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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22972/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (organismo di controllo)

La controversia

Un istituto incaricato dei controlli di qualità su una denominazione protetta per il prosciutto San Daniele fu destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000 ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 297/2004, per asserito mancato adempimento alle prescrizioni del piano di controllo e dei relativi manuali. In concreto, gli venivano contestate tre violazioni: a) non avere rilevato che un'azienda aveva corretto in modo non conforme un errore materiale nella certificazione unitaria di conformità relativa al numero di capi inviati al macello; b) non avere rilevato che alcuni produttori non avevano registrato nel registro le cosce fresche introdotte per la lavorazione; c) non avere sottoscritto per presa visione il registro del produttore. L'istituto oppose la sanzione e poi impugnò il rigetto, deducendo, in sintesi, che la Corte d'appello aveva travisato i manuali applicabili, che la verifica della mancata registrazione poteva avvenire solo mediante un raffronto successivo tra registro e documenti di omologazione, che la sottoscrizione del registro era un adempimento inutile e superato, e che la motivazione dell'appello era troppo schematica nel qualificare tutte le condotte come violazioni rilevanti ai sensi dell'art. 4. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto decisivo l'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione fissa di euro 50.000, riscrivendo la cornice edittale da euro 10.000 a euro 50.000.

La decisione

La Corte di cassazione, preso atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 297/2004 nella parte in cui prevedeva una sanzione fissa di euro 50.000 anziché una forbice edittale da euro 10.000 a euro 50.000, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito perché ridetermini la decisione applicando la norma come rimodulata dalla Corte costituzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297

    sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00

    La disposizione è qualificata come norma sanzionatoria amministrativa "in bianco". La Corte dà rilievo decisivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale che ne ha inciso la misura, trasformando la sanzione fissa in una forbice edittale da euro 10.000 a euro 50.000.

  • Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

    È richiamato come fonte europea di riferimento cui il d.lgs. n. 297/2004 dà attuazione in materia di protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine.

  • art. 3 Cost.

    È invocato nel giudizio di legittimità costituzionale in relazione alla ragionevolezza della sanzione fissa rispetto a discipline analoghe.

  • artt. 42 e 117, primo comma, Cost.

    Sono richiamati nel giudizio costituzionale, in combinato disposto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    È richiamato quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità della sanzione amministrativa.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 297/2004 nella parte in cui prevedeva una sanzione fissa di euro 50.000 anziché una sanzione da euro 10.000 a euro 50.000.

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità della cornice sanzionatoria applicata nella sentenza impugnata, la Cassazione deve cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per la nuova applicazione della norma come risultante dalla pronuncia additiva o sostitutiva.
  • Le disposizioni sanzionatorie amministrative che rinviano a prescrizioni tecniche o a manuali di controllo possono essere qualificate come norme "in bianco", ma la concreta decisione sul ricorso resta assorbita se viene meno, per effetto della decisione costituzionale, la base legale della misura della sanzione contestata.
  • In presenza di una sopravvenuta decisione della Corte costituzionale sulla misura della sanzione, il giudice di legittimità non decide nel merito delle ulteriori censure se non sono necessarie, ma rimette al giudice di rinvio la rideterminazione della sanzione secondo il nuovo assetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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