L.R. Calabria 23/2003
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria l’organizzazione, programmazione, autorizzazione, accreditamento e finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in attuazione della legge n. 328/2000. Definisce diritti degli utenti, ruoli di Regione, Province e Comuni, integrazione socio-sanitaria, Piani di zona, carta dei servizi e sostegni economici. Alcune previsioni operative sono datate (2004 e primi anni di attuazione).
Sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria
Sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria
La legge regionale disciplina il riordino dei servizi sociali e assistenziali nel territorio calabrese, in attuazione della legge n. 328/2000. L’impianto è fondato su universalità, sussidiarietà, integrazione socio-sanitaria, partecipazione degli utenti e valorizzazione del Terzo settore.
Principi generali, finalità e destinatari
La Regione Calabria afferma la centralità della persona, della famiglia e delle comunità locali, con l’obiettivo di garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza e rimozione delle condizioni di bisogno, disabilità e disagio. Il sistema è aperto alla partecipazione di cittadini, sindacati, associazioni sociali, volontariato, cooperative, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati senza scopo di lucro, chiamati a concorrere alla progettazione e alla gestione degli interventi.
La legge riguarda le funzioni amministrative in materia di servizi sociali, cioè le attività di predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento e di prestazioni economiche volte a rimuovere o superare situazioni di bisogno, esclusi gli interventi previdenziali, sanitari e quelli della giustizia.
Diritto alle prestazioni e criteri di accesso
Possono accedere alle prestazioni del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno e indipendentemente dalle condizioni economiche:
- cittadini italiani;
- cittadini dell’Unione europea;
- apolidi e stranieri nei casi previsti dall’art. 41 del d.lgs. 286/1998, salve le tutele dell’art. 18 dello stesso testo unico.
Per i residenti in comuni di altre regioni l’accesso dipende da specifici protocolli tra la Regione Calabria e le altre regioni o province autonome; in attesa di tali intese, i comuni calabresi definiscono accordi con il comune di residenza per i rapporti economici. Le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale possono ottenere solo gli interventi non differibili.
Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni in base alla propria situazione economica, secondo i criteri dell’ISEE richiamati dal d.lgs. 109/1998 e dal d.lgs. 130/2000, con disciplina demandata al Piano regionale. In caso di ricovero stabile in strutture residenziali, l’eventuale integrazione economica è posta a carico del comune di residenza prima del ricovero.
Valutazione del bisogno e progetto personalizzato
L’accesso ai servizi avviene tramite valutazione professionale del bisogno, effettuata dal servizio sociale professionale del comune; se il bisogno è socio-sanitario interviene il servizio sociale territoriale con il supporto delle professionalità messe a disposizione dall’ASL a livello distrettuale.
La valutazione è condizione necessaria per i servizi gratuiti, per quelli con compartecipazione e per l’accesso ai titoli per acquistare servizi. Essa si conclude con un progetto personalizzato concordato con la persona e la famiglia, nel quale sono definiti natura del bisogno, intensità dell’intervento, durata, costi e responsabilità di attuazione e verifica.
Sistema dei servizi e livelli essenziali
Il sistema integrato è universale e deve garantire livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale. Gli interventi sono orientati a prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell’esclusione sociale e pronto intervento in caso di emergenze personali, familiari e sociali.
Tra i livelli essenziali e le priorità figurano: contrasto alla povertà e sostegno al reddito, sostegno alla vita autonoma di persone totalmente dipendenti, aiuto alle responsabilità familiari, conciliazione tempi di lavoro e cura, sostegno alla donna in difficoltà, integrazione delle persone con disabilità, misure per anziani e disabili a domicilio o in strutture, interventi contro dipendenze, consulenza e informazione, sostegno ai minori in difficoltà, mediazione per l’inserimento lavorativo, interventi di strada, prevenzione sociale, promozione di comunità, progetti di economia civile e interventi personalizzati per il reinserimento sociale e lavorativo.
Per alcune strutture socio-sanitarie la legge indica anche criteri di riparto tra Fondo sanitario regionale, Fondo sociale e partecipazione dell’ospite, distinguendo costi sanitari, non sanitari e misti.
Organizzazione territoriale, competenze e ambiti
La Regione programma, coordina e indirizza il sistema, definendo ambiti territoriali ottimali e strumenti per la gestione unitaria del sistema locale. La programmazione regionale si fonda sui Piani di zona elaborati dagli ambiti territoriali, che di norma coincidono con i distretti sanitari.
I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative locali, progettano e realizzano la rete dei servizi sociali, erogano servizi e prestazioni, adottano i Piani di zona e gestiscono lo sportello unico dei servizi sociali. Le Province concorrono alla programmazione attraverso raccolta dati, analisi dell’offerta assistenziale e supporto tecnico, oltre a iniziative formative.
Gli ambiti territoriali devono essere gestiti in forma associata dai Comuni; se l’associazione non avviene entro 90 giorni, la Regione esercita il potere sostitutivo.
Integrazione socio-sanitaria
La legge pone l’integrazione tra sistema sociale e sistema sanitario come obiettivo prioritario, in coerenza con il d.lgs. 229/1999, il Piano sanitario regionale e il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. L’integrazione è garantita attraverso livelli di assistenza socio-sanitaria e ripartizione degli oneri finanziari secondo la tabella allegata alla legge.
Pianificazione regionale e Piani di zona
Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali è lo strumento fondamentale di programmazione: definisce obiettivi, priorità, criteri di realizzazione degli interventi, raccordo con il sistema sanitario, criteri per il concorso degli utenti al costo, indirizzi per i Piani di zona, contributi al Terzo settore e formazione degli operatori. È redatto ogni tre anni, viene adottato dalla Giunta d’intesa con i Comuni e approvato dal Consiglio regionale; resta efficace fino al successivo piano.
I Piani di zona sono adottati dai Comuni associati con accordo di programma, con la partecipazione di ASL, Provincia, soggetti del Terzo settore e altri soggetti accreditati o concertati. Devono indicare obiettivi strategici, modalità organizzative, risorse, qualità, integrazione tra servizi, coordinamento con altre amministrazioni, collaborazione con solidarietà sociale e comunità, nonché forme di concertazione con ASL e Terzo settore. La legge prevede un servizio sociale professionale, pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali e centri comunitari come prestazioni essenziali per ogni ambito.
Sistema informativo e monitoraggio
Regione, Province e Comuni istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali per raccogliere dati su bisogni, risorse, offerta e risultati, anche ai fini della programmazione, della gestione, della valutazione e della cooperazione con i sistemi sanitario, formativo e del lavoro. I soggetti del sistema devono fornire i dati richiesti; le Province curano la rilevazione e la trasmissione alla Regione. Le risorse per il sistema informativo sono definite nei Piani regionali e nei Piani di zona.
Carta dei servizi, partecipazione e tutela degli utenti
Gli enti erogatori devono adottare la carta dei servizi sociali, che costituisce requisito necessario per autorizzazione e accreditamento. La carta deve indicare prestazioni, tariffe, criteri di accesso, modalità di erogazione, livelli essenziali, procedure di tutela e modalità di ricorso. Gli utenti hanno diritto all’informazione, alla riservatezza, alla partecipazione al progetto personalizzato e alla consultazione sulla qualità dei servizi.
La Regione e gli enti locali devono assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo qualità, anche tramite associazioni di tutela e sindacati. La Giunta regionale disciplina i reclami.
Autorizzazione, accreditamento e vigilanza
I servizi e le strutture residenziali e semiresidenziali sono sottoposti ad autorizzazione comunale e, successivamente, ad accreditamento. La Giunta regionale definisce requisiti, procedure, elenco dei fornitori accreditati e tariffe, sentiti gli organi consultivi previsti. L’adozione della carta dei servizi è requisito necessario per l’accreditamento.
La disciplina distingue tra strutture per minori, disabili, anziani, persone con AIDS e persone con problematiche psico-sociali. Per le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento fino a sei utenti i requisiti minimi coincidono con quelli dell’abitazione civile; per i minori è prevista la progressiva eliminazione degli istituti. Per le strutture già operative è previsto un regime transitorio, con autorizzazioni provvisorie e adeguamento entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge; per le sperimentazioni innovative l’autorizzazione può durare al massimo 3 anni.
Titoli per l’acquisto dei servizi e affidamento al Terzo settore
I Comuni possono concedere titoli per acquistare servizi sociali presso soggetti accreditati o in sostituzione di alcune prestazioni economiche, secondo i criteri fissati dal Piano regionale. La Regione disciplina criteri, modalità e prestazioni fruibili tramite titoli.
Per l’affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore, la legge privilegia procedure trasparenti, la pubblicità del fabbisogno, elenchi di fornitori autorizzati e l’aggiudicazione con criteri di offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il massimo ribasso. Devono essere valutati esperienza, qualificazione del personale, turn over, organizzazione del lavoro, conoscenza del territorio e rispetto dei contratti collettivi.
Terzo settore, IPAB e organismi di concertazione
Il Terzo settore è riconosciuto come soggetto essenziale della programmazione e della gestione del welfare locale. La Regione promuove il sostegno, la qualificazione, la formazione e l’accesso agevolato al credito e ai fondi europei.
Le IPAB sono considerate parte della rete del welfare e la Regione prevede il loro riordino in coerenza con il d.lgs. 207/2001, con possibile inserimento nel sistema integrato, valorizzazione dei patrimoni, semplificazione di fusioni e accorpamenti, scioglimento delle IPAB inattive e disciplina transitoria fino alla nuova legge di riordino.
È istituita una Conferenza permanente regionale per la programmazione socio-assistenziale, con Consulta delle autonomie locali e Consulta del Terzo settore, chiamata a esprimere pareri sugli atti di programmazione. Il regolamento regionale disciplina il funzionamento anche con modalità telematiche.
Personale, formazione e requisiti professionali
La Regione disciplina i profili professionali, l’equiparazione dei profili pregressi, l’accesso alla dirigenza, la formazione di base e l’aggiornamento del personale. Sono previsti corsi per il personale non laureato, formazione degli operatori sociali e socio-sanitari, iniziative a favore del Terzo settore e obblighi di promozione della formazione da parte degli enti pubblici e privati erogatori.
Finanziamento e regime economico
Il sistema integrato è finanziato con risorse regionali, locali, del Fondo regionale per le politiche sociali, del Fondo sanitario regionale e, ove presenti, con risorse del Terzo settore e di altri soggetti senza scopo di lucro. Il Fondo regionale per le politiche sociali è ripartito annualmente: 90% ai Comuni per cofinanziare i Piani di zona e 10% alla Regione per progetti innovativi, sperimentazione, formazione e aggiornamento.
La legge prevede anche norme transitorie per l’esercizio finanziario 2004 e per la gestione diretta regionale del Fondo fino all’adozione dei Piani di zona, oltre alla copertura degli oneri entro i capitoli di bilancio regionali autorizzati annualmente.
Regime transitorio e disposizioni finali
La Giunta regionale doveva adottare gli atti attuativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Alcune previsioni sono espressamente collegate all’entrata in vigore del Piano sanitario regionale e ai successivi atti regionali di attuazione.
La legge contiene disposizioni chiaramente datate o superate: il Piano nazionale richiamato è quello 2001-2003; la programmazione iniziale e varie misure attuative sono riferite ai primi anni 2000; l’assetto originario dell’articolato ha subito abrogazioni e modifiche successive. Restano tuttavia centrali, nel testo consolidato, i principi di organizzazione del welfare regionale, la disciplina di programmazione e l’assetto dei servizi sociali calabresi." ,"is_deprecated":true}]} }text to=final 天天中彩票能json 0```json {"oggetto":"Sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria","riepilogo":"La legge disciplina in Calabria l’organizzazione, programmazione, autorizzazione, accreditamento e finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in attuazione della legge n. 328/2000. Definisce diritti degli utenti, ruoli di Regione, Province e Comuni, integrazione socio-sanitaria, Piani di zona, carta dei servizi e sostegni economici. Alcune previsioni operative sono datate (2004 e primi anni di attuazione).","riassunto":"### Sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione Calabria\nLa legge regionale disciplina il riordino dei servizi sociali e assistenziali nel territorio calabrese, in attuazione della legge n. 328/2000. L’impianto è fondato su universalità, sussidiarietà, integrazione socio-sanitaria, partecipazione degli utenti e valorizzazione del Terzo settore.\n\n### Principi generali, finalità e destinatari\nLa Regione Calabria afferma la centralità della persona, della famiglia e delle comunità locali, con l’obiettivo di garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza e rimozione delle condizioni di bisogno, disabilità e disagio. Il sistema è aperto alla partecipazione di cittadini, sindacati, associazioni sociali, volontariato, cooperative, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati senza scopo di lucro, chiamati a concorrere alla progettazione e alla gestione degli interventi.\n\nLa legge riguarda le funzioni amministrative in materia di servizi sociali, cioè le attività di predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento e di prestazioni economiche volte a rimuovere o superare situazioni di bisogno, esclusi gli interventi previdenziali, sanitari e quelli della giustizia.\n\n### Diritto alle prestazioni e criteri di accesso\nPossono accedere alle prestazioni del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno e indipendentemente dalle condizioni economiche:\n- cittadini italiani;\n- cittadini dell’Unione europea;\n- apolidi e stranieri nei casi previsti dall’art. 41 del d.lgs. 286/1998, salve le tutele dell’art. 18 dello stesso testo unico.\n\nPer i residenti in comuni di altre regioni l’accesso dipende da specifici protocolli tra la Regione Calabria e le altre regioni o province autonome; in attesa di tali intese, i comuni calabresi definiscono accordi con il comune di residenza per i rapporti economici. Le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale possono ottenere solo gli interventi non differibili.\n\nGli utenti concorrono al costo delle prestazioni in base alla propria situazione economica, secondo i criteri dell’ISEE richiamati dal d.lgs. 109/1998 e dal d.lgs. 130/2000, con disciplina demandata al Piano regionale. In caso di ricovero stabile in strutture residenziali, l’eventuale integrazione economica è posta a carico del comune di residenza prima del ricovero.\n\n### Valutazione del bisogno e progetto personalizzato\nL’accesso ai servizi avviene tramite valutazione professionale del bisogno, effettuata dal servizio sociale professionale del comune; se il bisogno è socio-sanitario interviene il servizio sociale territoriale con il supporto delle professionalità messe a disposizione dall’ASL a livello distrettuale.\n\nLa valutazione è condizione necessaria per i servizi gratuiti, per quelli con compartecipazione e per l’accesso ai titoli per acquistare servizi. Essa si conclude con un progetto personalizzato concordato con la persona e la famiglia, nel quale sono definiti natura del bisogno, intensità dell’intervento, durata, costi e responsabilità di attuazione e verifica.\n\n### Sistema dei servizi e livelli essenziali\nIl sistema integrato è universale e deve garantire livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale. Gli interventi sono orientati a prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell’esclusione sociale e pronto intervento in caso di emergenze personali, familiari e sociali.\n\nTra i livelli essenziali e le priorità figurano: contrasto alla povertà e sostegno al reddito, sostegno alla vita autonoma di persone totalmente dipendenti, aiuto alle responsabilità familiari, conciliazione tempi di lavoro e cura, sostegno alla donna in difficoltà, integrazione delle persone con disabilità, misure per anziani e disabili a domicilio o in strutture, interventi contro dipendenze, consulenza e informazione, sostegno ai minori in difficoltà, mediazione per l’inserimento lavorativo, interventi di strada, prevenzione sociale, promozione di comunità, progetti di economia civile e interventi personalizzati per il reinserimento sociale e lavorativo.\n\nPer alcune strutture socio-sanitarie la legge indica anche criteri di riparto tra Fondo sanitario regionale, Fondo sociale e partecipazione dell’ospite, distinguendo costi sanitari, non sanitari e misti.\n\n### Organizzazione territoriale, competenze e ambiti\nLa Regione programma, coordina e indirizza il sistema, definendo ambiti territoriali ottimali e strumenti per la gestione unitaria del sistema locale. La programmazione regionale si fonda sui Piani di zona elaborati dagli ambiti territoriali, che di norma coincidono con i distretti sanitari.\n\nI Comuni sono titolari delle funzioni amministrative locali, progettano e realizzano la rete dei servizi sociali, erogano servizi e prestazioni, adottano i Piani di zona e gestiscono lo sportello unico dei servizi sociali. Le Province concorrono alla programmazione attraverso raccolta dati, analisi dell’offerta assistenziale e supporto tecnico, oltre a iniziative formative.\n\nGli ambiti territoriali devono essere gestiti in forma associata dai Comuni; se l’associazione non avviene entro 90 giorni, la Regione esercita il potere sostitutivo.\n\n### Integrazione socio-sanitaria\nLa legge pone l’integrazione tra sistema sociale e sistema sanitario come obiettivo prioritario, in coerenza con il d.lgs. 229/1999, il Piano sanitario regionale e il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. L’integrazione è garantita attraverso livelli di assistenza socio-sanitaria e ripartizione degli oneri finanziari secondo la tabella allegata alla legge.\n\n### Pianificazione regionale e Piani di zona\nIl Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali è lo strumento fondamentale di programmazione: definisce obiettivi, priorità, criteri di realizzazione degli interventi, raccordo con il sistema sanitario, criteri per il concorso degli utenti al costo, indirizzi per i Piani di zona, contributi al Terzo settore e formazione degli operatori. È redatto ogni tre anni, viene adottato dalla Giunta d’intesa con i Comuni e approvato dal Consiglio regionale; resta efficace fino al successivo piano.\n\nI Piani di zona sono adottati dai Comuni associati con accordo di programma, con la partecipazione di ASL, Provincia, soggetti del Terzo settore e altri soggetti accreditati o concertati. Devono indicare obiettivi strategici, modalità organizzative, risorse, qualità, integrazione tra servizi, coordinamento con altre amministrazioni, collaborazione con solidarietà sociale e comunità, nonché forme di concertazione con ASL e Terzo settore. La legge prevede un servizio sociale professionale, pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali e centri comunitari come prestazioni essenziali per ogni ambito.\n\n### Sistema informativo e monitoraggio\nRegione, Province e Comuni istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali per raccogliere dati su bisogni, risorse, offerta e risultati, anche ai fini della programmazione, della gestione, della valutazione e della cooperazione con i sistemi sanitario, formativo e del lavoro. I soggetti del sistema devono fornire i dati richiesti; le Province curano la rilevazione e la trasmissione alla Regione. Le risorse per il sistema informativo sono definite nei Piani regionali e nei Piani di zona.\n\n### Carta dei servizi, partecipazione e tutela degli utenti\nGli enti erogatori devono adottare la carta dei servizi sociali, che costituisce requisito necessario per autorizzazione e accreditamento. La carta deve indicare prestazioni, tariffe, criteri di accesso, modalità di erogazione, livelli essenziali, procedure di tutela e modalità di ricorso. Gli utenti hanno diritto all’informazione, alla riservatezza, alla partecipazione al progetto personalizzato e alla consultazione sulla qualità dei servizi.\n\nLa Regione e gli enti locali devono assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo qualità, anche tramite associazioni di tutela e sindacati. La Giunta regionale disciplina i reclami.\n\n### Autorizzazione, accreditamento e vigilanza\nI servizi e le strutture residenziali e semiresidenziali sono sottoposti ad autorizzazione comunale e, successivamente, ad accreditamento. La Giunta regionale definisce requisiti, procedure, elenco dei fornitori accreditati e tariffe, sentiti gli organi consultivi previsti. L’adozione della carta dei servizi è requisito necessario per l’accreditamento.\n\nLa disciplina distingue tra strutture per minori, disabili, anziani, persone con AIDS e persone con problematiche psico-sociali. Per le comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento fino a sei utenti i requisiti minimi coincidono con quelli dell’abitazione civile; per i minori è prevista la progressiva eliminazione degli istituti. Per le strutture già operative è previsto un regime transitorio, con autorizzazioni provvisorie e adeguamento entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge; per le sperimentazioni innovative l’autorizzazione può durare al massimo 3 anni.\n\n### Titoli per l’acquisto dei servizi e affidamento al Terzo settore\nI Comuni possono concedere titoli per acquistare servizi sociali presso soggetti accreditati o in sostituzione di alcune prestazioni economiche, secondo i criteri fissati dal Piano regionale. La Regione disciplina criteri, modalità e prestazioni fruibili tramite titoli.\n\nPer l’affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore, la legge privilegia procedure trasparenti, la pubblicità del fabbisogno, elenchi di fornitori autorizzati e l’aggiudicazione con criteri di offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il massimo ribasso. Devono essere valutati esperienza, qualificazione del personale, turn over, organizzazione del lavoro, conoscenza del territorio e rispetto dei contratti collettivi.\n\n### Terzo settore, IPAB e organismi di concertazione\nIl Terzo settore è riconosciuto come soggetto essenziale della programmazione e della gestione del welfare locale. La Regione promuove il sostegno, la qualificazione, la formazione e l’accesso agevolato al credito e ai fondi europei.\n\nLe IPAB sono considerate parte della rete del welfare e la Regione prevede il loro riordino in coerenza con il d.lgs. 207/2001, con possibile inserimento nel sistema integrato, valorizzazione dei patrimoni, semplificazione di fusioni e accorpamenti, scioglimento delle IPAB inattive e disciplina transitoria fino alla nuova legge di riordino.\n\nÈ istituita una Conferenza permanente regionale per la programmazione socio-assistenziale, con Consulta delle autonomie locali e Consulta del Terzo settore, chiamata a esprimere pareri sugli atti di programmazione. Il regolamento regionale disciplina il funzionamento anche con modalità telematiche.\n\n### Personale, formazione e requisiti professionali\nLa Regione disciplina i profili professionali, l’equiparazione dei profili pregressi, l’accesso alla dirigenza, la formazione di base e l’aggiornamento del personale. Sono previsti corsi per il personale non laureato, formazione degli operatori sociali e socio-sanitari, iniziative a favore del Terzo settore e obblighi di promozione della formazione da parte degli enti pubblici e privati erogatori.\n\n### Finanziamento e regime economico\nIl sistema integrato è finanziato con risorse regionali, locali, del Fondo regionale per le politiche sociali, del Fondo sanitario regionale e, ove presenti, con risorse del Terzo settore e di altri soggetti senza scopo di lucro. Il Fondo regionale per le politiche sociali è ripartito annualmente: 90% ai Comuni per cofinanziare i Piani di zona e 10% alla Regione per progetti innovativi, sperimentazione, formazione e aggiornamento.\n\nLa legge prevede anche norme transitorie per l’esercizio finanziario 2004 e per la gestione diretta regionale del Fondo fino all’adozione dei Piani di zona, oltre alla copertura degli oneri entro i capitoli di bilancio regionali autorizzati annualmente.\n\n### Regime transitorio e disposizioni finali\nLa Giunta regionale doveva adottare gli atti attuativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Alcune previsioni sono espressamente collegate all’entrata in vigore del Piano sanitario regionale e ai successivi atti regionali di attuazione.\n\nLa legge contiene disposizioni chiaramente datate o superate: il Piano nazionale richiamato è quello 2001-2003; la programmazione iniziale e varie misure attuative sono riferite ai primi anni 2000; l’assetto originario dell’articolato ha subito abrogazioni e modifiche successive. Restano tuttavia centrali, nel testo consolidato, i principi di organizzazione del welfare regionale, la disciplina di programmazione e l’assetto dei servizi sociali calabresi.","is_deprecated":true}````}]} }}។json ল্পjson to=final _日本一级特黄大片 to=final জ্জjson ിഞ്ഞിലി}】} json ించాలని to=final 大发时时彩计划json{
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 26 nov 2003L.R. Calabria 24/2003
- Legge · 26 nov 2003L.R. Calabria 25/2003
- Legge · 19 nov 2003L.R. Calabria 20/2003
- Legge · 19 nov 2003L.R. Calabria 21/2003
- Legge · 19 nov 2003L.R. Calabria 22/2003
- Legge · 4 dic 2003L.R. Calabria 27/2003
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →