 2. Cessazione o proseguimento del lavoro all’estero, in uno Stato UE; pensione di vecchiaia e pensione anticipata 3. Autorizzazione ai versamenti volontari 4. Quota di pensione contributiva per periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2011 spettante alle persone che, al 31 dicembre 1995, risultavano assicurate in Italia e in uno Stato dell’Unione europea per un periodo pari o superiore a 18 anni 5. Totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana ed estera maturati ai sensi della legislazione degli Stati dell’Unione europea a) Pensione di vecchiaia b) Pensione anticipata c) Totalizzazione nazionale e internazionale 6. Importo minimale delle pensioni in regime internazionale 7. Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 8. Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS a) Sistema EESSI; punti di accesso b) Gestione ex INPDAP - modalità di presentazione delle domande di pensione presentate dai dipendenti pubblici in base ai regolamenti comunitari c) Gestione ex ENPALS - modalità di presentazione delle domande di pensione presentate dagli iscritti in base ai regolamenti comunitari ed agli accordi bilaterali Parte II – Accordo con la Confederazione svizzera e Accordo SEE – Svizzera e Stati SEE a) Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera b) Accordo SEE

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni già fornite sulle nuove regole pensionistiche introdotte dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, con particolare attenzione ai trattamenti in regime internazionale. Vengono chiariti gli effetti dei regolamenti comunitari sui requisiti contributivi, sul calcolo della pensione, sulla perequazione, sulla cessazione del lavoro all’estero, sulla totalizzazione dei periodi italiani ed esteri e sui periodi inferiori a un anno. Sono inoltre disciplinati i profili organizzativi conseguenti alla soppressione di INPDAP ed ENPALS e il coordinamento con Svizzera e Paesi SEE.

Pensioni in regime internazionale: chiarimenti applicativi su regolamenti UE, Svizzera e SEE dopo la riforma del 2011

Pensioni in regime internazionale dopo la riforma del 2011

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle pensioni in regime internazionale alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, e delle conseguenti ricadute sui rapporti con la normativa europea, con la Svizzera e con i Paesi SEE. L’obiettivo è coordinare la nuova disciplina nazionale con i regolamenti di sicurezza sociale dell’Unione europea, precisando quando i periodi esteri possono essere valorizzati e quali regole continuano a trovare applicazione.

Quadro normativo e continuità delle regole comunitarie

La circolare ribadisce che i regolamenti (CE) n. 883/2004, n. 987/2009 e n. 1231/2010 continuano ad applicarsi, insieme alla previgente normativa comunitaria nei casi residui. Anche dopo la riforma restano quindi operanti i principi sulla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri e sul calcolo della pensione secondo il pro rata. I periodi esteri sono considerati, al pari di quelli italiani, sia per individuare il sistema di calcolo della prestazione sia per determinare il primo accredito contributivo.

La circolare precisa inoltre che i periodi esteri producono effetti solo ai fini dell’attribuzione di una pensione in regime comunitario. Nulla cambia, invece, per l’integrazione al trattamento minimo e per il minimale, per i quali devono continuare a essere considerati le pensioni estere e i redditi percepiti all’estero secondo le regole ordinarie.

Rivalutazione automatica e incidenza delle prestazioni estere

Con riferimento alla perequazione automatica, la circolare richiama l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011: per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione al 100% spetta solo sulle pensioni complessivamente non superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per il 2012, la perequazione del 2,60% viene riconosciuta sui trattamenti pensionistici complessivi fino a euro 1.405,05 e comunque fino al limite massimo di euro 1.441,59; oltre tale soglia non spetta alcuna rivalutazione.

Ai fini dell’individuazione della base di calcolo della perequazione, la prestazione estera non rileva, poiché la norma nazionale non impone di tenerne conto. La circolare richiama inoltre l’art. 5 del regolamento n. 883/2004, che impone l’assimilazione tra pensioni e redditi italiani ed esteri, salvo eccezioni, e l’art. 53 sul divieto/limite di cumulo, precisando che l’eventuale pensione estera non incide sul trattamento su cui calcolare l’aumento.

Cessazione del lavoro all’estero e accesso alla pensione

Per i lavoratori che maturano dal 1° gennaio 2012 i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, la circolare chiarisce che la cessazione dell’attività lavorativa deve riguardare anche il lavoro svolto all’estero in uno Stato membro UE. La cessazione o la prosecuzione dell’attività all’estero è infatti equiparata, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 883/2004, alla cessazione o prosecuzione del lavoro in Italia.

L’attività svolta all’estero va qualificata secondo la legislazione dello Stato membro in cui è esercitata, che stabilisce se essa debba essere considerata lavoro dipendente o autonomo. Il requisito della cessazione del lavoro, già previsto dall’ordinamento interno per alcune pensioni, viene dunque esteso anche alle attività svolte all’estero.

Autorizzazione ai versamenti volontari

In relazione all’art. 24, comma 14, la circolare precisa che possono rientrare nella previgente disciplina solo alcune categorie, tra cui i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011. Tuttavia, le autorizzazioni ai versamenti volontari rilasciate da istituzioni di altri Stati membri non hanno rilevanza nella legislazione italiana ai fini dell’accertamento del diritto a pensione, nemmeno per l’applicazione della disposizione citata.

Quota contributiva per periodi successivi al 31 dicembre 2011

Un chiarimento specifico riguarda i soggetti che al 31 dicembre 1995 risultavano assicurati in Italia e in uno Stato UE per almeno 18 anni. Per costoro, la quota di pensione riferita ai periodi di contribuzione maturati dopo il 31 dicembre 2011 deve essere calcolata con il sistema contributivo, anche se la pensione è liquidata in regime comunitario.

La regola vale anche quando il requisito dei 18 anni sia raggiunto tramite totalizzazione di periodi italiani ed esteri, oppure esclusivamente con periodi esteri. In sostanza, i periodi successivi al 2011 non seguono il criterio retributivo o misto ma il regime contributivo.

Pensione di vecchiaia: requisiti, totalizzazione e soglia economica

Per i soggetti già assicurati al 31 dicembre 1995, la circolare richiama la disciplina della pensione di vecchiaia e conferma che ai fini del computo dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché del requisito dei 20 anni di contribuzione, sono valutabili sia i contributi italiani, a qualsiasi titolo versati o accreditati, sia quelli maturati in altri Stati membri dell’Unione europea, in applicazione delle norme sulla totalizzazione.

Per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia può essere riconosciuto:

  • con gli ordinari requisiti anagrafici e contributivi previsti per chi possiede anzianità al 31 dicembre 1995, purché l’importo della pensione non sia inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale;
  • al compimento di 70 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo.

La circolare precisa che, per il requisito dei 20 anni, la contribuzione estera può essere considerata; tuttavia, per il requisito dei 5 anni è ammissibile solo contribuzione effettiva estera, non quella figurativa. Viene inoltre richiamata la decisione H6 del 16 dicembre 2011, secondo cui tutti i periodi assicurativi devono essere considerati senza metterne in discussione la natura, restando tuttavia agli Stati membri la facoltà di definire le altre condizioni in modo non discriminatorio.

Infine, viene richiamato quanto disposto dalla circolare n. 95 del 12 luglio 2012, secondo cui, dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo dell’importo soglia quando tale requisito è richiesto per la pensione in regime comunitario.

Pensione anticipata: contribuzione, riduzioni e requisiti economici

Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, la circolare conferma il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva per la pensione anticipata e la validità dei criteri già chiariti dalla circolare n. 107 del 24 luglio 2007. Le riduzioni percentuali della pensione anticipata, se l’accesso avviene prima dei 62 anni, si applicano anche sulla quota retributiva delle pensioni liquidate in regime comunitario.

La circolare richiama poi la disciplina che esclude le riduzioni per chi maturi il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, purché l’anzianità derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi specifici periodi equiparati come maternità obbligatoria, leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. In tali casi, ai fini del diritto in regime comunitario senza riduzione, sono valutabili soltanto tali contribuzioni e gli analoghi periodi assicurativi esteri.

Per i soggetti con primo accredito successivo al 31 dicembre 1995, ai fini della pensione anticipata che prescinde dall’età, è valutata tutta la contribuzione versata o accreditata, salvo quella da prosecuzione volontaria. Per l’anno 2012 i requisiti indicati sono pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. È inoltre previsto, per chi accede al pensionamento con 63 anni nel 2012 e 63 anni e 3 mesi nel 2013, che siano perfezionati 20 anni di contribuzione e che la pensione mensile non sia inferiore, nel 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale.

Anche per questo requisito economico la contribuzione utile è solo quella effettivamente versata, quindi obbligatoria, volontaria o da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa. I periodi esteri rilevano solo se corrispondono a contribuzione effettivamente versata.

Totalizzazione nazionale e internazionale e periodi esteri inferiori a un anno

La circolare evidenzia che, ai sensi dell’art. 24, comma 19, è stato abolito il requisito minimo di tre anni per accedere al regime di totalizzazione e ottenere un’unica pensione ai sensi del d.lgs. n. 42/2006.

Per i periodi assicurativi esteri inferiori a un anno, la circolare chiarisce che, se tali periodi non danno diritto a prestazione secondo la sola legislazione estera ma sono utili ai fini del diritto, della misura o di entrambi, essi devono essere totalizzati con i periodi italiani per il perfezionamento dei requisiti contributivi previsti dall’ordinamento italiano. Al compimento dell’età pensionabile estera, tali periodi devono essere considerati anche ai fini della misura della pensione italiana.

Le indicazioni precedenti vengono confermate e estese anche alle pensioni anticipate, oltre che alle pensioni di vecchiaia, inabilità e assegno ordinario di invalidità. Le stesse disposizioni valgono anche per il perfezionamento dei requisiti necessari alla pensione tramite totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi italiani.

Importo minimale delle pensioni in regime internazionale

Resta ferma la previsione dell’art. 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/1995, secondo cui l’importo mensile delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a un quarantesimo del trattamento minimo vigente in Italia. La circolare ribadisce che il minimale spetta solo a chi raggiunge il requisito contributivo mediante la totalizzazione di periodi assicurativi italiani ed esteri, e non a chi lo perfeziona con i soli periodi italiani.

La disciplina continua ad applicarsi anche ai soggetti assicurati solo dopo il 1995, quando la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo.

Soggetti che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

La circolare precisa che chi aveva maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, considerando i soli periodi italiani o la totalizzazione con periodi esteri, può accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata in base ai requisiti dell’art. 24, commi 6-11, se risulta più favorevole la mancata applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/2010.

Viene inoltre confermata la regola del trattamento più favorevole tra pensione in regime nazionale e pensione in regime comunitario.

Soppressione di INPDAP ed ENPALS e gestione transitoria delle domande

L’art. 21 del d.l. n. 201/2011 ha soppresso INPDAP ed ENPALS, trasferendo tutte le funzioni all’INPS, che succede nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi dal 1° gennaio 2012. Nel sistema EESSI, l’INPS diventa l’unico punto di accesso, oltre che per le prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito, anche per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici.

Nella fase transitoria, in attesa dei decreti interministeriali previsti dalla legge, le domande di pensione dei dipendenti pubblici da esaminare in base alla regolamentazione comunitaria continuano a essere presentate alle strutture territoriali INPDAP. Analogamente, le domande degli iscritti ENPALS da trattare in base alla normativa comunitaria o agli accordi bilaterali restano presentate alle strutture territoriali ENPALS secondo le consuete modalità.

Estensione alla Svizzera e ai Paesi SEE

La parte finale chiarisce che le regole illustrate per i rapporti comunitari si applicano anche alla Confederazione svizzera, in seguito all’estensione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 dal 1° aprile 2012, e ai Paesi SEE - Islanda, Liechtenstein e Norvegia - a decorrere dal 1° giugno 2012. In tal modo, la disciplina internazionale viene uniformata anche nei rapporti con tali ordinamenti.

Punti principali

Quadro generale e continuità della disciplina internazionale

La circolare precisa che la nuova disciplina pensionistica introdotta dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011 convive con i regolamenti comunitari n. 883/2004, n. 987/2009 e n. 1231/2010, nonché con la previgente normativa UE nei casi ancora applicabili. Restano quindi ferme, in ambito internazionale, le regole sulla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri e sul calcolo pro-rata, oltre ai criteri già vigenti per l’integrazione al minimo e per il minimale.

Rivalutazione automatica e prestazioni estere

Per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica al 100% spetta solo alle pensioni complessivamente non superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per il 2012 la perequazione del 2,60% opera fino a euro 1.441,59, mentre per importi superiori a euro 1.405,05 l’aumento è riconosciuto solo fino al limite massimo perequato. Ai fini del calcolo della perequazione, la pensione estera è irrilevante, poiché la norma nazionale non impone di considerarla; si applicano inoltre le clausole anticumulo del regolamento n. 883/2004.

Cessazione dell’attività lavorativa all’estero

Per chi maturi dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la cessazione dell’attività lavorativa è richiesta anche se l’attività è svolta all’estero in uno Stato UE. La cessazione o il proseguimento del lavoro in un altro Stato membro è equiparata, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 883/2004, alla medesima situazione in Italia. L’attività svolta all’estero va qualificata secondo la legislazione dello Stato in cui è esercitata.

Autorizzazioni ai versamenti volontari

La circolare chiarisce che i provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria rilasciati da istituzioni di altri Stati membri non hanno rilevanza nella legislazione italiana ai fini dell’accertamento del diritto a pensione e, in particolare, per l’applicazione dell’art. 24, comma 14, del d.l. n. 201/2011. Rimane quindi ferma la valutazione secondo le regole italiane.

Quota contributiva per periodi successivi al 31 dicembre 2011

Anche per i soggetti che al 31 dicembre 1995 risultavano assicurati in Italia e in uno Stato UE per almeno 18 anni, la quota di pensione relativa ai periodi successivi al 31 dicembre 2011 è calcolata con il sistema contributivo. Ciò vale anche se la pensione è liquidata in regime comunitario e il requisito dei 18 anni è raggiunto totalizzando periodi italiani ed esteri o mediante soli periodi esteri.

Pensione di vecchiaia: totalizzazione e requisiti

Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia continuano a valere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma, e i periodi contributivi italiani ed esteri possono essere totalizzati. Per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, il diritto può maturare con i requisiti ordinari se la pensione non è inferiore, nel 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale, oppure al compimento di 70 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva. In questo secondo caso, la contribuzione estera rileva solo se effettiva, non figurativa.

Pensione anticipata: requisiti e riduzioni

Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 continua a trovare applicazione il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva, con le riduzioni percentuali per chi accede prima dei 62 anni, che operano anche sulla quota retributiva della pensione in regime comunitario. Non si applicano le riduzioni, per chi maturi il requisito entro il 31 dicembre 2017, se l’anzianità deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro e da specifici periodi equiparati, insieme agli analoghi periodi assicurativi esteri. Per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, il requisito contributivo per la pensione anticipata è valutato considerando tutta la contribuzione versata o accreditata, esclusa quella da prosecuzione volontaria.

Importi soglia per la pensione anticipata

Per l’accesso alla pensione anticipata senza requisito anagrafico, i soggetti che compiono 63 anni nel 2012 e 63 anni e 3 mesi nel 2013 devono perfezionare 20 anni di contribuzione e conseguire un importo mensile non inferiore, nel 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale. Ai fini del requisito dei 20 anni è utile solo la contribuzione effettiva, compresi i periodi esteri corrispondenti a contribuzione effettivamente versata, con esclusione della contribuzione figurativa.

Totalizzazione e periodi esteri inferiori a un anno

È abolito il requisito minimo di tre anni per l’accesso alla totalizzazione nazionale e internazionale ai fini di un’unica pensione. I periodi assicurativi esteri inferiori a un anno, se non danno diritto a prestazione secondo la sola legislazione estera, devono essere totalizzati con i periodi italiani per il perfezionamento dei requisiti contributivi italiani. Al compimento dell’età pensionabile estera, tali periodi vanno presi in considerazione anche ai fini della misura; le indicazioni pregresse vengono estese anche alle pensioni anticipate.

Minimale delle pensioni in regime internazionale

Resta fermo che l’importo mensile delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a un quarantesimo del trattamento minimo vigente in Italia. Il beneficio spetta solo a chi perfeziona il requisito contributivo tramite totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, e continua ad applicarsi anche ai soggetti assicurati solo dopo il 1995 con pensione calcolata integralmente nel sistema contributivo.

Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, considerando i soli periodi italiani o la totalizzazione con periodi esteri, può accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo i requisiti dell’art. 24, commi 6-11, se beneficia della mancata applicazione delle decorrenze di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/2010. Rimane ferma la regola del trattamento più favorevole tra pensione nazionale e pensione comunitaria.

Soppressione INPDAP e ENPALS e gestione delle domande

Dal 1° gennaio 2012 INPDAP ed ENPALS sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Nel sistema EESSI l’INPS diventa l’unico punto di accesso, oltre che per le prestazioni pensionistiche e di sostegno al reddito, anche per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici. In fase transitoria, le domande di pensione dei dipendenti pubblici da esaminare in base ai regolamenti comunitari continuano a essere presentate alle strutture territoriali INPDAP, mentre quelle degli iscritti ENPALS seguono le consuete modalità presso le strutture territoriali ENPALS.

Estensione a Svizzera e Paesi SEE

Le disposizioni della Parte I si applicano anche alla Confederazione svizzera, per effetto dell’estensione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 dal 1° aprile 2012, e ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) dal 1° giugno 2012.

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