Cassazione Civile, Ordinanza n. 00826/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e posto a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato l'IMU per l'anno 2015 su un appartamento con box pertinenziale sito nel territorio comunale, negando l'esenzione per abitazione principale perché il contribuente e il suo nucleo familiare non risultavano anagraficamente residenti nel Comune di Ciampino, ma a Roma. La commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo decisiva la dimora di fatto stabile nell'immobile sin dal 1981 e valorizzando la peculiarità dell'assetto territoriale della zona, oltre alla circostanza che il trasferimento formale della residenza era possibile dal 1986. Il Comune ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che, per l'esenzione IMU, la qualifica di abitazione principale richiede cumulativamente la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile, sicché la sola abitualità di fatto non basta.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata proposta censura per violazione o falsa applicazione di legge.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
La norma sull'IMU per l'abitazione principale è interpretata nel senso che, in via ordinaria, richiede sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare nell'immobile.
art. 1, comma 743, legge n. 160 del 2019
È richiamato per precisare che i soggetti passivi IMU sono i possessori dell'immobile.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, la regola ordinaria richiede la compresenza di dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile oggetto del beneficio.
- Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non consentono estensioni analogiche fondate solo su situazioni di fatto non corrispondenti ai requisiti legali.
- La mera abitualità della dimora, ove manchi la residenza anagrafica prescritta dalla disciplina applicabile al periodo d'imposta, non è sufficiente a fondare l'esenzione.
- In sede di legittimità, la cassazione può decidere nel merito e rigettare il ricorso introduttivo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00830/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →