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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11000/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un complesso immobiliare sito nel Comune, affidato in concessione a una società. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che la concessione, avente a oggetto progettazione, realizzazione e gestione del completamento di un palazzo dei congressi per trent'anni con previsione di retrocessione del bene al Comune, integrasse un diritto personale di godimento assimilabile alla locazione; da ciò aveva tratto la conseguenza che la società non fosse soggetto passivo dell'imposta perché non proprietaria del bene. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, nel caso di concessione su area demaniale, il soggetto passivo dell'ICI è il concessionario. La società ha resistito con controricorso e ha sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso le eccezioni di inammissibilità della controricorrente, osservando che, essendo dedotta una violazione di legge, non opera la regola della doppia conforme e che il ricorso non mirava a una nuova qualificazione del rapporto concessorio, ma censurava il mancato esame della decisiva questione della demanialità del bene. Richiamando un precedente reso tra le stesse parti su annualità analoga, la Corte ha ribadito che, ai fini ICI, l'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, modificando l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, ha reso il concessionario soggetto passivo anche formale nelle concessioni su aree demaniali, facendo venir meno la necessità di indagare se la concessione attribuisca diritti reali o personali. Poiché la decisione impugnata non aveva accertato se il bene avesse natura demaniale, limitandosi a escludere la soggettività passiva per la qualificazione del rapporto come diritto personale di godimento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà preliminarmente verificare la natura demaniale del bene e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte osserva che la regola della doppia conforme opera per il vizio motivazionale, non per la violazione di legge.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Nel caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo dell'ICI è il concessionario.

  • art. 18, comma 3, l. n. 388/2000

    "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"

    Ha modificato l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, rendendo il concessionario soggetto passivo non solo sostanziale ma anche formale dell'ICI a partire dal 2001.

Massime di principio

  • In materia di ICI, quando il bene oggetto di concessione ha natura demaniale, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta a partire dall'annualità 2001, senza che sia necessario indagare se la concessione attribuisca diritti reali o personali di godimento.
  • La questione decisiva ai fini dell'assoggettamento all'ICI non è la qualificazione civilistica del rapporto concessorio, ma l'accertamento preliminare della natura demaniale o meno del bene concesso.
  • Il ricorso per cassazione che deduca violazione di legge non è soggetto alla regola della doppia conforme prevista per il vizio motivazionale.
  • Se il giudice di merito decide la controversia sulla base di una qualificazione del rapporto non decisiva e omette di accertare il presupposto normativo rilevante, la sentenza deve essere cassata con rinvio per il necessario accertamento di tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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