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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un primo giudizio nel quale il contribuente aveva impugnato cartelle di pagamento e la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo maturata la prescrizione, con condanna del concessionario alle spese distratte in favore del difensore. Passato in giudicato quel capo, il contribuente proponeva giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato. La commissione tributaria regionale dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento del dovuto da parte dell'amministrazione avesse eliminato l'interesse alla prosecuzione, e condannava l'agente della riscossione alle spese in misura complessiva di euro 580. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018, delle tabelle 1-2 allegate ai parametri, nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata in modo omnicomprensivo e non distinto per fasi, in contrasto con i criteri applicabili in materia tributaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo il D.M. n. 55 del 2014, i parametri tariffari costituiscono criteri di orientamento e il giudice deve motivare lo scostamento solo se apprezzabile rispetto ai valori medi, restando vietata la liquidazione di somme meramente simboliche; soprattutto, in tema di spese giudiziali, la liquidazione deve essere distinta per spese e onorari e per ciascun grado/fase, così da consentire il controllo dei criteri adottati e delle eventuali riduzioni. Poiché la decisione impugnata aveva liquidato le spese in modo complessivo e non analitico, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve indicare in modo intellegibile i criteri adottati quando si discosta in misura apprezzabile dai parametri medi di riferimento.
  • La liquidazione delle spese giudiziali deve essere effettuata in modo distinto per spese e onorari e, ove rilevante, per ciascun grado o fase del giudizio, così da consentire il controllo delle parti sulla correttezza del calcolo.
  • I parametri del D.M. n. 55 del 2014 non sono minimi tariffari inderogabili, ma criteri orientativi che esprimono la misura economica standard della prestazione professionale.
  • La riduzione dei compensi non può spingersi fino a importi meramente simbolici, perché ciò contrasterebbe con il decoro della professione forense.
  • Nel processo tributario, una condanna alle spese formulata in modo meramente omnicomprensivo e non analitico può integrare violazione delle regole sulla loro liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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