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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10999/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui un Comune ha liquidato l'ICI per gli anni 2008-2011 su alcuni immobili intestati catastalmente alla contribuente. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, valorizzando l'intestazione catastale come presunzione della titolarità dei beni e ritenendo non idonea la prova contraria offerta dalla contribuente, anche perché gli immobili non risultavano trascritti a suo nome nei registri immobiliari e non era stata modificata la situazione catastale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza e del giudizio di appello per omessa o errata comunicazione dell'avviso di trattazione in camera di consiglio e del dispositivo, con lesione del diritto di difesa e tardiva conoscenza della decisione; secondo, violazione delle norme in tema di pubblicità immobiliare e presunzioni, sostenendo che i dati catastali avessero solo valore indiziario e che la prova contraria fosse stata fornita. La Corte ha però rilevato che il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza, e che né la mancata comunicazione né la disciplina sulla sospensione dei termini per le liti definibili col Comune potevano spostare quel termine, anche perché la contribuente aveva partecipato al giudizio di appello e quindi non era contumace involontaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha affermato che nel processo tributario la comunicazione del dispositivo ex art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ha funzione solo informativa e non incide sulla decorrenza del termine lungo di impugnazione, che resta ancorato alla pubblicazione/deposito della sentenza. Ha inoltre escluso l'applicazione della disciplina del contumace involontario, poiché la contribuente era costituita in appello, e ha negato la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119/2018 in mancanza di allegazione e prova dell'adesione del Comune alla procedura di definizione agevolata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato come parametro per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento; la Corte non entra nel merito della doglianza perché reputa il ricorso tardivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È indicato come parametro del secondo motivo per denunciare violazione di legge in tema di pubblicità immobiliare e presunzioni.

  • art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità derivante dall'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione.

  • art. 37, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito"

    La comunicazione del dispositivo ha natura informativa e non costitutiva della pubblicazione della sentenza; non fa decorrere il termine lungo di impugnazione, che decorre dal deposito.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, insieme agli artt. 31 e 37 del d.lgs. n. 546/1992, per sostenere la nullità del procedimento di appello.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza e non dalla comunicazione del dispositivo; la tardività del ricorso determina l'inammissibilità.

  • art. 2643 c.c.

    Invocato nel secondo motivo per contestare la rilevanza delle risultanze catastali e della pubblicità immobiliare.

  • art. 2657 c.c.

    Invocato nel secondo motivo per contestare la pretesa presuntiva desunta dalle risultanze catastali.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato nel secondo motivo per sostenere che i dati catastali non integrerebbero una presunzione sufficiente a fondare la pretesa fiscale.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (ndr. 24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019"

    La sospensione opera solo per le controversie definibili e richiede, nelle liti con enti territoriali, la prova dell'adesione dell'ente alla procedura prevista dalla norma.

  • art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018

    Per le controversie con enti territoriali la definizione agevolata presuppone una specifica scelta regolamentare dell'ente; tale circostanza deve essere allegata e provata da chi invoca la sospensione dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituite ha sola funzione informativa e non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare, che resta ancorato al deposito della decisione.
  • La nullità della sentenza o del procedimento di appello non sposta il termine di impugnazione quando la parte era comunque a conoscenza del processo e ha partecipato al giudizio; tali vizi devono essere fatti valere tempestivamente come motivi di gravame.
  • La disciplina dell'impugnazione tardiva del contumace involontario non è applicabile alla parte che si sia costituita nel giudizio di merito, poiché in tal caso la conoscenza del processo è pacifica.
  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili ex d.l. n. 119/2018, quando la lite riguarda un ente territoriale, richiede la prova dell'adesione dell'ente alla procedura di definizione agevolata; tale circostanza integra il fatto costitutivo del beneficio invocato.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza, il ricorso è inammissibile a prescindere dall'esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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