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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego parziale di rimborso relativo all'anno d'imposta 2015, concernente le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su un immobile sito in Sellia Marina. I giudici di merito avevano escluso il diritto al beneficio ritenendo non provato che il ricorrente fosse proprietario o detentore dell'immobile al momento dell'inizio dei lavori, né che fosse familiare convivente della proprietaria. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis TUIR e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere la qualità di possessore o detentore dell'immobile, oppure quella di familiare convivente del possessore. Con memoria ha inoltre eccepito la formazione di un giudicato esterno favorevole, derivante da altra sentenza passata in giudicato relativa alla medesima ristrutturazione e a un diverso anno d'imposta, che aveva riconosciuto il possesso dell'immobile in capo al contribuente fin dal 2013.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno e ha applicato il principio secondo cui il giudicato formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune preclude il riesame della questione anche in materia tributaria, quando l'accertamento riguarda un elemento tendenzialmente permanente del rapporto. Poiché la precedente sentenza passata in giudicato aveva accertato la consegna/immissione nel possesso dell'immobile nel 2013, la Corte ha ritenuto integrato il presupposto normativo per la detrazione sin da tale data, dunque anche per l'anno 2015 oggetto del giudizio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio presuppone la qualità soggettiva richiesta dalla norma, che nel caso concreto è stata ritenuta integrata dal possesso dell'immobile sin dal 2013, con efficacia anche sul periodo d'imposta successivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge in relazione alla falsa applicazione dell'art. 16-bis TUIR.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

  • art. 380.1-bis c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata dal ricorrente in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel principio generale sull'onere probatorio, in relazione alla dimostrazione dei presupposti per la detrazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in cassazione, purché si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione.
  • In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia espansiva del giudicato quando l'accertamento riguarda un elemento costitutivo o una qualificazione giuridica tendenzialmente permanente, comune a più annualità.
  • Se una sentenza passata in giudicato ha accertato un antecedente logico-giuridico decisivo per il rapporto controverso, quel punto non può essere nuovamente riesaminato in un successivo giudizio tra le stesse parti.
  • Quando il giudicato esterno chiarisce in modo definitivo la sussistenza del presupposto soggettivo o fattuale richiesto dalla norma agevolativa, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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