Cassazione Civile, Ordinanza n. 21692/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2012, con richiesta di somme a titolo di IRPEF, addizionali, ritenute su lavoro dipendente, imposta sostitutiva su rivalutazione TFR, sanzioni, interessi e accessori. La società ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi: (1) l’inesistenza/nullità della notificazione telematica perché effettuata mediante semplice scansione della cartella non firmata digitalmente; (2) l’illegittimità del ruolo per difetto di sottoscrizione del funzionario competente; (3) la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, assumendo che l’Ufficio dovesse previamente chiedere chiarimenti prima dell’iscrizione a ruolo; (4) il difetto di motivazione della cartella, ritenuta meramente assertiva e priva di indicazioni sul ruolo e sul calcolo degli interessi; (5) la tardività solo apparente dell’eccezione relativa alla sospensione dei termini fiscali e previdenziali prevista per le vittime di richieste estorsive ai sensi dell’art. 20 L. n. 44/1999. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha però depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, allegando un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ex art. 63 d.lgs. n. 14/2019, omologato dal Tribunale competente.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuto un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale omologato dal Tribunale. In applicazione del principio secondo cui la transazione fiscale omologata determina cessazione della materia del contendere e può essere dichiarata anche d’ufficio in sede di legittimità, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate; è stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di declaratoria di cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a fondamento del controllo automatizzato e della conseguente emissione della cartella di pagamento.
la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che eventuali vizi notificatori sarebbero stati sanati dal raggiungimento dello scopo.
art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973
Invocato dalla ricorrente per contestare la validità del ruolo per asserito difetto di sottoscrizione del funzionario competente.
art. 1, comma 5-ter, lett. e), D.L. n. 106/2017
Richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione del ruolo e alla disciplina dei documenti informatici nella riscossione.
Richiamato nei motivi relativi al ruolo e alla ripartizione dell’onere probatorio.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato anche in relazione al presunto obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei controlli automatizzati.
art. 6, quinto comma, L. n. 212/2000
Invocato per sostenere la nullità dell’atto in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e mancata richiesta di chiarimenti al contribuente.
Richiamato a sostegno dei principi dello Statuto del contribuente in tema di correttezza dell’azione amministrativa.
art. 2, comma secondo, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato nel motivo sul controllo automatizzato e sulla procedura di liquidazione delle imposte dovute.
Invocato per sostenere il difetto di motivazione della cartella.
Richiamato quale parametro di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
Richiamato per contestare la pretesa novità in appello dell’eccezione sulla sospensione dei termini per vittime di estorsione.
Richiamato in relazione al divieto di domande ed eccezioni nuove in appello.
Norma sulla sospensione dei termini fiscali e previdenziali in favore delle vittime di richieste estorsive.
Norma applicata per l’accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale, la cui omologazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere, in caso di cessata materia del contendere, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, intervenga un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale omologato dal tribunale, la controversia tributaria deve essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere, anche d’ufficio e anche in sede di legittimità.
- La cessazione della materia del contendere costituisce effetto tipico dell’accordo transattivo tra fisco e contribuente, poiché la nuova regolazione convenzionale sostituisce l’assetto delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio.
- In presenza di declaratoria di cessata materia del contendere, non si procede all’esame dei motivi di ricorso e le spese possono essere compensate.
- La declaratoria di cessata materia del contendere esclude l’applicazione del meccanismo sanzionatorio dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’esito sfavorevole del ricorso.
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