Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2007, emessa nei confronti del de cuius per un insufficiente versamento dell'IVA; la Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale, dopo l'interruzione del giudizio per il decesso della parte e la riassunzione da parte degli eredi, aveva confermato la decisione ritenendo valida la notifica e dovuta, oltre all'imposta, anche la sanzione. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la sanzione tributaria non si trasmette agli eredi e che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto trasmissibile l'obbligazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha ribadito che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, l'obbligazione al pagamento della sanzione tributaria non si trasmette agli eredi; ha inoltre richiamato il principio per cui anche le soprattasse, trasformate dal d.lgs. n. 472 del 1997 in sanzioni pecuniarie, soggiacciono al nuovo regime, incluso quello di intrasmissibilità. Poiché la sentenza di merito aveva trascurato tale regola e aveva ritenuto valida la cartella in toto, la Cassazione ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi"
stabilisce il principio di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, con esclusione della successione nell'obbligazione sanzionatoria
art. 26, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
la sostituzione delle soprattasse e delle pene pecuniarie con sanzioni pecuniarie di uguale importo comporta l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio, incluso il principio di intrasmissibilità agli eredi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge
regime generale delle sanzioni tributarie, qualificato come afflittivo e caratterizzato dall'intrasmissibilità agli eredi
richiamata in via comparativa per distinguere le sanzioni amministrative dal regime delle sanzioni civili e tributarie
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie hanno natura personale e, salvo diversa previsione, non si trasmettono agli eredi del trasgressore.
- L'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 impedisce di porre a carico degli eredi l'obbligazione per la sanzione, anche quando questa sia stata iscritta a ruolo insieme all'imposta dovuta.
- La trasformazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie in sanzioni pecuniarie ad opera del d.lgs. n. 472 del 1997 comporta l'applicazione del relativo regime, compreso il principio di intrasmissibilità successoria.
- Se la controversia riguarda una cartella di pagamento emessa anche per sanzioni, il giudice di merito deve verificare autonomamente la trasmissibilità di tali somme agli eredi e non può confermare la pretesa in modo globale senza tale verifica.
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