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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva presentato, con dichiarazione integrativa trasmessa il 27 dicembre 2018, una richiesta di rimborso IRES per l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, in relazione al periodo d'imposta 2013. L'Ufficio aveva opposto silenzio-diniego e la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il diniego, assumendo che il beneficio dovesse essere richiesto nella dichiarazione relativa all'anno di competenza e che la dichiarazione fiscale avesse natura negoziale e dunque irretrattabile, salvo prova della conoscenza o conoscibilità dell'errore da parte dell'Amministrazione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, in combinato con l'art. 1429 c.c., sostenendo che la dichiarazione dei redditi è atto di scienza emendabile e che il principio di emendabilità consente di correggere errori e omissioni anche in sede contenziosa, con conseguente illegittimità del diniego di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la dichiarazione dei redditi ha, di regola, natura di mera dichiarazione di scienza e giudizio, emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un indebito aggravio fiscale. Ha chiarito che il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 rileva ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito emergente dalla rettifica, ma non preclude l'azione contenziosa né l'istanza di rimborso nei termini di legge. Richiamando anche l'indirizzo favorevole dell'Agenzia e la giurisprudenza in materia di detassazione ambientale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro il silenzio-diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico dell'Agenzia quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    consente l'integrazione delle dichiarazioni annuali per correggere errori e omissioni entro i termini di esercizio del potere accertatore

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    il termine ivi previsto opera per la dichiarazione integrativa a favore e per l'utilizzo in compensazione del credito, ma non esclude la contestazione in giudizio né l'istanza di rimborso nei termini

  • art. 1429 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro per sostenere l'emendabilità dell'errore, in tema di disciplina dell'errore negoziale

  • art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997

    richiamato per delimitare l'ambito di utilizzo in compensazione dell'eventuale credito risultante dalla rettifica

  • art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    richiamato come termine autonomo per l'istanza di rimborso dopo la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fondamento del principio per cui il contribuente non può essere assoggettato a tributi più gravosi di quelli previsti per legge

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro di correttezza e oggettività dell'azione amministrativa

  • art. 25, comma 10, D.Lgs. n. 28/2011

    richiamato per la disciplina della tariffa incentivante del conto energia, rilevante nel tema della cumulabilità dei benefici fiscali

  • art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000

    norma agevolativa sulla c.d. detassazione ambientale, oggetto della richiesta di rimborso

  • art. 19 del D.M. 5 luglio 2012

    ha chiarito la cumulabilità dei benefici fiscali, ponendo fine all'incertezza interpretativa

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi, di regola, non ha natura negoziale ma costituisce una dichiarazione di scienza e di giudizio; perciò è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che comportino un indebito aggravio fiscale.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore incide sull'utilizzo in compensazione del credito emerso dalla rettifica, ma non limita il potere del contribuente di contestare in giudizio la pretesa tributaria né l'autonoma azione di rimborso nei termini di legge.
  • L'emendabilità della dichiarazione è funzionale a evitare un prelievo non conforme alla capacità contributiva e a preservare la correttezza dell'azione amministrativa.
  • Quando un'agevolazione fiscale è stata in un primo momento incerta nella sua cumulabilità con altri benefici, il successivo chiarimento normativo o amministrativo può rilevare ai fini dell'ammissibilità della richiesta di riconoscimento dell'agevolazione anche mediante rettifica o rimborso, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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