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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione relativi all'imposta di successione per l'anno 1988. In pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno dichiarato di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite prevista dalla normativa speciale, di aver completato il pagamento delle rate e hanno quindi rinunciato al ricorso, chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. L'Ufficio non ha opposto contestazioni.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della definizione agevolata della lite con pagamento delle somme dovute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e della disciplina sulla definizione agevolata richiamata in ordinanza. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese giudiziali. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite, se perfezionata con l'integrale pagamento delle somme dovute e non contestata dalla controparte, legittima la rinuncia al ricorso e comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e, quindi, non può fondare il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di estinzione del giudizio per effetto della definizione della lite, il giudice può disporre la compensazione delle spese in considerazione della natura della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte di successione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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