Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di un contribuente che aveva utilizzato in compensazione un credito d'imposta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Ufficio era stato soccombente, poiché la CTR aveva ritenuto inapplicabile l'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 2008, escludendo il raddoppio del termine di accertamento. Secondo la CTR, la norma riguarderebbe solo i crediti inesistenti, mentre nel caso concreto si sarebbe trattato di un indebito utilizzo di un credito maturato in precedenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 16, cit., sostenendo che la Corte territoriale aveva operato una distinzione arbitraria tra credito "inesistente" e credito "indebitamente utilizzato", con conseguente errata esclusione del termine ottennale di recupero/accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito non si fosse attenuta ai principi consolidati in materia di crediti d'imposta compensati: il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se il credito utilizzato possa qualificarsi come inesistente ai sensi dell'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 2008, accertando natura, entità del credito e presenza o meno del presupposto costitutivo, nonché la sua riscontrabilità mediante i controlli automatizzati previsti dalla normativa tributaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norma di diritto.
art. 27, comma 16, D.L. n. 185 del 2008, conv. con modif. in L. n. 2 del 2009
Prevede il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati; la Corte ribadisce che il termine opera quando il credito è inesistente, cioè privo del presupposto costitutivo e non riscontrabile con i controlli ordinari.
art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997
È richiamato come parametro per intendere il credito inesistente come credito privo, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e non rilevabile con i controlli automatizzati.
artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Sono indicati come controlli mediante i quali deve essere verificabile l'inesistenza del credito ai fini della disciplina del raddoppio dei termini.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato tra i controlli automatizzati utili a riscontrare l'eventuale inesistenza del credito.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
È menzionato come termine ordinario più breve che non trova applicazione quando opera la disciplina speciale dell'art. 27, comma 16, D.L. n. 185 del 2008.
Massime di principio
- In tema di compensazione di crediti fiscali, il termine di decadenza ottennale per il recupero opera quando il credito è qualificabile come inesistente, ossia quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito e tale carenza non sia rilevabile tramite i controlli automatizzati previsti dalla normativa.
- Non è corretto fondare l'esclusione del raddoppio dei termini su una distinzione meramente nominalistica tra credito "inesistente" e credito "indebitamente utilizzato"; occorre invece verificare in concreto se il credito sia reale o meno.
- Il giudice di merito, per escludere o applicare il termine speciale di otto anni, deve accertare specificamente natura ed entità del credito utilizzato in compensazione e spiegare perché esso sia o non sia assistito dal presupposto costitutivo richiesto dall'ordinamento.
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