Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 126 del 25-10-2012

Pensioni in regime bilaterale- importo del pro-rata estero da considerare anche nel calcolo del c.d. importo soglia – parere del Ministero del Lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ai fini della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata va considerato anche il pro-rata estero nella verifica del requisito dell’importo soglia. Il trattamento complessivo, quindi, deve includere la quota maturata all’estero quando la prestazione è liquidata in regime bilaterale, così da non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale. Il criterio viene applicato dal 1° gennaio 2012 e si richiama l’orientamento del Ministero del Lavoro, che per analogia con l’integrazione al minimo in regime internazionale consente di sommare le prestazioni estere ai fini della soglia.

Calcolo dell’importo soglia per le pensioni in regime contributivo: inclusione del pro-rata estero

Calcolo dell’importo soglia nelle pensioni del sistema contributivo

La circolare interviene sulla determinazione dell’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i soggetti il cui primo accredito contributivo è avvenuto dal 1° gennaio 1996. L’indicazione principale è che, nei casi di pensione in regime bilaterale e più in generale quando il requisito soglia sia richiesto per la liquidazione della prestazione, deve essere computato anche il pro-rata estero.

Riferimenti normativi

Per la pensione di vecchiaia, la circolare richiama il comma 7 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dal 1° gennaio 2012 subordina il diritto, per i contributivi puri, alla condizione che l’importo della pensione non sia inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per la pensione anticipata, viene richiamato il comma 11 dello stesso articolo 24, che prevede dal 1° gennaio 2012 un ulteriore requisito: l’ammontare mensile della prima rata di pensione deve risultare non inferiore a un importo soglia mensile pari, per il 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Criterio di calcolo del trattamento complessivo

La circolare recepisce il chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo cui, nel determinare l’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. In pratica, l’importo maturato all’estero deve essere sommato all’importo della pensione liquidata in Italia, così da verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato raggiunga o superi la soglia richiesta dalla legge.

Fondamento interpretativo

L’impostazione viene motivata per analogia con quanto già avviene nella valutazione dei requisiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, dove si considerano anche le prestazioni percepite dall’interessato a carico di altri Stati. Secondo la circolare, lo stesso criterio deve essere utilizzato anche per la verifica dell’importo soglia, in modo coerente con la finalità di tutela dei lavoratori migranti.

Rapporti con gli accordi bilaterali

La circolare precisa che gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, pur non prevedendo espressamente il principio di assimilazione delle prestazioni richiamato dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, non ostano a questa soluzione interpretativa. Il riesame del testo degli accordi non ha evidenziato disposizioni che impediscano di includere il pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per i soggetti integralmente ricadenti nel sistema contributivo.

Decorrenza dell’applicazione

L’indicazione operativa è valida dal 1° gennaio 2012. Da tale data, il pro-rata estero deve essere preso in considerazione ogni volta che la verifica dell’importo soglia sia necessaria per il riconoscimento di una pensione in regime bilaterale, evitando così trattamenti penalizzanti per chi ha carriere assicurative maturate in più Paesi.

Punti principali

Ambito normativo e requisiti soglia

La circolare richiama l’articolo 24, comma 7, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la pensione di vecchiaia dei soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, subordinata dal 1° gennaio 2012 al raggiungimento di un importo non inferiore, per il 2012, a 1,5 volte l’assegno sociale. Richiama inoltre il comma 11 del medesimo articolo per la pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2012 spetta solo se la prima rata mensile non è inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale.

Inclusione del pro-rata estero nel calcolo

In base al chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della determinazione dell’importo soglia deve essere considerato anche il pro-rata estero ogni volta che tale requisito sia richiesto per la concessione della prestazione pensionistica. L’importo maturato all’estero deve quindi essere sommato alla pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo raggiunga la soglia prevista.

Ragioni interpretative e tutela della mobilità internazionale

La circolare evidenzia che il criterio segue l’impostazione già adottata per la valutazione dei requisiti reddituali nell’integrazione al trattamento minimo in regime internazionale, secondo cui si considerano anche le prestazioni percepite da altri Stati. L’obiettivo è evitare effetti penalizzanti per i lavoratori con mobilità internazionale e ridurre il rischio di diniego della prestazione pensionistica.

Compatibilità con gli accordi bilaterali

Viene precisato che gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale, pur non richiamando espressamente il principio di assimilazione delle prestazioni previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, non risultano in contrasto con tale impostazione. Il riesame degli accordi non ha evidenziato clausole ostative al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per i lavoratori interamente soggetti al sistema contributivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.