Cassazione Civile, Ordinanza n. 23006/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il rimborso di due buoni postali fruttiferi di valore complessivo pari a lire 2.000.000. La società emittente ha proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado, e poi appello. Il giudice d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo che la prescrizione del diritto al rimborso decorresse dal 1° gennaio 2006, sulla base dell'annotazione riportata sui titoli secondo cui la prescrizione decorreva dal 1° gennaio successivo all'anno in cui sarebbe cessata la fruttuosità; poiché i titoli erano scaduti il 21 marzo 2005, la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla costituzione in mora dell'11 agosto 2015. La società emittente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione delle norme regolamentari che disciplinano i buoni postali fruttiferi, sostenendo che la nuova disciplina del 2000 fa decorrere la prescrizione dalla data di scadenza del titolo e non dal 1° gennaio successivo, con conseguente prescrizione già maturata il 22 marzo 2015; con il secondo deduce la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. e delle disposizioni regolamentari, sostenendo che la corte di merito ha applicato una prescrizione superiore a dieci anni senza base normativa. La resistente eccepisce anche il carattere equitativo della decisione del giudice di pace e l'inammissibilità delle censure, oltre a contestare la fondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'impianto della decisione d'appello sul decorso della prescrizione: ha affermato che la disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi emessi in precedenza è quella risultante dall'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000, che ha sì esteso la durata della prescrizione a dieci anni, ma ne ha anche modificato la decorrenza, facendola partire dalla data di scadenza del titolo. Il Tribunale aveva invece compiuto una commistione tra la vecchia disciplina e la nuova, mantenendo la decorrenza al 1° gennaio successivo e applicando al contempo il termine decennale: operazione non consentita. La Corte ha escluso che l'annotazione sui titoli potesse prevalere sulla disciplina legale, richiamando il principio di non derogabilità della prescrizione e chiarendo che il precedente delle Sezioni Unite citato riguardava una questione diversa, relativa al contenuto del vincolo contrattuale e al tasso di interesse. Ha inoltre respinto l'argomento relativo al pactum de non petendo, perché non risultava accertato in fatto e, comunque, non superava la conclusione sull'erronea applicazione della disciplina della prescrizione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000
"I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"
La disposizione ha rimodulato per i buoni postali la durata della prescrizione, fissandola in dieci anni, e la sua decorrenza, ancorandola alla data di scadenza del titolo.
art. 3, comma 4, lett. e), d.m. 5 dicembre 2003
Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina regolamentare rilevante per i buoni postali fruttiferi.
Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina applicabile ai buoni postali fruttiferi.
Richiamato per sostenere che il diritto si estingue per prescrizione secondo la disciplina legale applicabile.
Richiamato per il criterio di decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Richiamato per sostenere l'ordinario termine decennale di prescrizione in assenza di una disciplina speciale diversa.
La Corte richiama il principio per cui le norme sulla prescrizione non sono derogabili.
Norma previgente, ormai abrogata, che prevedeva per i buoni postali una diversa decorrenza della prescrizione e un diverso regime di esigibilità.
Disposizione richiamata per l'abrogazione dell'art. 176 del d.P.R. n. 156/1973.
art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000
Estende la nuova disciplina anche alle serie di buoni già emesse, purché non si fossero ancora compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente.
Richiamato per escludere o limitare il giudizio secondo equità nei casi relativi a rapporti giuridici derivanti da contratti conclusi con moduli o formulari, inclusi i buoni postali fruttiferi.
Richiamato quanto ai limiti dell'appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato con riferimento ai motivi proponibili in cassazione contro sentenze rese secondo equità.
Richiamato per la disciplina dei contratti conclusi mediante moduli o formulari, rilevante ai fini dell'esclusione del giudizio secondo equità.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi soggetti alla disciplina introdotta dal d.m. 19 dicembre 2000, la prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza del titolo e ha durata decennale; non è consentito combinare la nuova durata con la decorrenza prevista dalla disciplina previgente.
- Le norme sulla prescrizione hanno carattere inderogabile: non possono essere modificate o neutralizzate da indicazioni negoziali o dalle annotazioni riportate sul titolo, se incompatibili con la disciplina legale applicabile.
- Quando una disciplina successiva abroga la precedente e ne sostituisce la regolamentazione della prescrizione, la soluzione interpretativa non può risultare da una commistione di elementi delle due discipline, ma deve rispettare integralmente il regime temporalmente applicabile.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali su profili diversi del rapporto cartolare o contrattuale non consente di estendere automaticamente quei principi alla materia della prescrizione, se la fattispecie esaminata è differente.
- Nei rapporti documentati da modulistica predisposta unilateralmente dall'emittente, la controversia può restare esclusa dal giudizio di equità del giudice di pace quando ricorre l'eccezione prevista per i contratti conclusi mediante moduli o formulari.
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