Cassazione Civile, Ordinanza n. 31554/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di classamento e di attribuzione di rendita catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA, relativo a tre immobili siti in Roma e classificati nelle categorie D/5, D/8 ed E/3. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e legittima la revisione della rendita mediante stima diretta. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché la CTR si sarebbe limitata a recepire acriticamente le difese dell'Ufficio; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, assumendo che l'avviso non indicasse adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della nuova rendita; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla determinazione della rendita catastale, sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato correttamente la rideterminazione del valore degli immobili e che non fosse stata considerata una perizia stragiudiziale di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o incomprensibile, poiché la CTR aveva comunque esposto le ragioni del proprio convincimento. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso non riportava il contenuto testuale dell'avviso contestato, e ha ribadito che, nella procedura DOCFA e per immobili di categoria speciale o particolare, la motivazione dell'avviso può ritenersi sufficiente quando la pretesa si fondi su stima diretta e i dati dichiarati dal contribuente non siano stati disattesi. Ha inoltre rilevato che, per tali immobili, il sopralluogo non è condizione di legittimità dell'atto e che il saggio di capitalizzazione non è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la perizia stragiudiziale di parte ha valore indiziario e la sua mancata valutazione non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo; le valutazioni probatorie del giudice di merito non sono sindacabili in cassazione come mera alternativa lettura del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata esclusa perché la sentenza di appello non era priva di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il minimo costituzionale della motivazione risultava rispettato
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma di deduzione del vizio di nullità della sentenza
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione dell'avviso di accertamento è ritenuta sufficiente quando indica presupposti di fatto e ragioni giuridiche; nel caso concreto, per la Corte, tale requisito era soddisfatto
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato quale parametro generale di motivazione degli atti amministrativi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge in tema di motivazione dell'avviso e di riparto dell'onere della prova
richiamato per sostenere l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che il contribuente deve confutare la stima diretta quando l'atto sia fondato su elementi tecnici dell'Ufficio
art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
citato nel motivo relativo alla prova e alla rideterminazione del valore degli immobili
la Corte lo richiama in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 3, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
richiamato quale base normativa della dichiarazione di accatastamento
art. 56, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato in materia di accatastamento e determinazione della rendita
art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16
richiamato come norma che disciplina la procedura DOCFA
richiamato come disciplina della procedura DOCFA, ritenuta base del procedimento di classamento
art. 10, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
"La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati ... è determinata con stima diretta per ogni singola unità"
per i fabbricati speciali o particolari la rendita si determina con stima diretta
art. 30, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità"
conferma che per determinate categorie catastali la rendita è accertata con stima diretta
art. 37, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per affermare che il reddito dei fabbricati a destinazione speciale o particolare è determinato mediante stima diretta
art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604
richiamato come ulteriore base normativa della stima diretta per determinate categorie immobiliari
art. 28, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato nel quadro normativo della determinazione del capitale fondiario e della stima diretta
art. 29, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato in relazione al saggio di capitalizzazione e alla determinazione del capitale fondiario
D.M. 14 dicembre 1991
richiamato per i moltiplicatori applicabili alle rendite catastali dei gruppi D ed E, da cui si ricava il saggio di capitalizzazione in senso inverso
art. 52, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato quale norma collegata ai moltiplicatori per la determinazione del valore immobiliare ai fini fiscali
art. 34, comma 5, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
richiamato quale norma collegata ai moltiplicatori fiscali
art. 12, comma 1, D.L. 14 marzo 1988, n. 70
richiamato quale norma collegata ai moltiplicatori fiscali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha escluso che la perizia stragiudiziale integrasse un fatto decisivo omesso
Massime di principio
- Nel classamento catastale seguito a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio non disattenda i dati fattuali dichiarati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore.
- Per gli immobili appartenenti a categorie per le quali la legge prevede la stima diretta, l'Amministrazione può fondare l'attribuzione della rendita sulle risultanze documentali disponibili; il sopralluogo non costituisce requisito di legittimità dell'atto, ma soltanto un possibile mezzo istruttorio.
- Nei ricorsi per cassazione che contestano la motivazione di un avviso amministrativo, il ricorrente deve rispettare l'autosufficienza, trascrivendo o riproducendo i passaggi dell'atto ritenuti erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire il controllo di legittimità.
- Il saggio di capitalizzazione applicabile alla rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale o particolare non è rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio, ma è predeterminato dalla disciplina normativa e dai correlati moltiplicatori fiscali.
- La perizia stragiudiziale di parte ha valore meramente indiziario e la sua mancata considerazione non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio o di sostituzione del convincimento del giudice di merito con una diversa lettura delle prove.
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