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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31418/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di revisione della rendita catastale proposta tramite procedura DOCFA per un immobile classificato nel gruppo catastale D, ha applicato il saggio di fruttuosità del 2% per determinare il capitale fondiario e, quindi, il valore fiscale del bene ai fini impositivi. La società contribuente ha contestato la legittimità dell’atto sostenendo che, a fronte dell’aumento del moltiplicatore catastale, l’Ufficio avrebbe dovuto applicare un tasso di redditività inferiore, esistendo una stretta reciprocità tra saggio di redditività e coefficienti moltiplicatori. La CTR ha accolto tale tesi ritenendo violato il principio di equità e congruità fiscale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e dell’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, deducendo che il saggio di fruttuosità è indipendente dal moltiplicatore e che, per gli immobili del gruppo D, deve essere applicato in misura fissa del 2%.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che il saggio di capitalizzazione/fruttuosità delle rendite catastali, per la determinazione del capitale fondiario, è determinato in modo uniforme e autoritativo per ciascun gruppo catastale, senza discrezionalità dell’U.T.E./Agenzia del Territorio, e che per gli immobili del gruppo D esso va applicato nella misura fissa del 2%. Ha quindi censurato la CTR per aver erroneamente configurato una reciproca dipendenza tra saggio di redditività e moltiplicatori fiscali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949

    È la norma che disciplina il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali per la determinazione del capitale fondiario; il saggio è determinato uniformemente per gruppo e non è discrezionale.

  • art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 23 dicembre 2014

    È richiamato nel contesto della determinazione del valore fiscale e dei rapporti con la rendita catastale, senza incidere sulla tesi della CTR sulla reciprocità tra saggio e moltiplicatore.

  • art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949

    È evocato per gli immobili dei gruppi D ed E, rispetto ai quali la rendita è determinata per stima diretta, ma senza che ciò attribuisca discrezionalità nella scelta del saggio.

  • art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986

    È richiamato per i moltiplicatori previsti ai fini fiscali, dai quali si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione.

  • d.m. 14 dicembre 1991

    È indicato come fonte dei moltiplicatori fiscali per le categorie catastali, utilizzati per ricavare il saggio di capitalizzazione in via inversa.

  • d.m. 20 gennaio 1990

    È menzionato come applicabile ratione temporis per la base di attribuzione della rendita catastale in mancanza di contestazioni sul gruppo di appartenenza o sul valore di mercato.

Massime di principio

  • Il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quando la legge lo collega alla determinazione del capitale fondiario, è predeterminato in modo uniforme per ciascun gruppo catastale e non lascia margini di discrezionalità all’Ufficio.
  • Per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E, la determinazione della rendita mediante stima diretta non comporta libertà di modulare il saggio di fruttuosità in modo diverso da quello stabilito in via generale.
  • I moltiplicatori fiscali previsti per la determinazione del valore imponibile non instaurano una reciproca dipendenza con il saggio di redditività: essi operano su un piano diverso e il saggio resta quello fissato normativamente.
  • In sede di impugnazione dell’avviso di accertamento catastale, è errata la censura che pretenda di far discendere dal moltiplicatore un tasso di redditività inferiore o variabile, quando la normativa e la giurisprudenza di legittimità impongono il saggio fisso previsto per il gruppo catastale interessato.

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