Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione relativi all'imposta di successione per l'anno 1988. In pendenza del giudizio di legittimità, essi hanno dichiarato di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite prevista dalla normativa speciale, di aver completato il pagamento delle rate e hanno quindi rinunciato al ricorso, chiedendo contestualmente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. L'Ufficio non ha opposto contestazioni.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della definizione agevolata della lite con pagamento delle somme dovute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e della disciplina sulla definizione agevolata richiamata in ordinanza. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese giudiziali. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione, con declaratoria di cessazione della materia del contendere in presenza della definizione agevolata e del pagamento delle somme dovute.
art. 6 del d.l. 22/10/2016 n. 193 conv. con mod. in l. 01/12/2016 n. 225
La definizione agevolata della lite tributaria, una volta richiesta e perfezionata con il pagamento, consente la rinuncia al giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il processo si estingue per rinuncia e cessazione della materia del contendere, poiché la fattispecie non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite, se perfezionata con l'integrale pagamento delle somme dovute e non contestata dalla controparte, legittima la rinuncia al ricorso e comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e, quindi, non può fondare il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di estinzione del giudizio per effetto della definizione della lite, il giudice può disporre la compensazione delle spese in considerazione della natura della pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22972/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22974/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22979/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22996/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23006/2023 del 28/07/2023
- ordinanza_civile · 28 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23010/2023 del 28/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →