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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un giudizio per responsabilità amministrativo-contabile relativo al mancato riversamento a Roma Capitale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da una struttura alberghiera per gli anni 2015-2017. La Procura contabile aveva convenuto in giudizio la società gestrice e la sua amministratrice unica, qualificandole come agenti contabili responsabili del danaro pubblico riscosso. In primo grado la Corte dei conti aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo che le modifiche normative intervenute nel 2020 e nel 2021 avessero attratto la materia nell'ambito tributario anche per i periodi anteriori. In appello, la decisione era stata riformata con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al primo giudice. All'esito della riassunzione, la Corte dei conti aveva condannato in via solidale la società e l'amministratrice al risarcimento del danno erariale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, rubricato come error in iudicando e difetto di giurisdizione, sostenendo che, per effetto delle norme sopravvenute sull'imposta di soggiorno, la controversia spettasse al giudice tributario; ha inoltre censurato la mancata considerazione di eccezioni già proposte e ha contestato il diniego di ingresso, nel giudizio, della dichiarazione di accollo del debito da parte di altra società nell'ambito di un piano di ristrutturazione del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione era stato proposto contro una sentenza di primo grado della Corte dei conti, mentre l'art. 207 del codice di giustizia contabile consente il ricorso in cassazione solo avverso decisioni della Corte dei conti emesse in grado di appello o in unico grado e solo per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha poi osservato che sulla giurisdizione contabile si era già formato giudicato interno per effetto della sentenza di appello che aveva espressamente affermato la giurisdizione della Corte dei conti, senza che tale decisione fosse stata impugnata con ricorso per cassazione; ciò precludeva la rimessione in discussione della questione e rendeva inammissibile anche la doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha infine escluso che le censure sull'accollo del debito potessero essere esaminate, perché il sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore di Roma Capitale, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 23/2011

    La norma, inserita nel 2020, qualifica il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa verso i soggetti passivi; la questione era richiamata dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione tributaria.

  • art. 180 d.l. n. 34/2020

    Ha inserito nell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter.

  • art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021

    Disposizione di interpretazione autentica che ha stabilito l'applicabilità del comma 1-ter anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

  • art. 199 c.g.c.

    comma 1, lett. a) e comma 2

    La sentenza di appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando la giurisdizione contabile e rimettendo la causa al primo giudice per l'esame del merito.

  • art. 207 d.lgs. n. 174/2016

    Le decisioni della Corte dei conti sono ricorribili in cassazione solo se emesse in grado di appello o in unico grado e solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione avverso le decisioni dei giudici speciali nei soli casi consentiti.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come fondamento costituzionale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 41 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere di avere proposto regolamento preventivo di giurisdizione, poi ritenuto non utile nel caso concreto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    commi 1 e 2; ultimo comma

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato; la decisione è stata resa in conformità alla proposta di inammissibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    In ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le statuizioni sanzionatorie previste da tali commi.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 57 d.lgs. n. 14/2019

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'accollo del debito nell'ambito del piano di ristrutturazione non riguardasse debiti insorti precedentemente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 207 c.g.c. e, quindi, soltanto avverso decisioni rese in grado di appello o in unico grado, per motivi inerenti alla giurisdizione.
  • Quando la Corte dei conti abbia già pronunciato espressamente sulla giurisdizione e tale statuizione non sia stata impugnata nei modi dovuti, si forma giudicato interno che preclude la riproposizione della questione dinanzi alla Corte di cassazione.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione non è utilizzabile dopo che il giudice abbia già emesso una decisione sulla giurisdizione; in tal caso la parte deve impugnare la sentenza del giudice sovraordinato con gli ordinari mezzi consentiti.
  • Nel giudizio di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti non possono essere fatte valere censure di merito sotto la veste di error in iudicando, perché il controllo della Cassazione resta circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione.
  • L'omessa pronuncia del giudice contabile su un'eccezione di difetto di giurisdizione non è autonomamente scrutinabile in cassazione se la questione è comunque coperta da giudicato interno o se il mezzo di impugnazione è proposto contro una decisione non ricorribile direttamente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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