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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23021/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’erogazione, da parte di una casa protetta privata, di prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani assistiti in base a provvedimenti dell’azienda sanitaria provinciale competente. La struttura chiedeva il pagamento del 50% della retta giornaliera, ponendo la pretesa alternativamente come saldo del corrispettivo dovuto in base ai rapporti convenzionali o come indennizzo da arricchimento senza causa nei confronti della Regione, sostenendo che la quota fosse a carico del Fondo sociale regionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello ha invece riformato, escludendo che la Regione fosse parte della convenzione con l’azienda sanitaria e negando anche l’azione ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà. In cassazione la società ha proposto undici motivi: nullità della sentenza per violazione del chiesto e pronunciato e difetto di motivazione; violazione dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 e delle norme regionali calabresi che, a suo dire, avrebbero imposto alla Regione il pagamento diretto delle quote socio-assistenziali; violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per l’asserita novità della questione dell’accordo del 27 marzo 2014; errata interpretazione di tale accordo e errata distribuzione dell’onere della prova; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. quanto alla sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento; censure processuali sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie; nullità per non avere coinvolto i difensori distrattari; e asserita rinuncia della Regione alla restituzione nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per cumulo non selettivo di censure eterogenee e difetto di autosufficienza; ha respinto, perché infondati, i motivi centrali sulla pretesa obbligazione della Regione, aderendo all’orientamento consolidato secondo cui la Regione Calabria, nelle prestazioni socio-sanitarie convenzionate con le ASP, ha funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza, ma resta estranea ai rapporti negoziali con le strutture accreditate, sicché le disposizioni sul Fondo sociale regionale rilevano solo nei rapporti interni tra Regione e ASP e non fondano un’obbligazione diretta verso la struttura. Ha inoltre escluso l’operatività dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 nel caso di specie e ha negato la sussidiarietà dell’azione di arricchimento per l’esistenza del titolo contrattuale azionabile contro l’ASP. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulla domanda fondata sul diverso accordo del 27 marzo 2014, perché non dedotto tempestivamente con specifico motivo di appello. Le censure sulla restituzione delle somme sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate: la domanda restitutoria in appello è stata considerata correttamente proposta e supportata da documentazione ritualmente acquisita, la motivazione è stata reputata sufficiente, e le doglianze si sono risolte in una critica alla valutazione del materiale probatorio. Infine, è stato escluso che fosse necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei difensori distrattari; l’istanza di distrazione non introduce una domanda autonoma verso il difensore, che può subire gli effetti restitutori della riforma della sentenza anche se non evocato personalmente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento non è esperibile quando il creditore dispone di un titolo negoziale azionabile nei confronti del soggetto con cui ha contratto, difettando il requisito della sussidiarietà.

  • art. 2042 c.c.

    La sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c. impedisce il ricorso all’azione di indebito arricchimento se esiste un’azione contrattuale verso l’azienda sanitaria convenzionata.

  • art. 1372 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere l’efficacia obbligatoria della convenzione/accordo anche verso la Regione, ma la Corte ha escluso che da tali testi potesse derivare un’obbligazione diretta della Regione, estranea al contratto stipulato con l’ASP.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l’onere della prova della capienza delle risorse o dell’intervenuto pagamento non potesse essere traslato sulla ricorrente nei termini prospettati, ma le censure sono state respinte perché dirette in sostanza a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l’interpretazione del contratto del 27 marzo 2014; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specifica impugnazione e perché la questione non era stata ritualmente devoluta.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di ultrapetizione e di omessa pronuncia sono state ritenute inammissibili o infondate per mancanza di specificità e per correttezza della decisione di appello sulle domande effettivamente devolute.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficientemente chiara e analitica, quindi non nulla.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta nullità per difetto di forma è stata esclusa, mancando un concreto vizio processuale idoneo a incidere sulla validità della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda fondata sul diverso accordo del 27 marzo 2014 è stata considerata nuova e comunque non tempestivamente proposta con specifico motivo di appello.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla domanda restitutoria; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse ammissibile nei limiti in cui fosse collegata alla riforma della sentenza e alla documentazione ritualmente acquisita.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nelle censure processuali sulla fase di precisazione delle conclusioni; la Corte ha escluso invalidità della domanda restitutoria proposta in quella sede.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nelle doglianze processuali; non è stato ravvisato alcun errore decisivo della Corte d’appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa delle parti e dei difensori distrattari; la Corte ha escluso lesioni del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il vizio di motivazione, escluso perché la sentenza di merito ha soddisfatto il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata.

  • art. 93 c.p.c.

    L’istanza di distrazione delle spese non introduce una domanda autonoma contro il difensore, ma abilita il giudice a sostituire il difensore alla parte nel diritto a ricevere le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale base normativa dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    La Corte ne ha negato la rilevanza nel caso concreto, perché la disposizione riguardava un diverso assetto dei rapporti di pagamento e non fondava un’obbligazione diretta della Regione Calabria verso la struttura convenzionata.

  • L.R. Calabria n. 23/2003

    Le previsioni regionali richiamate sono state lette come norme che disciplinano i rapporti finanziari interni e la programmazione socio-sanitaria, non come fonte di obbligazione diretta della Regione verso le strutture accreditate.

  • L.R. Calabria n. 24/2008, art. 13

    Richiamato per escludere l’efficacia diretta dei contratti con le strutture convenzionate nei confronti della Regione.

  • L.R. Calabria n. 22/2007

    Invocata dalla ricorrente tra le norme regionali sulla copertura di quote socio-assistenziali; la Corte l’ha ritenuta non idonea a mutare l’assetto dei rapporti negoziali.

  • L.R. Calabria n. 47/2011

    Richiamata dalla ricorrente come disciplina delle risorse regionali; la Corte ha escluso che comportasse obbligazioni dirette della Regione verso la struttura privata.

  • L.R. Calabria n. 69/2012

    Richiamata come disposizione finanziaria sui debiti pregressi; la Corte l’ha qualificata come misura operante sul piano interno dei rapporti finanziari.

  • L.R. Calabria n. 12/2015

    Richiamata dalla ricorrente; la Corte ha escluso che modificasse l’assetto convenzionale dei rapporti con le ASP.

  • L.R. Calabria n. 40/2016

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme che prevederebbero coperture finanziarie; ritenuta non decisiva ai fini dell’obbligazione diretta della Regione.

  • L.R. Calabria n. 44/2016, art. 16, comma 6

    Richiamata come norma di finanziamento di debiti pregressi; la Corte l’ha considerata operante solo nei rapporti interni e non come fonte di azione diretta della struttura verso la Regione.

  • L.R. n. 23/2003, art. 7

    È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui la disposizione attribuisce rilievo interno alla ripartizione finanziaria e non fa sorgere responsabilità diretta della Regione verso le strutture accreditate.

  • Cass. S.U. n. 8312/2019

    Richiamata sul tema della procedibilità del ricorso quando la controparte non disconosca la conformità della copia analogica della sentenza notificata via PEC.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    Richiamata per affermare che il vizio di motivazione è configurabile solo oltre il minimo costituzionale.

  • Cass. S.U. n. 2841/1989

    Richiamata per qualificare la domanda di restituzione come azione ripristinatoria e non come condictio indebiti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prestazioni socio-sanitarie convenzionate, la Regione che svolge funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza non assume automaticamente un’obbligazione diretta di pagamento verso la struttura privata se non è parte del contratto o della convenzione con l’azienda sanitaria.
  • Le norme regionali che allocano risorse sul Fondo sociale o disciplinano la copertura di debiti pregressi operano, di regola, sul piano dei rapporti interni tra Regione e aziende sanitarie e non attribuiscono di per sé alla struttura accreditata un’azione diretta verso la Regione.
  • L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è preclusa quando l’attore dispone di un rimedio contrattuale verso il soggetto con cui ha stipulato la convenzione, poiché manca il requisito della sussidiarietà.
  • La deduzione in cassazione di vizi processuali o di ultrapetizione richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e le parti dell’impugnazione rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La domanda restitutoria conseguente alla riforma di una sentenza di primo grado ha natura ripristinatoria della situazione patrimoniale anteriore e può essere proposta nei limiti e nei tempi consentiti dall’atto di appello; non è ammissibile introdurla per la prima volta in comparsa conclusionale.
  • Il difensore destinatario della distrazione delle spese non è litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione se non è specificamente investito il capo della sentenza relativo alla distrazione; egli può comunque subire gli effetti restitutori della riforma della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezza

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