LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno per erogare contributi a ristoro del danno patrimoniale subito da vittime di estorsione (imprenditori, liberi professionisti, associazioni, superstiti e altri), per eventi occorsi in Italia dopo il 1° gennaio 1990. Definisce requisiti, limiti di importo (previsti in lire), procedimento, possibilità di provvisionale (fino al 70%), gestione affidata a CONSAP e misure di sospensione di termini amministrativi e esecutivi. Previsti criteri di esclusione, revoca e surroga.
Fondo di solidarietà e contributi per vittime di richieste estorsive (coordinamento antiracket/antiusura)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 27 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 22 feb 1999LEGGE 22 febbraio 1999, n. 38
- Legge · 22 feb 1999LEGGE 22 febbraio 1999, n. 35
- Legge · 24 feb 1999LEGGE 24 febbraio 1999, n. 49
- Legge · 26 feb 1999LEGGE 26 febbraio 1999, n. 39
- Legge · 26 feb 1999LEGGE 26 febbraio 1999, n. 40
- Legge · 26 feb 1999LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →