Cassazione Civile, Ordinanza n. 11004/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per conto del Comune, con cui si richiedeva a una società socia al 52% di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese il pagamento di un debito ICI della società estinta, relativo ad annualità pregresse. La società destinataria contestava l'atto assumendo, in sintesi, che: 1) una socia di società di capitali non risponde illimitatamente dei debiti sociali; 2) la responsabilità del socio ex art. 2495 c.c. presuppone, comunque, la prova di quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione, prova che il creditore non aveva fornito; 3) il Comune non era legittimato a resistere, perché, essendo divenuti definitivi gli avvisi di accertamento presupposti, l'ingiunzione sarebbe stata impugnabile solo per vizi propri e nei confronti del concessionario. Il Comune resisteva sostenendo, invece, la legittimità della pretesa e in appello aveva richiamato documentazione relativa alla ripartizione dell'attivo tra i soci. La ricorrente denunciava violazione degli artt. 10, 19, 57 e 58 d.lgs. 546/1992, dell'art. 2462 c.c. e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune e aveva altrettanto erroneamente ammesso nuove allegazioni e nuovi documenti in appello, fondati su una diversa ricostruzione della responsabilità del socio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nel considerare inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione passiva del Comune: la controversia non riguardava la mera regolarità formale dell'ingiunzione o dei presupposti avvisi, ma il diritto dell'ente impositore di pretendere il pagamento dal socio, sulla base dell'asserita illimitata responsabilità di quest'ultimo, tesi incompatibile con il regime delle società di capitali e con l'art. 2495 c.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società, le obbligazioni si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso in liquidazione, salvo il diverso regime delle società di persone o dei soci illimitatamente responsabili. Ha inoltre affermato che l'onere di provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione di somme da parte del socio grava sul creditore. Poiché la pretesa originaria era costruita sull'erroneo presupposto della responsabilità illimitata del socio, la produzione documentale in appello volta a dimostrare l'avvenuta percezione di beni residui integrava un tema nuovo e diverso rispetto a quello dedotto con l'ingiunzione, e non poteva essere utilizzata per sorreggere la domanda. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando l'ingiunzione fiscale. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
richiamati per contestare la legittimazione passiva e l'individuazione del soggetto contro cui proporre il ricorso nel processo tributario.
invocato per censurare l'introduzione di domande e motivi nuovi in appello.
invocato per censurare il deposito e l'utilizzo di documentazione nuova in appello.
richiamato per affermare la responsabilità limitata dei soci di società a responsabilità limitata.
dopo la cancellazione della società, i creditori sociali insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; il creditore deve provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione da parte del socio.
richiamato come principio di garanzia patrimoniale generica, coordinato con la disciplina della responsabilità dei soci della società estinta.
richiamato a conferma della regola che la responsabilità dei soci per debiti tributari si collega a quanto ricevuto anche in epoca precedente alla liquidazione.
richiamato in via analogica per descrivere il concessionario della riscossione come soggetto incaricato di ricevere il pagamento per conto del creditore.
menzionato per escluderne l'applicazione analogica alla estinzione della società cancellata.
art. 12, secondo comma, preleggi
richiamato per escludere l'analogia tra estinzione della società e morte della persona fisica.
applicato per affermare che l'onere della prova della distribuzione dell'attivo e della riscossione delle somme grava sul creditore.
artt. 83 d.l. n. 83/2020 e 36 d.l. n. 23/2020
richiamati solo ai fini della tempestività della notifica del ricorso per cassazione, con riferimento alla sospensione dei termini.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, i soci rispondono dei debiti sociali secondo il regime previsto dall'art. 2495 c.c.: per le società di capitali la responsabilità è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione, salvo il diverso regime dei soci che già rispondevano illimitatamente.
- Nel giudizio promosso dal creditore contro il socio della società estinta, la distribuzione dell'attivo finale e la riscossione di una quota da parte del socio costituiscono fatti costitutivi della pretesa, che il creditore deve allegare e provare.
- Se l'atto impositivo o di riscossione è costruito sull'erroneo presupposto dell'illimitata responsabilità del socio, non è consentito sostenerlo in appello con una diversa domanda fondata sulla responsabilità limitata ex art. 2495 c.c. e su nuovi documenti che introducano un tema di indagine diverso.
- Quando la controversia investe non la mera regolarità dell'atto esecutivo o di riscossione, ma il diritto sostanziale del creditore a pretendere il pagamento dal socio, il soggetto legittimato a contraddire è l'ente titolare del credito.
- Il concessionario della riscossione, quando agisce quale mero incaricato alla riscossione, non sostituisce il titolare sostanziale del credito nella contestazione che investe il fondamento della pretesa tributaria.
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