Cassazione Civile, Ordinanza n. 00966/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due società del gruppo avevano impugnato avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2005, con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA e applicato sanzioni, contestando l’indeducibilità di costi e la non effettività di alcune operazioni immobiliari. Secondo l’accertamento, le società avrebbero utilizzato soggetti interposti per porre in essere cessioni e riacquisti di compendi immobiliari finalizzati a far emergere minusvalenze da trasferire al consolidato fiscale e ad abbattere il carico impositivo del gruppo. Con il primo motivo le ricorrenti denunciavano violazione di varie norme tributarie e civilistiche, sostenendo che le operazioni avrebbero prodotto componenti positive di reddito, sarebbero state inerenti e avrebbero comunque avuto neutralità fiscale; deducevano inoltre la nullità degli avvisi per difetto di contraddittorio preventivo e per mancato rispetto dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, nonché il divieto di doppia presunzione. Con il secondo motivo lamentavano ancora la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, anche alla luce della normativa nazionale e della Carta dei diritti fondamentali UE. Con il terzo motivo deducevano nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, assumendo che la CTR avesse motivato in modo apodittico e svincolato dai fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva a ottenere un nuovo esame dei fatti già accertati dalla CTR, la quale aveva invece ricostruito operazioni di cessione e riacquisto di immobili da e verso società terze, con plusvalenze e minusvalenze strumentali all’abbattimento del reddito di gruppo e prive di ragioni economiche. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché non erano stati trascritti gli atti e le osservazioni necessari a verificare il dedotto vizio del contraddittorio, sia perché la CTR aveva anche qualificato le operazioni come simulate e quindi come operazioni inesistenti, con conseguente irrilevanza della disciplina antielusiva dell’art. 37-bis. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara, succinta ma sufficiente, e comunque al di sopra della soglia del "minimo costituzionale". Le società ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
delimita i motivi di ricorso, ma non consente di trasformare una censura di violazione di legge in richiesta di rivalutazione del merito o dei fatti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come parametro della contestazione tributaria sui maggiori componenti reddituali e sull’accertamento induttivo.
art. 54, comma 3, d.P.R. 633/1972
richiamato tra le norme invocate dalle ricorrenti a sostegno della censura sull’accertamento IVA.
richiamato tra le norme invocate dalle ricorrenti per contestare la ripresa ai fini IRAP.
invocato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
richiamato per dedurre vizi di motivazione e conoscibilità dell’atto impositivo.
richiamati dalle ricorrenti in relazione alla disciplina del reddito d’impresa e del consolidato.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere l’inerenza/deducibilità dei costi.
norma invocata come disciplina dell’elusione e del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte rileva che, accertata la simulazione/inesistenza delle operazioni, la fattispecie antielusiva non è pertinente.
richiamati dalle ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte non entra nel merito della critica perché sarebbe necessaria una diversa ricostruzione dei fatti.
richiamato come norma sull’onere della prova, ma la censura è reputata inammissibile perché diretta al riesame del fatto.
art. 24 Cost.
richiamato dalle ricorrenti a sostegno del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 53 Cost.
richiamato dalle ricorrenti in tema di capacità contributiva e legittimità del prelievo.
art. 97 Cost.
richiamato dalle ricorrenti quale parametro di legalità e buon andamento amministrativo.
art. 111 Cost.
la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è limitato al solo rispetto del minimo costituzionale.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE
richiamati dalle ricorrenti per sostenere la violazione del contraddittorio e delle garanzie procedimentali.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
richiamato per il requisito motivazionale del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- Se il giudice di merito accerta che le operazioni contestate sono simulate o inesistenti, la disciplina dell’elusione fiscale e dell’abuso del diritto non è il paradigma decisivo, perché la questione si colloca sul piano dell’evasione e non della mera scelta lecita fiscalmente vantaggiosa.
- La deduzione di violazioni del contraddittorio endoprocedimentale richiede la puntuale trascrizione degli atti e delle difese rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo del presupposto fattuale del vizio denunciato.
- Il vizio di motivazione è configurabile in cassazione solo quando la sentenza sia priva di motivazione, motivata in modo apparente, irriducibilmente contraddittorio o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica se essa rende comprensibile l’iter logico-giuridico seguito.
- Quando la decisione di merito fonda l’accertamento su un’autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, il motivo di ricorso che non la investe è inammissibile o comunque non decisivo.
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