Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa per ottenere l’ammissione di un credito da retribuzioni non corrisposte, invocando il privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo perché ritenuta tardiva: secondo il giudice di merito, il termine di trenta giorni per proporre opposizione decorreva dalla comunicazione del 15/1/2019, effettuata tramite deposito in cancelleria dello stato passivo e comunicazione ai creditori, sicché il ricorso depositato il 27/2/2019 era oltre termine. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall., sostenendo che la comunicazione idonea a far decorrere il termine non era quella del 15/1/2019, ma quella successivamente recapitata al difensore domiciliatario in data 5/2/2019; ha inoltre allegato e provato che la precedente comunicazione non gli era stata validamente notificata presso il domicilio eletto né presso la residenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della tempestività dell’opposizione allo stato passivo, il dies a quo del termine ex art. 99 l.fall. va individuato nella comunicazione effettivamente ricevuta dal creditore presso il difensore domiciliatario, quando nella domanda di ammissione sia stato eletto domicilio presso quest’ultimo. Poiché nel caso concreto la comunicazione rilevante è stata inviata il 5/2/2019 e l’opposizione era stata depositata il 27/2/2019, il ricorso risultava tempestivo. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina il rimedio e il termine per l’opposizione allo stato passivo; il termine non decorre da una comunicazione meramente formale se non validamente portata a conoscenza del creditore nel domicilio eletto.
È la norma centrale sulla quale si fonda il ricorso; la Corte ne interpreta il termine di trenta giorni per l’opposizione come decorrente dalla comunicazione effettiva al creditore/difensore domiciliatario.
Menziato solo per distinguere la comunicazione del progetto di stato passivo dalla successiva comunicazione dello stato passivo definitivo, rilevante per il termine di impugnazione.
Richiamato per la collocazione privilegiata del credito da retribuzioni non corrisposte, oggetto della domanda di ammissione al passivo.
art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione allo stato passivo, rileva la comunicazione validamente effettuata al creditore nel domicilio eletto o comunque in modo idoneo a portarla effettivamente a conoscenza del destinatario.
- Se la comunicazione indicata come dies a quo non risulta validamente eseguita nei confronti del difensore domiciliatario o presso il domicilio eletto, essa non può far decorrere il termine per proporre opposizione.
- Quando la decorrenza del termine è ancorata a una comunicazione successiva e tempestivamente dimostrata, il giudice di merito deve ricalcolare la tempestività dell’impugnazione sulla base di tale data.
- La distinzione tra comunicazione del progetto di stato passivo e comunicazione dello stato passivo definitivo è decisiva per stabilire quale atto faccia decorrere il termine di impugnazione.
Come è indicizzato
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