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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di un contribuente che aveva utilizzato in compensazione un credito d'imposta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Ufficio era stato soccombente, poiché la CTR aveva ritenuto inapplicabile l'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 2008, escludendo il raddoppio del termine di accertamento. Secondo la CTR, la norma riguarderebbe solo i crediti inesistenti, mentre nel caso concreto si sarebbe trattato di un indebito utilizzo di un credito maturato in precedenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 16, cit., sostenendo che la Corte territoriale aveva operato una distinzione arbitraria tra credito "inesistente" e credito "indebitamente utilizzato", con conseguente errata esclusione del termine ottennale di recupero/accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito non si fosse attenuta ai principi consolidati in materia di crediti d'imposta compensati: il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se il credito utilizzato possa qualificarsi come inesistente ai sensi dell'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 2008, accertando natura, entità del credito e presenza o meno del presupposto costitutivo, nonché la sua riscontrabilità mediante i controlli automatizzati previsti dalla normativa tributaria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di compensazione di crediti fiscali, il termine di decadenza ottennale per il recupero opera quando il credito è qualificabile come inesistente, ossia quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito e tale carenza non sia rilevabile tramite i controlli automatizzati previsti dalla normativa.
  • Non è corretto fondare l'esclusione del raddoppio dei termini su una distinzione meramente nominalistica tra credito "inesistente" e credito "indebitamente utilizzato"; occorre invece verificare in concreto se il credito sia reale o meno.
  • Il giudice di merito, per escludere o applicare il termine speciale di otto anni, deve accertare specificamente natura ed entità del credito utilizzato in compensazione e spiegare perché esso sia o non sia assistito dal presupposto costitutivo richiesto dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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