Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2008 recuperando a tassazione euro 539.288,43, ritenuti proventi illeciti percepiti dal contribuente a titolo di incentivo all'esodo in misura superiore a quanto deliberato dall'organo competente. La ripresa era fondata su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, a sua volta originato da un procedimento penale per condotte asseritamente distrattive e qualificabili come appropriazione indebita o abuso d'ufficio. La CTR aveva annullato l'atto perché, da un lato, non era stata individuata con precisione la somma da considerare provento illecito e, dall'altro, il procedimento penale non risultava definito, ritenendosi necessaria una previa definizione in sede penale o comunque un accertamento più saldo dell'illecito. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993, sostenendo che la tassazione del maggior reddito derivante da illecito è possibile anche in assenza di una sentenza penale definitiva, poiché i giudizi penale e tributario sono autonomi. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per non avere il giudice tributario, in un giudizio di impugnazione-merito, rideterminato l'eventuale minor imponibile e per avere invece annullato integralmente l'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio decidendi è che, ai fini dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993, non è necessario che il reato presupposto sia definito con sentenza penale irrevocabile; è sufficiente che il fatto illecito non sia stato definitivamente escluso nella sua materialità e che il giudice tributario ne valuti incidentalmente la sussistenza, nel rispetto dell'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale. L'erroneità della CTR sta nell'aver subordinato la tassazione alla definizione del procedimento penale senza svolgere tale valutazione incidentale. Poiché l'accoglimento del primo motivo è stato ritenuto assorbente, non è stata esaminata la censura sul capo relativo all'omessa rideterminazione della base imponibile.
Norme richiamate
Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale
I proventi illeciti, se non già sequestrati o confiscati, sono imponibili; non occorre una condanna penale definitiva, ma è sufficiente che il fatto costitutivo dell'illecito non sia stato definitivamente escluso e che il giudice tributario ne valuti incidentalmente la sussistenza.
art. 6, comma 1, d.P.R. 917/1986
Serve per individuare le categorie reddituali in cui, se classificabili, i proventi illeciti vanno ricondotti; in difetto, restano comunque imponibili come redditi diversi secondo la disciplina speciale richiamata.
art. 36, comma 34-bis, d.l. 223/2006
È richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 14, comma 4, L. 537/1993, con efficacia retroattiva.
Richiamato solo per la fase camerale e la proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata.
d.lgs. 546/1992, artt. 1, comma 2, 2 e 19
Richiamati nel secondo motivo per sostenere che il giudice tributario avrebbe dovuto decidere sul merito della pretesa anziché limitarsi all'annullamento integrale dell'atto.
Richiamati nel secondo motivo a sostegno della necessità di pronuncia sul merito nei limiti della domanda e della pretesa impositiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione dei proventi derivanti da fatti illeciti, non è necessario un giudicato penale di condanna: è sufficiente che il fatto illecito non sia stato definitivamente escluso nella sua materialità e che il giudice tributario compia una valutazione incidentale della sua sussistenza.
- L'autonomia tra giudizio tributario e giudizio penale impedisce di subordinare automaticamente la ripresa a tassazione alla definizione del processo penale; il giudice tributario deve verificare in proprio i presupposti della pretesa fiscale, nei limiti della sua cognizione incidentale.
- Se la censura principale investe la mancata applicazione del principio di autonomia tra giudizio penale e tributario, l'esame delle ulteriori censure può restare assorbito.
- La norma sui proventi illeciti si applica anche quando le somme non siano classificabili in una specifica categoria reddituale tipica, dovendo in tal caso essere attratte nella categoria dei redditi diversi.
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