Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 relativo a IRPEF, fondato su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello del contribuente e respinto quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente avesse adeguatamente dimostrato, tramite estratti conto, che le disponibilità bancarie provenivano da bonifici da altri conti correnti, incasso di cedole, disinvestimenti di titoli e rimborsi di fondi comuni, per importi già tassati. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata non aveva verificato se il contribuente avesse assolto l'onere di provare non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche la durata del loro possesso e il nesso eziologico tra tali somme e le spese/incrementi patrimoniali contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di somme già tassate o di redditi ulteriori, ma richiede anche la prova della loro disponibilità per un significativo arco temporale e di elementi sintomatici dell'effettivo utilizzo di quelle risorse per sostenere proprio le spese contestate, e non altre. La sentenza regionale è stata censurata perché aveva valorizzato soltanto la provenienza delle somme da redditi già tassati, senza delimitazione temporale della disponibilità e senza prova del nesso tra quelle somme e le specifiche spese. Il ricorso è stato quindi accolto; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamento sintetico, il contribuente che intenda superare la presunzione di maggior reddito deve provare non solo la disponibilità di redditi ulteriori, ma anche la loro durata, l'entità e circostanze sintomatiche del loro effettivo impiego per le spese contestate; la mera dimostrazione della provenienza da somme già tassate non è sufficiente.
L'onere della prova della natura non reddituale o comunque della riferibilità delle somme alle spese contestate incombe sul contribuente che intenda vincere la presunzione derivante dall'accertamento sintetico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio contro l'accertamento sintetico, il contribuente che adduca redditi esenti o già tassati deve dimostrare non solo che tali somme esistevano, ma anche che erano nella sua disponibilità in modo non intermittente per un arco temporale compatibile con la spesa contestata.
- La prova contraria all'accertamento sintetico richiede elementi concreti e sintomatici che colleghino quelle risorse alle specifiche spese o incrementi patrimoniali contestati; non basta una generica prova di disponibilità finanziaria.
- La mera provenienza delle somme da redditi già assoggettati a tassazione non è sufficiente a vincere la presunzione di maggior reddito, se non è dimostrato il nesso eziologico con l'esborso e la permanenza del possesso delle somme fino al momento della spesa.
- Quando il giudice di merito ritiene superata la presunzione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, deve verificare analiticamente la capacità di spesa del contribuente e non limitarsi a constatare l'esistenza di disponibilità economiche pregresse.
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