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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11006/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, con sanzioni, relativo ad aree ed edifici situati nella zona tecnica dell’aeroporto, già ricevuti in concessione da una società di gestione aeroportuale e poi dati in sub-concessione, con autorizzazione ministeriale, a una compagnia aerea che vi aveva edificato e utilizzato i manufatti per manutenzione aeromobili, addestramento equipaggi e altre esigenze tecnico-operative. La sentenza di appello aveva ritenuto che il soggetto passivo restasse la concessionaria, valorizzando la percezione del canone e la mancata sostituzione del sub-concessionario nel rapporto concessorio con l’amministrazione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia su motivi di appello relativi alla motivazione dell’atto impositivo e alla tutela del legittimo affidamento; violazione delle norme sull’ICI per avere la CTR ritenuto che il concessionario di aree demaniali sia sempre soggetto passivo, senza considerare la sub-concessione assentita; ulteriore violazione delle norme tributarie e dell’art. 1140 c.c. per aver attribuito alla concessionaria il possesso e la fruizione dei cespiti solo perché percepiva il canone; omessa pronuncia e violazione delle norme sulle sanzioni per la pretesa obiettiva incertezza interpretativa sulla soggettività passiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l’autotutela sostitutiva concentri la pretesa nel nuovo atto, impugnabile dal contribuente, senza necessità che esso recepisca le difese rivolte contro l’atto originario; inoltre ha escluso un vizio di omessa pronuncia, perché il tema era stato implicitamente respinto dalla decisione sulla soggettività passiva. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel ritenere automaticamente soggetto passivo ICI il concessionario, senza accertare la natura del rapporto di sub-concessione e la reale disponibilità del bene in capo al sub-concessionario. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese, affinché verifichi in fatto la natura del rapporto sub-concessorio e applichi il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità del ricorso è stata respinta perché le censure non erano manifestamente infondate in diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporta implicitamente il rigetto del motivo o è logicamente incompatibile con esso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale è stato escluso per il primo motivo e per il quarto, quest’ultimo poi assorbito.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell’atto impositivo, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente sulla motivazione dell’atto impositivo, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 10 L. 212/2000

    il legittimo affidamento non deriva dalla mera esistenza di un precedente avviso viziato; servono specifiche indicazioni erronee o condotte contraddittorie dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992

    norma richiamata nella censura sulla soggettività passiva ICI.

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    «Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario»

    la disposizione va letta nel senso che, in presenza di sub-concessione assentita dal concedente e funzionalmente inserita nella gestione del servizio pubblico, la soggettività passiva può gravare sul sub-concessionario che ha la disponibilità del bene.

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per contestare l’attribuzione del possesso alla concessionaria sulla sola base del canone percepito.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sanzionatorie e allo Statuto del contribuente in tema di obiettiva incertezza.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    richiamato per l’esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza interpretativa.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 130/2022

    indica la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio.

  • art. 9, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 23/2011

    «Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario»

    la stessa logica normativa è stata estesa, per identità di ratio, al sub-concessionario che utilizzi il bene per la gestione del servizio pubblico.

  • art. 1, comma 743, terzo periodo, L. 160/2019

    «Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario»

    norma sulla nuova IMU interpretata in modo coerente con il principio di autonomia rilevante della sub-concessione.

  • art. 934 c.c.

    richiamato per l’accessione delle opere realizzate sul bene demaniale.

  • art. 952 c.c.

    richiamato per l’assimilazione del diritto del concessionario al diritto di superficie/proprietà superficiaria.

  • art. 45-bis cod. nav.

    richiamato come modello di affidamento a terzi di attività nell’ambito della concessione, utile per leggere la sub-concessione aeroportuale.

  • art. 704 cod. nav.

    richiamato per la disciplina della concessione di gestione totale aeroportuale.

  • art. 705 cod. nav.

    definisce il gestore aeroportuale quale soggetto cui è affidata l’amministrazione e la gestione delle infrastrutture aeroportuali.

  • art. 133, lett. b), c.p.a.

    richiamato per la distinzione tra sub-concessioni assentite e non assentite sotto il profilo della giurisdizione.

  • art. 17 della convenzione 26 giugno 1974 n. 2820

    riconosceva alla concessionaria la facoltà di consentire l’uso e sub-concessioni parziali di aree e beni aeroportuali.

  • art. 14, comma 3, d.l. 333/1992 convertito in L. 359/1992

    richiamato sulla proroga della concessione aeroportuale.

  • art. 10, comma 1, L. 57/2001

    richiamato come interpretazione autentica della proroga della concessione.

  • art. 18, comma 3, L. 388/2000

    ha modificato l’art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992 ampliando la soggettività passiva ICI alle concessioni su aree demaniali.

Massime di principio

  • In tema di ICI, IMU e nuova IMU, la previsione che individua nel "concessionario" il soggetto passivo delle aree demaniali deve essere letta in modo sostanziale e funzionale: se il bene è stato affidato in sub-concessione assentita dall’amministrazione concedente a un terzo che ne abbia la concreta disponibilità e lo utilizzi per la gestione del servizio pubblico, la soggettività passiva può gravare sul sub-concessionario.
  • L’autotutela sostitutiva concentra la pretesa tributaria nell’atto successivo: il contribuente deve impugnare il nuovo avviso e non l’atto originario ritirato; il nuovo atto non è tenuto a recepire le difese già svolte contro il precedente provvedimento.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur priva di espressa statuizione su uno specifico motivo, ne comporti necessariamente il rigetto per incompatibilità logico-giuridica con la ratio decidendi adottata.
  • Il legittimo affidamento del contribuente non discende dalla sola esistenza di un precedente atto impositivo illegittimo o errato; occorrono specifiche indicazioni fuorvianti o condotte contraddittorie dell’amministrazione idonee a generare una stabilità ragionevolmente tutelabile.
  • Per distinguere la locazione dalla sub-concessione di beni demaniali in ambito aeroportuale, non è decisiva la natura demaniale del bene, ma la causa concreta del rapporto: se il terzo è tenuto non solo a rispettare una destinazione, ma ad attuarla mediante attività strumentali o complementari al servizio pubblico, il rapporto è di sub-concessione e non di mera locazione.
  • La percezione di un canone da parte del concessionario non esclude, di per sé, che il presupposto impositivo si realizzi in capo al sub-concessionario, se quest’ultimo è il soggetto che effettivamente subentra nel godimento funzionale del bene e partecipa alla gestione del servizio pubblico.
  • Nelle concessioni di gestione totale aeroportuale, il rapporto concessorio e il rapporto sub-concessorio sono funzionalmente collegati ma distinti; il secondo può assumere rilevanza fiscale autonoma quando il sub-concessionario riceva, con il consenso dell’amministrazione, la disponibilità del bene per attività ausiliarie, sussidiarie e complementari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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