DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge del 23 gennaio 1993 con numerose misure fiscali urgenti: agevolazioni per l’acquisto della prima casa, interventi su ICI/INVIM e catasto, proroghe e definizioni agevolate di pendenze tributarie, oltre a crediti d’imposta e norme transitorie. Molte disposizioni hanno effetti limitati al 1992-1993 o sono state poi abrogate.
Disposizioni tributarie urgenti su agevolazioni immobiliari, definizioni agevolate e catasto
Disposizioni tributarie urgenti su immobili, definizioni agevolate e catasto
Il provvedimento contiene un insieme molto ampio di misure fiscali straordinarie, in gran parte riferite alla gestione transitoria di imposte dirette, IVA, imposte immobiliari e contenzioso tributario. Molte norme hanno efficacia limitata nel tempo e diverse disposizioni risultano poi abrogate o superate.
Agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione
Per gli atti di acquisto formati, pubblicati, emanati o registrati dalla data di entrata in vigore del decreto si applicano le agevolazioni previste dalla disciplina richiamata, a condizione che l’acquirente dichiari di non possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione e di voler destinare l’immobile a propria abitazione principale.
Sono previste due regole centrali:
- il beneficio è subordinato a dichiarazione nell’atto, a pena di decadenza;
- se l’immobile agevolato è ceduto entro cinque anni, si perdono i benefici e sono dovute le imposte ordinarie con soprattassa del 30%, salvo riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Il comma disciplina anche il recupero del beneficio per atti relativi al periodo successivo al 1 gennaio 1992, con possibilità di istanza entro un anno e rimborso delle imposte pagate in misura ordinaria, se sussistono i requisiti.
Imposta comunale sugli immobili e regime per immobili particolari
Vengono introdotte modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili:
- riduzione del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati;
- esenzione per immobili utilizzati da enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), TUIR, destinati esclusivamente ad attività istituzionali assistenziali e sanitarie.
Per le persone fisiche non residenti è consentito il versamento dell’ICI in unica soluzione entro la scadenza di dicembre, con interessi al 3%; sono inoltre previste disposizioni di favore per il versamento dell’imposta straordinaria immobiliare entro il 15 dicembre 1993.
Per i cittadini italiani non residenti, un immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto è considerato adibito direttamente ad abitazione principale se non è locato.
Revisione catastale, tariffe d’estimo e ricorsi dei comuni
Il decreto dispone una revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, delle rendite catastali e dei criteri di classamento, basata sui valori di mercato e delle locazioni. La revisione è destinata ad avere effetto dal 1 gennaio 1995, poi prorogata al 1 gennaio 1997.
Nel frattempo:
- restano vigenti fino al 31 dicembre 1993 le tariffe e rendite determinate in precedenza;
- per l’anno 1994 trovano applicazione le tariffe e rendite determinate a seguito della revisione prevista;
- ai soli fini delle imposte dirette, alcune nuove tariffe più favorevoli possono operare retroattivamente dal 1 gennaio 1992.
I comuni possono proporre ricorso contro tariffe, rendite e delimitazione delle zone censuarie davanti alle commissioni censuarie provinciali, con termini accelerati. È prevista anche la possibilità di ricorso alla commissione censuaria centrale e il meccanismo del silenzio-assenso in caso di mancata decisione nei termini.
Semplificazioni catastali e organizzazione delle commissioni censuarie
Il provvedimento prevede:
- l’utilizzo dei dati provenienti dalle conservatorie e dall’anagrafe tributaria per l’aggiornamento del catasto edilizio urbano;
- la disciplina automatizzata delle dichiarazioni di variazione e delle volture catastali, anche con supporto informatico o telematico;
- la soppressione delle commissioni censuarie distrettuali e il trasferimento delle loro funzioni a quelle provinciali;
- un gettone di presenza per i componenti delle commissioni provinciali.
Le disposizioni organizzative sono in parte oggi superate da riforme successive.
Definizioni e sanatorie fiscali su redditi, IVA e INVIM
Sono prorogati al 20 giugno 1993 numerosi termini per dichiarazioni integrative e istanze collegati alla legge n. 413 del 1991, con regole differenziate per versamenti, interessi e sospensioni della riscossione.
Sono previste anche definizioni agevolate per:
- controversie pendenti in materia di INVIM, mediante pagamento della metà dell’imposta dovuta o della maggiore imposta accertata, con abbandono delle sanzioni;
- controversie relative a imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria;
- alcune controversie considerate pendenti ai fini delle sanatorie fiscali.
Per le dichiarazioni integrative IVA è inoltre riconosciuta validità anche se non sottoscritte in un quadro specifico, purché sottoscritte in calce.
Norme transitorie su redditi, imposte sostitutive, accertamento e sanzioni
Il testo contiene numerose modifiche alla disciplina di cui alla legge n. 413 del 1991, tra cui:
- prolungamento di termini per dichiarazioni, istanze e versamenti;
- disciplina degli interessi dovuti sulle somme versate tardivamente;
- sospensione dei termini di impugnativa e di ricorso fino al 20 giugno 1993 in diversi casi;
- regole per il controllo delle dichiarazioni di opzione e per le sanzioni in caso di infedeltà;
- definizione di rapporti tributari e previdenziali connessi a dichiarazioni integrative.
Sono anche previste norme particolari sui versamenti tardivi dovuti a scioperi bancari/esattoriali e sui contratti connessi a contributi previdenziali in specifiche vicende di regolarizzazione.
Credito d’imposta per la rete distributiva dei carburanti
Per gli anni 1992 e 1993 è autorizzata una spesa per concedere un credito d’imposta alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, al fine di favorire la ristrutturazione della rete distributiva.
Il credito:
- è utilizzabile ai fini IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- è commisurato ai litri di carburante erogati, con un limite massimo di 10 milioni di litri;
- segue modalità di esposizione in dichiarazione e controlli ministeriali.
Esito complessivo della normativa
Molte disposizioni hanno natura strettamente transitoria e riferita al periodo 1992-1993, mentre altre riguardano la disciplina catastale e gli incentivi fiscali immobiliari. Il provvedimento è in larga parte storicizzato e numerose previsioni risultano oggi abrogate o prive di applicazione pratica attuale.
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