Cassazione Civile, Ordinanza n. 11005/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune chiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2013 su un'area fabbricabile. Il contribuente impugnava l'atto sostenendo, da un lato, che il bene fosse stato assegnato all'ex coniuge in sede di separazione e, quindi, non dovesse rimanere nella sua soggettività passiva; dall'altro, che l'area avesse perso o ridotto la propria edificabilità per effetto di un esproprio parziale realizzato da ANAS per la costruzione di una nuova strada. In cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.l. n. 201/2011, per avere la CTR escluso la prova dell'assegnazione dell'area al coniuge separato, nonostante le sentenze del giudice civile; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., insistendo sull'assegnazione dell'intero compendio familiare e sull'esproprio parziale con conseguente richiesta di riclassamento a zona agricola; (3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di spese, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto compensarle invece di porle a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo e la prima parte del secondo perché il giudice di merito aveva compiuto un accertamento fattuale sulla mancata prova che l'area fabbricabile fosse stata assegnata all'ex coniuge, accertamento non sindacabile in cassazione nei termini proposti. Ha aggiunto che il ricorrente si era limitato a proporre una diversa lettura delle sentenze civili senza denunciare la violazione dei criteri ermeneutici applicabili alla loro interpretazione. Ha inoltre escluso che l'omesso esame potesse riguardare il dedotto deprezzamento dell'area residua, trattandosi non di un fatto storico decisivo ma di una questione/valutazione giuridica e difensiva. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia espressamente motivato sul mancato uso di tale facoltà. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. c), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno dell'esclusione della soggettività passiva IMU in relazione all'assegnazione della casa coniugale; la Corte non accoglie la censura perché l'asserita assegnazione dell'area non risulta provata in fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare questioni, punti controversi, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso è disattesa perché la doglianza del comune era estranea al contenuto del requisito di autosufficienza così prospettato.
art. 12 e ss. preleggi
Le sentenze civili richiamate dal ricorrente, nella parte in cui fungono da base interpretativa del regime dell'assegnazione, avrebbero dovuto essere censurate mediante denuncia della violazione dei canoni interpretativi, non con una mera contrapposizione valutativa.
artt. 1362 ss. c.c.
Se la parte della sentenza civile richiamata integra un documento rilevante, la sua lettura in sede di legittimità richiede la deduzione della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale/documentale.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica che non sia stata violata la regola secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione può incidere sulla soggettività passiva del tributo solo se risulti provato che l'assegnazione abbia riguardato anche il bene specificamente tassato; non basta un richiamo generico a una decisione civile se non emerge l'identità tra il bene assegnato e quello oggetto di imposizione.
- In cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito in una censura di violazione di legge o di omesso esame di un fatto, quando in realtà si sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
- La lettura di una sentenza civile richiamata come presupposto fattuale o documentale deve essere censurata, in sede di legittimità, mediante la deduzione della violazione dei criteri legali di interpretazione pertinenti, non mediante una mera contrapposizione della propria lettura a quella del giudice di merito.
- La scelta di compensare o meno le spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione può intervenire solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa o sia violato il limite legale del potere di regolazione delle spese.
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