Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, chiedendo il riconoscimento di differenze retributive per un importo maggiore rispetto a quello ammesso dal commissario liquidatore e invocando il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni, ritenendo decisiva la comunicazione del 15/1/2019 relativa al progetto di stato passivo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 12 preleggi, 116 c.p.c., 209 l.fall. e 17 D.L. n. 179/2012, sostenendo che il termine per l'opposizione dovesse decorrere solo dalla successiva comunicazione dell'8/2/2019, contenente la copia conforme integrale dello stato passivo e l'avviso di decorrenza dei termini; (2) violazione dell'art. 327 c.p.c., perché, in mancanza di regolare comunicazione dell'8/2/2019, avrebbe dovuto applicarsi il termine semestrale; (3) violazione dell'art. 99 l.fall. per aver dichiarato inammissibile il ricorso nonostante la mancata comunicazione dell'avviso dell'8/2/2019.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il terzo, ha cassato il decreto del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto che, nella verifica dei crediti in liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del commissario liquidatore che trasmette ai creditori l'elenco dei crediti ammessi o respinti, poiché tale comunicazione è quella idonea a consentire la piena conoscenza necessaria per l'eventuale impugnazione; pertanto, anche assumendo che la comunicazione dell'8/2/2019 fosse valida, l'opposizione depositata il 10/3/2019 era tempestiva.
Norme richiamate
Il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione idonea a far conoscere l'esito della verifica dei crediti; se il dies a quo è l'8/2/2019, il ricorso del 10/3/2019 è tempestivo.
Disciplina il termine per l'opposizione allo stato passivo; la decorrenza è collegata alla comunicazione prevista dalla disciplina concorsuale, non a una precedente comunicazione priva dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.
"Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma"
Nella liquidazione coatta amministrativa la norma funge da cerniera con la disciplina fallimentare e, per uniformità, fa decorrere i termini di impugnazione dalla comunicazione corredata dell'elenco dei crediti ammessi o respinti.
"Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda"
La Corte richiama la disciplina fallimentare per ribadire che è la comunicazione completa dello stato passivo, con informazione sul diritto di opposizione, a far scattare il termine.
È invocato dal ricorrente come termine residuale di decadenza in caso di mancata comunicazione valida; la censura è rimasta assorbita per l'accoglimento del primo motivo.
art. 12 Preleggi
È richiamato in relazione all'interpretazione delle norme sulla decorrenza del termine, ma la Corte risolve la questione sulla base del coordinamento sistematico tra le disposizioni concorsuali.
È richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del Tribunale sulla comunicazione rilevante ai fini della tempestività.
art. 2751, comma 1 bis, n. 2, c.c.
È la norma sul privilegio invocato per il credito da differenze retributive, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'assorbimento derivante dalla tempestività dell'opposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione allo stato passivo, rileva la comunicazione del commissario liquidatore che trasmette ai creditori l'elenco dei crediti ammessi o respinti, perché è quella che consente la piena conoscenza necessaria per l'impugnazione.
- La disciplina dell'art. 209 l.fall. va letta in coordinamento con gli artt. 97, 98 e 99 l.fall., in funzione di uniformare, per quanto compatibile, il procedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa a quello fallimentare.
- Una comunicazione antecedente, che riguardi solo il progetto di stato passivo e non sia corredata dall'elenco definitivo dei crediti ammessi o respinti, non è idonea a far decorrere il termine per proporre opposizione.
- Quando il motivo di ricorso che investe la tempestività dell'impugnazione è fondato, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Se il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione dell'8/2/2019, un'opposizione depositata il 10/3/2019 è tempestiva, poiché il termine scade l'11/3/2019.
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