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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento della TARI relativa all'anno 2016. La società contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP sostenendo che dalla superficie tassabile dovessero essere escluse le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti separatamente; la CTP aveva accolto il ricorso. Il Comune aveva quindi proposto appello, sostenendo che i rifiuti prodotti fossero assimilabili agli ordinari e quindi tassabili, e comunque che la società non avesse diritto ad alcuna riduzione neppure sulla quota variabile della tariffa perché non aveva presentato l'istanza e la documentazione previste dal regolamento. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. 546/1992. In cassazione il Comune ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello conteneva una censura chiara e specifica alla decisione di primo grado, idonea a contestarla sia quanto alla qualificazione dei rifiuti sia quanto alla mancanza dei presupposti regolamentari per la riduzione invocata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società, rilevando che la sentenza impugnata era comunque nella disponibilità del giudice e che, in ogni caso, era stata prodotta in copia analogica con attestazione di conformità. Ha inoltre ritenuto specifico e autosufficiente il ricorso. Nel merito, ha affermato che la CTR ha applicato in modo eccessivamente rigoroso l'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché dall'atto di appello emergeva chiaramente la volontà di contestare la sentenza di primo grado e le ragioni della doglianza, anche solo per implicito e nel complesso dell'atto. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se il provvedimento è comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotto dalla controparte o acquisito agli atti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito applicabile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura, pur rubricata come violazione di legge, è stata esaminata come doglianza di error in procedendo concernente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca esposizione, anche sommaria, delle ragioni di doglianza, ricavabili dall'atto nel suo complesso.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma eccezionale che limita l'accesso alla giustizia va interpretata restrittivamente, evitando formalismi eccessivi.

  • art. 1 commi 649 e 682 L. n. 147/2013

    Richiamati dal Comune per sostenere la tassabilità dei rifiuti prodotti e la disciplina della TARI.

  • artt. 62, 65, 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamati dalla contribuente e nella ricostruzione delle difese per sostenere l'esclusione o riduzione della superficie tassabile in presenza di rifiuti speciali o assimilati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto emerga, anche sinteticamente, la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni della censura.
  • La specificità dei motivi di appello può risultare dall'atto impugnatorio considerato nel suo complesso; non è necessaria una corrispondenza analitica tra singole parti della sentenza gravata e singoli capi di censura, se il dissenso investe chiaramente la decisione.
  • In sede di cassazione, l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata non determina improcedibilità quando il documento sia comunque disponibile per il giudice di legittimità, in ossequio a un'interpretazione non formalistica e favorevole all'effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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