Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione giudiziaria)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione giudiziaria di una società sottoposta a misura ex l. n. 159 del 2011 per un credito derivante da caparra confirmatoria versata alla sottoscrizione di un preliminare di compravendita e da cauzione. L'amministratore giudiziario aveva accolto la domanda solo parzialmente, compensando parte del credito con un controcredito della società. Il creditore aveva quindi proposto opposizione ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il deposito del ricorso fosse avvenuto il 3 settembre 2024, cioè il 31° giorno dalla comunicazione dello stato passivo del 3 luglio 2024, anche considerando la sospensione feriale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il deposito telematico fosse in realtà avvenuto il 2 settembre 2024, come emergerebbe dalle ricevute telematiche, e che il 3 settembre 2024 fosse solo la data di accettazione da parte della cancelleria, irrilevante ai fini della tempestività. Con il secondo motivo ha denunciato error in iudicando per l'illegittimità della compensazione operata dall'amministrazione giudiziaria, precisando tuttavia che la declaratoria di inammissibilità aveva impedito l'esame del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a introdurre un vizio revocatorio su un fatto processuale non risultante dal provvedimento impugnato e non oggetto di discussione tra le parti. Poiché il tribunale si era limitato ad affermare la tardività del deposito senza pronunciarsi sulle modalità del deposito telematico e sui relativi codici di accettazione, non era proponibile il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, in quanto la questione sulla compensazione non poteva essere esaminata dopo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in sede di merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa della procedura intimata, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011
il termine di trenta giorni per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione e rileva ai fini della tempestività del deposito del ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
non può essere utilizzato per censurare un fatto processuale non esaminato dal giudice di merito e non oggetto di discussione tra le parti, quando la doglianza maschera un vizio revocatorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, opera il raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata dal comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è configurabile quando la censura riguarda un fatto meramente processuale che non risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato e che non sia stato oggetto di discussione tra le parti, poiché in tal caso il ricorrente tenta impropriamente di sollecitare un sindacato revocatorio.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un'opposizione per tardività, restano assorbite le doglianze di merito relative alla legittimità delle valutazioni compiute nella fase di verifica del credito, non potendo la Cassazione esaminarle se non previa rimozione della statuizione preclusiva.
- Ai fini della tempestività di un deposito telematico, la questione della data rilevante deve essere introdotta nei limiti dei fatti accertati o discussi nel giudizio di merito; in sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo in una contestazione del contenuto fattuale non cristallizzato nella decisione impugnata.
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