Cassazione Civile, Ordinanza n. 10998/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008, con cui il Comune le aveva liquidato imposta su vari immobili. In primo grado e in appello la contribuente aveva contestato: la riferibilità ad essa di alcuni mappali; la titolarità e prova catastale dei beni; la destinazione agricola di alcune particelle; l'incidenza di un vincolo paesaggistico sul valore imponibile; nonché la legittimazione del soggetto che aveva svolto l'accertamento/riscossione per conto del Comune. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 36 d.lgs. 546/1992 per asserita omessa pronuncia, errori nel richiamo della sentenza appellata e dell'anno d'imposta, e motivazione carente; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 per mancanza di prova della titolarità dei beni e contestazione dell'efficacia probatoria delle risultanze catastali; 3) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 2135 c.c. per la mancata considerazione dell'uso agricolo; 4) violazione dell'art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006, degli artt. 4 e 11 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c. per asserita incompetenza del soggetto delegato e difetto di prova dei poteri di Melanide S.p.A. e della sua organo; 5) violazione di varie norme sul contenuto motivazionale dell'avviso e omesso esame, per carenza di motivazione sulla base imponibile delle aree fabbricabili e sull'incidenza del vincolo paesaggistico.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli errori su numero della sentenza e anno d'imposta erano meri errori materiali non incidenti sulla riferibilità della decisione, e perché la doglianza era generica quanto all'omessa pronuncia; ha respinto il secondo motivo perché generico e perché la CTR si era attenuta al principio per cui la proprietà può essere provata anche tramite presunzioni e risultanze catastali, con conseguente onere della contribuente di provare il contrario; ha respinto il terzo motivo perché la valutazione sulla mancata prova dell'uso agricolo riguardava un apprezzamento di merito, non aggredibile come violazione di legge; ha respinto il quarto motivo affermando che il Comune può affidare a terzi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997, anche l'accertamento oltre che la riscossione, e che, in caso di contestazione della delega, incombe sul contribuente l'onere di specificarne l'illegittimità; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché formulato in modo promiscuo, cumulando vizi eterogenei, e perché non autosufficiente nella parte in cui contestava la motivazione dell'avviso senza trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione del Comune; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta per genericità e per assenza di un'effettiva omissione di pronuncia.
Usato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto esistente una motivazione sufficiente e non apparente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e che ciascun vizio deve essere specificamente dedotto e riconducibile alla corretta categoria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è sufficiente se espone gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, senza dover confutare ogni singolo argomento difensivo.
Invocato per il presupposto impositivo dell'ICI; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR ha accertato in fatto l'attribuzione catastale dei beni e il relativo onere di prova contraria gravava sulla contribuente.
Richiamato per affermare che il regime probatorio rigoroso vale nelle azioni di rivendicazione; fuori da tale ipotesi la proprietà può essere dimostrata anche mediante presunzioni e risultanze catastali.
art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1992
Richiamato in relazione alla dedotta destinazione agricola dei terreni; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente apprezzato la mancanza di prova dell'attualità dell'uso agricolo nel periodo d'imposta.
Richiamato solo in connessione alla pretesa destinazione agricola dei beni; non è stata ravvisata violazione di legge, ma un dissenso sulla valutazione di merito.
art. 1, commi 161 e 162, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente sui requisiti dell'accertamento; la Corte ha escluso il vizio denunciato e ha distinto la motivazione dell'atto dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Invocato quanto alla competenza/legittimazione all'accertamento; la Corte ha ritenuto che, tramite convenzione, il Comune possa affidare a terzi l'accertamento e la riscossione.
Richiamato dalla ricorrente sul potere di accertamento; la Corte lo ha esaminato nel contesto dell'affidamento del servizio a soggetti terzi.
Richiamato più volte sulla distribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha escluso inversioni improprie dell'onere e ha posto a carico della contribuente la prova dei fatti impeditivi o dell'illegittimità della delega.
Norma centrale per affermare che il Comune può affidare a soggetti terzi, mediante convenzione, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Richiamato per la motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto inammissibile/infondato il rilievo per difetto di autosufficienza e per confusione tra motivazione e prova.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'atto impositivo; non è stata ravvisata violazione autonoma nel ragionamento della Corte.
art. 3, lett. b), L. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione amministrativa; la Corte ha distinto il requisito formale della motivazione dalla prova dei fatti.
Richiamato nella censura sulla base imponibile delle aree fabbricabili; il motivo è stato dichiarato inammissibile per cumulo eterogeneo di vizi e difetto di autosufficienza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dalla ricorrente sul valore delle aree fabbricabili; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per inammissibilità.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento ICI; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'indicazione del numero della sentenza impugnata o dell'anno d'imposta non comporta, di per sé, nullità o omessa pronuncia se non incide sulla chiara riferibilità della decisione alla controversia.
- La sentenza è sufficientemente motivata quando espone gli elementi fattuali e giuridici essenziali della decisione; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, potendosi ritenere disattesi implicitamente gli argomenti non accolti.
- In cassazione, la doglianza sulla motivazione o sulla prova di un atto impositivo richiede autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o riassumere il contenuto rilevante dell'atto e indicare specificamente i passi censurati.
- Fuori dall'azione di rivendicazione, la proprietà di un bene può essere dimostrata anche per presunzioni e mediante risultanze catastali; una volta che tali elementi siano valorizzati dal giudice di merito, incombe sulla parte che contesta la titolarità l'onere di provare il contrario.
- Nel processo tributario non è sufficiente dedurre genericamente l'assenza di prova del presupposto impositivo o l'illegittimità della delega ad un concessionario: occorre indicare in modo specifico i fatti impeditivi o i profili di illegittimità allegati.
- Il Comune può affidare, nei limiti dell'art. 52 d.lgs. 446/1997, a soggetti terzi anche l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali; in caso di contestazione della legittimità dell'affidamento, il contribuente deve allegare e provare i relativi vizi.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga vizi eterogenei ex art. 360 c.p.c. senza una chiara distinzione delle censure e senza consentire alla Corte di individuare il preciso parametro violato.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è un requisito formale di legittimità dell'atto, distinto dalla prova della fondatezza nel merito della pretesa tributaria; la contestazione dell'una non equivale alla contestazione dell'altra.
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