Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, con cui l'Ufficio rettificava la rendita catastale di un immobile sito in Messina recuperando somme conseguenti alla nuova classificazione. Il contribuente impugnava l'atto e sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale davano ragione al contribuente, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso perché richiamava una metodologia comparativa e le norme di riferimento, ma non conteneva indicazioni di dettaglio né l'allegazione degli immobili comparabili. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, del D.M. n. 701 del 1994, dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, oltre ai principi generali sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che nell'ipotesi DOCFA l'obbligo motivazionale può essere assolto anche mediante la sola indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non aveva verificato il dato decisivo, cioè se gli elementi di fatto indicati dal contribuente fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio; solo da tale verifica dipendeva il grado di approfondimento richiesto alla motivazione dell'avviso di classamento. In materia DOCFA, infatti, la motivazione può essere sintetica se la differenza tra rendita proposta e attribuita dipende da una diversa valutazione tecnica, ma deve essere più specifica se l'Ufficio contesta i fatti allegati dal contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro del vizio denunciato in cassazione per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 2 del D.L. n. 16 del 1993
norma richiamata dal ricorrente in tema di classamento/rendita catastale nell'ambito della procedura DOCFA.
norma richiamata dal ricorrente quale disciplina della procedura DOCFA e dei relativi adempimenti motivazionali.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
richiamato come base dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
richiamato quale parametro generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la divergenza riguardi solo una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Se, invece, l'Ufficio disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell'avviso deve essere più approfondita e deve specificare le differenze riscontrate, sia per consentire la difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Il giudice di merito, quando esamina la sufficienza della motivazione di un avviso DOCFA, deve accertare in via preliminare se vi sia stata o meno contestazione degli elementi fattuali dichiarati dal contribuente; solo all'esito di tale verifica può stabilire il livello di dettaglio motivazionale richiesto.
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