Cassazione Civile, Ordinanza n. 21659/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo di un credito per retribuzioni non corrisposte, da collocare con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo perché ritenuta tardiva: il decreto riteneva decorrere il termine di trenta giorni dalla comunicazione del 15/1/2019 relativa al progetto di stato passivo, e non dalla successiva comunicazione dell'8/2/2019 con cui il commissario liquidatore aveva trasmesso la copia conforme integrale dello stato passivo esecutivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 98, 99, 207 e 208 l.fall., sostenendo che, ai fini del termine per l'opposizione, fosse rilevante la sola comunicazione completa dello stato passivo esecutivo, e non il precedente avviso sul progetto di stato passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato, richiamando precedenti conformi, che nella liquidazione coatta amministrativa il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione completa dello stato passivo esecutivo, trasmessa ai creditori ai sensi degli artt. 97 e 209 l.fall., perché solo tale comunicazione consente la piena conoscenza dell'esito delle domande e assicura il contraddittorio collettivo. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato tardiva l'opposizione e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato solo per qualificare il privilegio del credito retributivo richiesto dal creditore
"Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda"
la comunicazione rilevante per far decorrere il termine di opposizione è quella successiva all'esecutività dello stato passivo, con trasmissione della copia ai ricorrenti
norma richiamata quale disciplina dell'opposizione allo stato passivo e del relativo termine, in collegamento con gli artt. 97 e 99 l.fall.
il termine di trenta giorni per l'opposizione decorre dalla comunicazione completa dello stato passivo esecutivo
richiamato come disposizione della liquidazione coatta amministrativa che regola la comunicazione e la verifica del passivo
richiamato nel quadro della procedura di verifica del passivo e delle relative impugnazioni
nella liquidazione coatta amministrativa uniforma ai corrispondenti rimedi fallimentari e, nel testo applicabile, impone la trasmissione dell'elenco dei crediti ammessi o respinti; è la comunicazione completa a far decorrere il termine per l'impugnazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione ai creditori della copia integrale dello stato passivo esecutivo, non dal precedente avviso relativo al progetto di stato passivo.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, non è sufficiente una comunicazione priva dell'elenco completo dei crediti ammessi o respinti, perché solo la comunicazione completa consente al creditore di conoscere anche le posizioni altrui e di esercitare consapevolmente il diritto di opposizione.
- L'art. 209 l.fall. svolge una funzione di raccordo con la disciplina fallimentare e impone, nella verifica del passivo della liquidazione coatta amministrativa, un regime di impugnazione coerente con quello previsto dagli artt. 97, 98 e 99 l.fall.
- La natura contenziosa del procedimento di impugnazione dello stato passivo richiede un contraddittorio effettivo e collettivo, che presuppone la piena informazione sui crediti ammessi e respinti.
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